Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1868 del 02/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1868 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 02/02/2015

ORDINANZA
sul ricorso 7174-2013 proposto da:
BARLETTA SERGIO BRLSRG711,27H355W) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’a -vvocato VITTORIO GOBBI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTO p.t. di TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ape
legis;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 4955/2012 del TRIBUNALE di TORINO del
12/06/2012, depositata il 16/07/2012;

P.2
-74

dÌ1

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dcl

23/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE IY.ASCOLA.

Ric. 2013 n. 07174 sez. M2 – ud. 23-10-2014
-2-

Fatto e diritto
1)Con ricorso in opposizione depositato in data 2.5.2010, Sergio
Barletta lamentava l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione
n. 22947/R09/Er.Prov, emessa dal Prefetto di Torino in data

della somma di 336,61 €.
La Polizia Municipale di Grugliasco aveva contestato al ricorrente
la violazione dell’art.142, ottavo comma, C.d.S., per aver
superato con la propria autovettura il limite di 50 Km/h.
Nell’atto di Opposizione Barletta eccepiva: l’omessa motivazione
dell’ordinanza impugnata; la nullità dell’ordinanza stessa per la
mancata sottoscrizione autografa del verbale di contestazione,
sostituita dall’indicazione del presunto soggetto che aveva
provveduto a redigere il verbale in forma elettronica;
l’estinzione della sanzione irrogata poiché l’ordinanzaingiunzione gli era stata notificata soltanto il 28.4.2010, ben
oltre 150 giorni dall’adozione dello stesso provvedimento
prefettizio (25.11.2009).
In subordine,

relationem,

l’opponente si limitava a richiamare,

per

le stesse censure sollevate contro il verbale di

accertamento dinanzi al Prefetto.
Infine, nell’ipotesi di rigetto delle doglianze precedenti,
domandava l’applicazione della sanzione inflittagli nella misura
corrispondente al minimo edittale; in alternativa, chiedeva di
rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, per l’esame della
legittimità dell’art.204 C.d.S., nella parte in cui, in caso di
n. 7174-13 D’Ascola rei

3

25.11.2009, con la quale gli veniva intimato il pagamento

rigetto del ricorso, impedisce al prefetto di ingiungere una somma
pari al minimo edittale, a differenza di quanto avviene per
l’opposizione presentata direttamente al giudice di pace.
2)

La Prefettura si costituiva in giudizio,

domandando

l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.

17.12.2010, rigettava il ricorso: considerava congruamente
motivata l’ordinanza-ingiunzione, e ritualmente notificata, anche
in considerazione della variazione di residenza dell’opponente;
riteneva legittimamente formato il verbale opposto, redatto con
sistemi automatizzati e non materialmente sottoscritto dell’agente
accertatore.
Sergio Barletta interponeva appello, reiterando le doglianze sulla
carenza di motivazione dell’ordinanza opposta e sulla sua tardiva
notificazione.
Inoltre, deduceva: l’omessa pronuncia del giudice di pace in
ordine alle censure già formulate con il ricorso al Prefetto;
l’errata attribuzione del verbale di contestazione alla Polizia
Municipale di Grugliasco, anziché alla Maggioli s.p.a, ente non
dotato di un potere sanzionatorio; la mancata applicazione della
sanzione nel minimo edittale.
La Prefettura di Torino resisteva in giudizio, insistendo per la
conferma della sentenza impugpata.
3)

Il tribunale di Torino, con sentenza depositata in data

16.7.2012, respingeva il gravame; riconosceva la paternità del
verbale in capo al Polizia Municipale di Grugliasco; confermava la
n. 7174-13 D’Ascola rei

I

V)

4

Il giudice di pace di Torino, con sentenza depositata il

legittimità del verbale stesso, come verificato dal giudice di
pace attraverso l’esame della documentazione fotografica versata
in atti; ribadiva, inoltre, che il giudice di primo grado aveva
correttamente ritenuto, da un lato, segnalata l’esistenza di un
misuratore di velocità e, dall’altro, non necessaria una taratura

l’errata qualificazione della strada in cui era stata accertata
l’infrazione, stante la mancata impugnazione, nella competente
sede, del provvedimento amministrativo di classificazione.

4) Sergio Barletta ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
un unico motivo, e notificato in data 1.3.2013 alla Prefettura di
Torino, presso l’Avvocatura Distrettuale della medesima città.
La Prefettura di Torino, per il tramite dell’Avvocatura Generale
dello Stato, ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
4.1) Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta,

ex art.360 c.p.c,

n.4, l’omessa pronuncia del tribunale di Torino sul motivo di
appello relativo alla tardiva notificazione dell’ordinanza
ingiunzione.
2.2) Il motivo di ricorso merita accoglimento.
All’interno

del

proprio

ricorso,

il

Barletta

trascrive

testualmente i passi dell’atto di appello in cui censurava la
statuizione del giudice di pace sulla tempestività della
notificazione dell’ordinanza-ingiunzione.

n. 7174-13 D’Ascola rei 1`) VÌ

5

del dispositivo stesso; riteneva inammissibile la censura inerente

Invero, nell’illustrazione del secondo motivo di appello,
l’odierno ricorrente domandava la riforma della sentenza di primo
grado, in considerazione del fatto che il ritardo nella
notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, sebbene ritenuto
scusabile dal giudice di pace a causa della variazione di

all’amministrazione.
Inoltre, nel rassegnare le proprie conclusioni, il Barletta
chiedeva l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione “perché
notificata oltre i termini di legge” (pag. 18 dell’atto di
appello).
Il tribunale di Torino, investito della questione, ha omesso
qualsiasi pronuncia sulla tempestività della notificazione
dell’ordinanza-ingiunzione: si è limitato ad argomentare sulle
altre censure sollevate dall’appellante, trascurando questo motivo
di gravame.
Il tribunale, pertanto, è incorso in una violazione del principio
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art.112
c.p.c.
4.2)

Va osservato che il ricorso, mirato sul punto, non è
difetto di autosufficienza (v. controricorso

censurabile per
pag.2).

Esso infatti concerne questione processuale (art. 360 n. 4
c.p.c.), che consente e impone la verifica degli atti di causa a
condizione che siano chiaramente indicati i presupposti di fatto
della censura.
n. 7174-13 D’Aseola rei

i I

6

residenza del Barletta, fosse attribuibile in via esclusiva

Ciò è avvenuto nella specie: il motivo elenca le conclusioni che
parte appellante aveva assunto in sede di precisazione delle
conclusioni, tra le quali la richiesta di annullamento
dell’ordinanza ingiunzione perché notificata oltre il termine di
legge.

dell’atto di citazione di appello, come è stato possibile
verificare in atti.
4.3) Ne consegue che il ricorso va accolto e che la decisione
impugnata va, a questo riguardo, cassata e rinviata ad altro
giudice del tribunale di Torino, che provvederà ad esaminare il
motivo di appello di cui è stato omesso l’esame e a liquidare le
spese di questo giudizio.
PQM

La Corte accoglie il ricorso,

cassa la sentenza impugnata e rinvia

ad altro giudice del tribunale di Torino, che provvederà anche
sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
sezione civile tenuta il 23 ottobre 2014

Tale doglianza risulta svolta a pag. 18 delle conclusioni

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