Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18678 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8175-2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio

dell’avvocato MARIA GRAZIA RULLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, e per essa quale mandataria della DOBANK SPA (già

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT SPA), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

RANCHINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 827/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Unicredit spa ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), per un credito, derivante da contratti di conto corrente, ammesso dal giudice delegato con riserva di “successivo acclaramento” (in relazione ad un controcredito del Fallimento) e dal Tribunale di Roma senza riserva, con decreto del 19 febbraio 2016, in sede di opposizione.

Avverso questo decreto il Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta Unicredit.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, per violazione della L. Fall., art. 96 – al fine di fare confermare l’ammissione al passivo con riserva del credito di Unicredit -, è infondato, avendo il decreto impugnato fatto corretta applicazione del principio secondo cui, stante la tassatività delle riserve apponibili allo stato passivo, le eventuali riserve atipiche o comunque anomale (come quelle di “successivo acclaramento”) sono da ritenersi come non apposte e per la loro eliminazione non è necessario proporre opposizione, ai sensi della L. Fall., art. 98 (Cass. n. 17526/2003).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Doppio contributo a carico del ricorente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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