Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1868 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23239/2019 proposto da:

O.L., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’avvocata Loredana Liso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositata il 19/06/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso per impugnazione del provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale avanzata da O.L., nato in (OMISSIS) e proveniente dall’Edo State;

– a sostegno della domanda il richiedente asilo aveva esposto di essere fuggito dalla Nigeria per sottrarsi ad un rito di iniziazione che il padre, quale membro di una setta segreta denominata (OMISSIS), intendeva imporgli nonostante egli fosse di fede cristiana; allegava di essere stato imprigionato in Libia dove si era fratturato il dito medio della mano destra;

– all’esito dell’udienza, il tribunale ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato per insussistenza dei presupposti della persecuzione ai sensi dell’art. 7 e per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè per quella ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e, pure, per la protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto è chiesta dal richiedente asilo con ricorso affidato a due motivi;

– l’intimato Ministero si è costituito tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la decisione di escludere l’esistenza del danno grave, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), atteso che la minaccia di danno grave rilevante ai fini della predetta norma può provenire anche da soggetti non statuali se lo Stato, i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato non possono o non vogliono garantire protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi;

– il motivo appare inammissibile;

– ritiene il Collegio che in tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), riconducibile all’azione di privati, l’onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l’obbligo di integrazione istruttoria officiosa del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 (cfr. Cass. 8930/2020; 23604/2017);

– ciò posto, nel caso di specie il giudizio di esclusione della persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, quale forma di vessazione o repressione violenta, appare correttamente formulato all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente e motivatamente ritenute intrinsecamente non plausibili ed inattendibili, all’esito del riscontro ricercato attraverso la consultazione di fonti EASO riguardanti la sigla (OMISSIS), non operante nella zona di provenienza del richiedente, e la società segreta degli (OMISSIS), le cui forme di proselitismo non risultano connotate dall’allegata intimidazione (cfr. pag. 4 del decreto impugnato);

– le stesse considerazioni in ordine alla vaghezza ed inverosimiglianza della vicenda narrate hanno condotto alla statuizione di diniego della protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e contraddistinta dall’esposizione individuale al rischio allegato senza però fornire elementi che possano sopperire alla rilevata implausibilità ed a sostegno dell’asserita esposizione al rischio di grave danno;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la motivazione apparente del rigetto per non avere il tribunale compiutamente valutato la situazione personale del richiedente asilo rispetto alle varie forme di protezione, peraltro ritenendo irrilevante l’audizione dello stesso;

-il motivo è inammissibile perchè non indica quale specifico elemento sia stato asseritamente allegato e trascurato dal tribunale barese, davanti al quale il ricorrente non ha neppure allegato di essere comparso all’udienza fissata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per rendere chiarimenti rispetto alla sua condizione di vulnerabilità, all’integrazione raggiunta in Italia ed alla violenza asseritamente patita in Libia;

– l’inammissibilità di entrambi i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla è dovuto per le spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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