Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18679 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18679

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Studio Tecnico Associato Architetto G.M. e Geometra

R.S., in pers. degli stessi, rapp. e dif. dagli avv.ti Nicola

Bianchi e Alberto Valentini, elett. dom. presso il loro studio in

Roma, via Toscana n. 10, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

Contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in pers. del curatore p.t., rapp. e dif.

dagli avv.ti Mauro Cini e Silvia Galasso, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Claudia Callari in Roma, viale Parioli n. 112, come

da procura a margine dell’atto

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Prato 11.4.2014, n. 10/2014 in

R.G. 5429/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Studio Tecnico Associato Architetto G.M. e Geometra R.S., con i suoi componenti, già asserito creditore, impugna il decreto Trib. Prato 11.4.2014, n. 10/2014, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., proposta avverso il decreto reiettivo del giudice delegato oltre il termine di cui alla L. Fall., art. 99, comma 1;

2. il decreto riscontrava – a seguito dell’assunzione di prove documentali ed orali durante lo stesso giudizio – che la curatela aveva trasmesso al ricorrente la comunicazione di cui alla L. Fall., art. 97 a mezzo mail in data 25.10.2011 e il giorno seguente anche a mezzo telefax (al numero indicato dallo stesso creditore, nelle tre istanze di ammissione al passivo, per il ricevimento di tutte le notifiche e comunicazioni) ed avendo l’opponente depositato il proprio ricorso L. Fall., ex art. 98 solo in data 28.11.2011;

3. il tribunale, in particolare, esaminati i dati contenuti nel rapporto di trasmissione allegato al fax e a conferma dell’effettiva ricezione, dava conto dell’espressa indicazione “OK” inserita nell’apposita riga relativa all’esito e così ritenendo che il fax, utilizzando un sistema di linee di trasmissione dati e di apparecchiature che consente di documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente sia, attraverso il cd. rapporto di trasmissione, la ricezione da parte di quello ricevente, garantisce la conoscenza del messaggio in capo al destinatario con altrettanta certezza rispetto a quella fornita dall’avviso di ricevimento di una raccomandata;

4. il tribunale, altresì, a seguito delle contestazioni di non aver preso visione della comunicazione inviatagli a mezzo telefax in data 26.10.2011, ha ritenuto la circostanza sfornita di prova, non avendo il reclamo dimostrato nè la presenza di eventuali difetti di funzionamento del fax nè la recezione della comunicazione L. Fall., ex art. 97 in data successiva;

5. con il ricorso si deduce la violazione di legge per non aver il tribunale considerato che, in tema di notifica mediante uso del telefax, non esiste una disciplina positiva, che validi tale strumento di comunicazione di provvedimenti giurisdizionali, dunque essendo necessaria la prova di ricezione certa, unicamente desumibile dalla rispedizione al mittente di quanto ricevuto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. ai fini dell’ammissibilità del ricorso (o del ricorso incidentale) per Cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale, in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per Cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione: “pertanto, se apposta a margine del ricorso, tali requisiti si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e (..) dalla menzione che, nell’atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando, invece, irrilevante che la stessa sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura apposta in calce al ricorso e contenente elezione di domicilio in Roma, evincendosi, da tale ultima circostanza, una chiara volontà della parte di proporre ricorso per cassazione)” (Cass. 24422/2016); quanto premesso rende infondata l’eccezione del controricorrente;

2. il ricorso è inammissibile, in quanto non vi è presente una esauriente esposizione sommaria dei fatti, limitandosi la censura ad una breve ed incompleta narrativa della vicenda processuale, senza riportare le comunicazioni e gli atti contestati: come ha avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (Cass. ord. 1926/2015);

3. invero neanche sono indicati specificamente, in violazione di quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6), gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, anche ad illustrazione di una diversa data di ricezione dell’atto: come è noto “il ricorso per cassazione – per il principio dí autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass. 14784/2015);

4. la L. Fall., art. 93 (nella formulazione anteriore al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221) prevede a propria volta come anticipato – che nella domanda di ammissione al passivo sia indicato il “numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e l’elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni” e, ai sensi del menzionato L. Fall., art. 97, comma 2, (nella formulazione anteriore al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221), il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendone copia “a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia comunicato tale modalità di comunicazione”;

5. tale regime, rispettato in fatto dal curatore, determina che “l’onere di provare il consenso del creditore all’utilizzo di telefax per le comunicazioni a lui rivolte – consenso da manifestare nell’istanza di ammissione al passivo ai sensi della L. Fall., art. 93 – gravi sulla controparte del credito stesso, interessata ad allegare il rituale utilizzo di quel mezzo di comunicazione” (Cass. ord. 23991/2013) ed è quanto avvenuto e pacifico;

6. una volta dimostrato il consenso del creditore di ricevere le comunicazioni a mezzo telefax e “una volta dimostrato l’avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonchè la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l’onere di dedurre e dimostrate l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione” (Cass. 349/2013);

7. la L. Fall., art. 99 stabilisce che le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo devono proporsi con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione della L. Fall., art. 97, nella fattispecie non rispettati secondo la motivata pronuncia, per come essa ha fatto applicazione dei sopra citati criteri;

8. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 5.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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