Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1868 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17948-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ‘VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 19/03/2015, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Piemonte che l’11 maggio 2015 ha confermato la decisione della CTP-Torino laddove ha accolto la domanda del dott. M.M., medico anestesista, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010. Il contribuente resiste con controricorso.

La parte ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello perchè stima l’attività del contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione laddove essa è, invece, espletata con partecipazione ad un’associazione professionale.

La decisione del giudice regionale si discosta, infatti, dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2016 (Rv. 639175) laddove si afferma che l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce – ex lege – presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

Questa Corte ha affermato che il giudice di merito può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal fatto che l’esercente attività autonoma sia avvalga di una compagine di supporto, estendendo necessariamente l’accertamento giudiziale alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del relativo rapporto giuridico (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 961 del 2015, Capirossi).

Nella specie il rapporto con l’associazione professionale, di cui il M. faceva parte, pare delineato dall’art. 3 dell’atto costitutivo riportato in ricorso per autosufficienza, laddove testualmente si stabilisce che “l’associazione ha per oggetto l’esercizio in forma associata della professione medico traumatologica”. Il che porterebbe la fattispecie in esame ben al di fuori del perimetro esonerativo della cd. medicina di gruppo.

Questa, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40 non è un’associazione tra professionisti, ma un diverso organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, per la sola medicina di base, così come ha chiarito Cass. Sez. U, Sentenza n. 7291 del 13/04/2016 (Rv. 639173).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento in forma semplificata e cassazione con rinvio per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA