Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18678 del 23/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18678
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso
l’avv. Antonio Nardone, che, unitamente all’avv. Mariachiara
Oliviero, la rappresenta e difende giusta delega margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli), Sez. 50, n. 356/50/12 del 17 settembre 2012,
depositata il 13 novembre 2012, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 14 luglio 2016
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Roberto Pagnoscin per delega per la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione
della materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso della contribuente C.G. avverso la sentenza della CTR della Campania che aveva rigettato, in sede d’appello, il ricorso che originariamente essa aveva presentato in relazione ad una cartella di pagamento asseritamente emessa sulla base di un avviso di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione;
Letto il controricorso dell’amministrazione;
Letto il documento depositato dalla difesa della ricorrente consistente in un provvedimento dell’Ufficio legale dell’Agenzia delle entrate Direzione Provinciale (OMISSIS) di Napoli datato 19 maggio 2015 prot. n. 70377/2015, con il quale l’amministrazione, in conseguenza del conseguito accertamento documentale dell’effettiva residenza della contribuente a (OMISSIS) e della rinuncia manifestata dalla contribuente medesima al pagamento delle spese processuali, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Letta la memoria depositata dalla contribuente e l’allegata documentazione;
Ritenuto che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate cui si è fatto riferimento è sottoscritto da tutte le parti e che sussistono le condizioni per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016