Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1868 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2018, (ud. 20/10/2017, dep.25/01/2018),  n. 1868

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda di rivendica proposta dall’Azienda sanitaria regionale del Molise (d’ora in poi ASREM) nei confronti di T.M., R.M. e G.M., avente ad oggetto alcune unità immobiliari site in (OMISSIS);

– a conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Larino rigettò la domanda attorea, ritenendo non provata la proprietà dell’immobile da parte della ASREM e, in accoglimento delle riconvenzionali proposte dai convenuti, dichiarò che la T. aveva acquistato per usucapione la proprietà dell’immobile e che il R. aveva acquistato per usucapione il diritto di abitazione sul medesimo;

– sul gravame proposto dalla ASREM, la Corte di Appello di Campobasso, ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., dichiarò inammissibile l’appello;

– avverso la sentenza di primo grado ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la ASREM sulla base di tre motivi;

– T.M., da un lato, e R.M. e G.M., dall’altro, hanno resistito con separati controricorsi;

– il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla mancata ammissione dei documenti prodotti con la comparsa conclusionale) è infondato, sia perchè con esso si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, non riferibile al giudizio di primo grado (ma al giudizio di appello), sia perchè la ricorrente non ha dedotto di aver chiesto tempestivamente al Tribunale la rimessione in termini ai fini della produzione documentale;

– anche il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale ritenuto che l’ente attore non avesse fornito la prova della sua proprietà dell’immobile) e il terzo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla ritenuta sussistenza del possesso ventennale necessario ai fini dell’usucapione), sono infondati;

– se è vero infatti che – secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio – in tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto sostenga (in via riconvenzionale o in via di eccezione) di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l’onere probatorio posto a carico dell’attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonchè alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass., Sez. 2, n. 5161 del 10/03/2006; nonchè, ex plurimis, Sez. 2, n. 22598 del 05/11/2010; Sez. 2, n. 9303 del 17/04/2009), nella specie tuttavia il Tribunale ha ritenuto che l’ASREM non avesse fornito alcuna prova del suo titolo di proprietà, nè la ricorrente ha indicato alcun documento indispensabile che il Tribunale abbia trascurato nell’accertamento di tale titolo (nel ricorso si parla genericamente di “documentazione attestante la proprietà”), mentre – d’altra parte risulta tardiva la deduzione, formulata solo con comparsa conclusionale di primo grado, che l’immobile sia appartenuto in passato al locale E.C.A.;

– in ogni caso, anche l’assunto della ricorrente secondo cui fino al 1992 l’immobile – provenendo dagli ex E.C.A. – sarebbe appartenuto al patrimonio indisponibile del comune, ragion per cui fino al 1992 il possesso non sarebbe stato valido ai fini dell’usucapione, è privo di fondamento;

– deve considerarsi, invero, che gli (ormai soppressi) enti comunali di assistenza, istituiti nei comuni con legge n. 847 del 1937, avevano natura di enti pubblici non economici (cfr. Cass., Sez. U, n. 3299 del 12.6.1979) e i loro beni facevano parte del patrimonio disponibile di detti enti, avendo – a norma della L. n. 847 del 1937, art. 4 – carattere meramente strumentale (in quanto produttivi di rendita da utilizzare per l’espletamento del pubblico servizio di assistenza) e non avendo quella destinazione immediata e diretta al medesimo, che rappresenta per legge (artt. 826 e 830 c.c.) il connotato tipico dei beni patrimoniali indisponibili (Cass., Sez. 3, n. 4696 del 21/07/1981);

– la circostanza che, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, tali beni siano stati trasferiti ai Comuni non ha modificato la natura di detti beni, in assenza del doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass., Sez. U, n. 14865 del 28/06/2006; Sez. U, n. 24563 del 03/12/2010; Sez. U, n. 10733 del 02/12/1996; Sez. 2, n. 26402 del 16/12/2009); dovendosi ritenere, in difetto di tali condizioni, che detti beni non siano entrati a far parte del patrimonio indisponibile del comune (cfr., Cass., Sez. U, n. 12251 del 27/05/2009) e che, pertanto, siano alienabili ed usucapibili secondo le regole del diritto comune;

– nella specie, non essendo stato neppure allegato il fatto che l’immobile per cui è causa sia stato destinato ad pubblico servizio, deve escludersi che esso sia entrato a far parte del patrimonio indisponibile del comune e che pertanto, finchè è rimasto di proprietà comunale, fosse non usucapibile;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo (tenuto conto del fatto che i controricorrenti sono assistiti dal medesimo difensore, il quale ha depositato controricorsi del tutto sovrapponibili);

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per l’intero in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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