Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18679 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14385-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA

679, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FUMAGALLI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BARBANTINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in atti la CTR Lombardia ha confermato la decisione che in primo grado su ricorso di M.A., esercente un’attività di bar caffè con annessa rivendita di generi di monopolio, aveva rettificato il reddito di impresa della parte in considerazione della scarsissima credibilità dei dati esposti in dichiarazione, segnatamente con riguardo all’idoneità dei ricavi a garantire un apprezzabile margine di profitto.

La CTR, rigettando l’appello dell’erario, ha, tra l’altro, rilevato la genericità della pretesa “in presenza di contabilità regolare e di ricavi denunciati derivanti dall’applicazione degli studi di settore”, le cui risultanze “non potevano essere scalzate dagli scostamenti delle medie di settore” ed ha affermato che l’accettazione delle proposte dell’ufficio in sede di accertamento con adesione “non determina alcun vincolo nè costituisce prova delle debenza di quanto non pagato”.

Avverso detta decisione si grava del ricorso a questa Corte l’ufficio sulla base di un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, l’Agenzia si duole, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’insufficiente motivazione che affligge l’impugnato pronunciamento avendo esso travisato in primo luogo il fatto che la dichiarazione reddituale del contribuente non era affatto “congrua rispetto agli studi di settore”, quindi “il punto decisivo” della ricostruzione reddituale operata dall’ufficio che aveva operato con metodo analitico-induttivo ed, in ultimo, le dichiarazioni rimesse dal contribuente in sede di contraddittorio che “costituiscono sicuramente un elemento su quale il giudicante non può non portare il proprio ragionamento onde vagliarle nella loro effettività”.

2.2 Il motivo è fondato con riferimento alla prima allegazione operata dalla deducente, che assume il denunciato vizio in ragione del travisamento compiuto dal giudice territoriale nel ritenere che l’accertamento oggetto di giudizio fosse stato effettuato in applicazione degli studi di settore, quando viceversa l’ufficio aveva proceduto alla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi in ragione della constatata inattendibilità della contabilità del contribuente.

Ricordato invero che il vizio in questione è configurabile allorchè dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, sia evincibile l’obiettiva carenza del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, è indubitabile l’anomalia che nella specie mina la linearità e la coerenza del percorso motivazionale seguito dalla CTR per pervenire all’impugnata decisione.

Invero il giudice territoriale, travisando i presupposti costitutivi della pretesa erariale – che come l’Agenzia ricorrente si dà cura di riprodurre, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, traevano fondamento da un accertamento analitico-induttivo della posizione reddituale della parte – ha ritenuto, al contrario di quanto allegato e dimostrato dalla ricorrente, che l’accertamento fosse stato nella specie operato in applicazione degli studi di settore, in tal modo ponendo a base del proprio ragionamento un elemento estraneo allo svolgimento della sottostante vicenda fattuale.

Risulta perciò compromessa in un passaggio logico-argomenativo essenziale, rappresentato dalla malintesa premessa fattuale da cui il discorso decisionale prende avvio, la fase dinamica della dichiarazione motivazionale che la rende per questo insufficiente a superare il richiesto vaglio di legittimità che ha luogo in questa sede a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e che rende perciò doverosa nei limiti dell’allegazione accolta la cassazione dell’impugnata sentenza.

3. Cassata perciò la sentenza, la causa va rinviata al giudice territoriale ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, in altra composizione che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Lombardia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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