Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18678 del 27/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.27/07/2017), n. 18678
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8175-2016 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio
dell’avvocato MARIA GRAZIA RULLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, e per essa quale mandataria della DOBANK SPA (già
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT SPA), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
RANCHINO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 827/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il
19/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Unicredit spa ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), per un credito, derivante da contratti di conto corrente, ammesso dal giudice delegato con riserva di “successivo acclaramento” (in relazione ad un controcredito del Fallimento) e dal Tribunale di Roma senza riserva, con decreto del 19 febbraio 2016, in sede di opposizione.
Avverso questo decreto il Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta Unicredit.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso, per violazione della L. Fall., art. 96 – al fine di fare confermare l’ammissione al passivo con riserva del credito di Unicredit -, è infondato, avendo il decreto impugnato fatto corretta applicazione del principio secondo cui, stante la tassatività delle riserve apponibili allo stato passivo, le eventuali riserve atipiche o comunque anomale (come quelle di “successivo acclaramento”) sono da ritenersi come non apposte e per la loro eliminazione non è necessario proporre opposizione, ai sensi della L. Fall., art. 98 (Cass. n. 17526/2003).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Doppio contributo a carico del ricorente, come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017