Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18678 del 23/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso

l’avv. Antonio Nardone, che, unitamente all’avv. Mariachiara

Oliviero, la rappresenta e difende giusta delega margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 50, n. 356/50/12 del 17 settembre 2012,

depositata il 13 novembre 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 14 luglio 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Roberto Pagnoscin per delega per la parte ricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione

della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della contribuente C.G. avverso la sentenza della CTR della Campania che aveva rigettato, in sede d’appello, il ricorso che originariamente essa aveva presentato in relazione ad una cartella di pagamento asseritamente emessa sulla base di un avviso di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letto il documento depositato dalla difesa della ricorrente consistente in un provvedimento dell’Ufficio legale dell’Agenzia delle entrate Direzione Provinciale (OMISSIS) di Napoli datato 19 maggio 2015 prot. n. 70377/2015, con il quale l’amministrazione, in conseguenza del conseguito accertamento documentale dell’effettiva residenza della contribuente a (OMISSIS) e della rinuncia manifestata dalla contribuente medesima al pagamento delle spese processuali, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Letta la memoria depositata dalla contribuente e l’allegata documentazione;

Ritenuto che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate cui si è fatto riferimento è sottoscritto da tutte le parti e che sussistono le condizioni per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA