Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18679 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14024-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO NICOLINI;

– ricorrente –

contro

I.I., MA.MA.LU., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA EUSTACHIO MANFREDI 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

ANTONELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati ELIO MARIA MELONI,

PIER LUIGI MELONI, ENRICO MARIA MELONI;

– controricorrenti –

e contro

ME.AL.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 202/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

– I.I. e Ma.Ma. chiamavano in giudizio davanti al Tribunale di Oristano, Sezione specializzata per le controversie agrarie, M.A. e Me.Al.;

– esponevano di essere proprietari di terreni siti in Oristano, località “(OMISSIS)”, già appartenuti a C.E. e Ma.Sa., dei quali gli attori erano eredi;

– precisavano che i terreni erano condotti in mezzadria da M.F. e dai figli di lui M.A. e M.R., noto come Al.;

– precisavano ancora che, dopo la morte della Ma., i M. avevano manifestato la disponibilità a risolvere consensualmente il contratto, pretendendo la proprietà di metà del fondo a titolo di indennità di fine rapporto;

– precisavano ancora che i convenuti, ricevuta la disdetta, avevano sostenuto di essere divenuti proprietari dei terreni per usucapione;

– chiedevano pertanto che fosse pronunciata la risoluzione del contratto, con la condanna dei convenuti al rilascio, alla corresponsione dei frutti e al risarcimento del danno;

– i convenuti, costituendosi con distinte comparse, chiedevano il rigetto della domanda;

-essi chiedevano in riconvenzionale che fosse accertato il loro diritto di proprietà dei fondi in contesa in virtù di usucapione;

– il tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia sulla domanda di usucapione, disponendo la sospensione della causa agraria fino al passaggio in giudicato della sentenza che avesse deciso sulla questione pregiudiziale;

– il giudizio era separatamente riassunto da M.A. e M.R.;

– instauratosi il contraddittorio e ordinata la riunione dei giudizi, questi erano istruiti mediante prova documentale, prova testimoniale e interrogatorio formale;

– in esito all’istruzione il tribunale rigettava la domanda di usucapione;

– il primo giudice rilevava, quanto a M.R., che questo non aveva fornito la prova dei propri assunti, essendo stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale dedotta al riguardo;

– mentre in relazione a M.A. il tribunale rilevava che il medesimo, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso che le operazioni di coltura erano state compiute dapprima sotto il controllo di C.E. e poi, dopo la morte di questo, sotto il controllo del coniuge Ma.Sa., che effettuava frequenti accesso sul terreno;

– secondo il tribunale il fatto che il M. avesse svolto l’attività di coltivazione sotto il controllo di terzi bastava ad escludere l’animus possidendi, non essendo stato per contro neanche allegata l’esistenza di un atto di interversione;

– le solo M.A. proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, che rigettava il gravame, condividendo la valutazione del tribunale in ordine al fatto che il M., in sede di interrogatorio formale, avesse reso dichiarazioni incompatibili con la sussistenza del possesso utile ai fini della usucapione;

– per la cassazione della sentenza M.A. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo;

– Ma.Ma.Lu. e I.I. hanno resistito con controricorso;

– Me.Al. è rimasto intimato;

– i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

– la sentenza è censurata perchè la corte di merito ha riconosciuto valore confessorio alle dichiarazioni rese dal M. in sede di interrogatorio formale, in assenza di qualsiasi verifica circa la volontà e consapevolezza di riconoscere la verità di un fatto, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte;

– il dichiarante, nel momento in cui aveva riferito di un controllo esercitato dai proprietari sulle colture, non intendeva riconoscere alcuna posizione preminente di costoro sul fondo;

– il fatto di consentire l’accesso al fondo ai proprietari costituiva espressione di un atteggiamento di ossequio che si spiegava in considerazione dell’elevato rango sociale dei proprietari, essendo incontestato che la gestione e l’amministrazione delle aree per cui è causa erano nella piena e totale disponibilità della famiglia M.;

-il M. avrebbe consentito l’accesso ai proprietari pure se si fosse reso acquirente del fondo a titolo derivativo;

-il motivo è infondato;

-l’elemento soggettivo della confessione (animus confitenti) si configura come volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, senza che sia richiesta l’ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (Cass. n. 4608/2000; n. 1723/1990);

– d’altronde lo stabilire se, per il contenuto ed il significato di esse, le dichiarazioni giudiziali o stragiudiziali di un soggetto importino riconoscimento, ai sensi dell’art. 2730 c.c., di fatti obiettivamente sfavorevoli al confitente e, nel contempo, favorevoli all’avversario costituisce un apprezzamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e logica motivazione (Cass. n. 6246/1981; n. 12803/2000);

– è stato inoltre chiarito che in tema di possesso ad usucapionem, non è censurabile in sede di legittimità – ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici – l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (Cass. n. 356/2017; n. 11410/2010);

– secondo la corte di merito il fatto che fosse consentito l’accesso ai proprietari, i quali esercitavano un controllo sulle culture, costituiva circostanza incompatibile con il possesso;

-tale affermazione è corretta in linea di principio, dovendosi escludere l’esistenza dell’animus possidendi in presenza di fatti e circostanze “che dimostrino il persistere della situazione di dipendenza del possessore dal titolare di un diritto reale” (Cass. n. 282/1980);

– il relativo apprezzamento, in base a quanto sopra detto, è incensurabile in questa sede;

– il ricorso, pertanto, è rigettato, con addebito di spese;

– ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Secoinda civile, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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