Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18678 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 13/08/2010), n.18678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA FORESTALE VITIANO S.S. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAZZAGLIA MARIA LUISA, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di PERUGIA del 19.10.07, depositata il 14/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificalo in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge: “L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la Soc. Agricola Forestale Vitiano s.s.. per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b), e art. 10, comma 1 e 4.

La CTR ha ritenuto che alla societa’ contribuente spetti per intero l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di fondi rustici, benche’ la societa’ acquirente avesse realizzato soltanto su parte di tali fondi gli interventi di recupero forestale e di sistemazione idrogeologica previsti dalla legge citata.

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

La sentenza impugnata e’ perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b), e’ l’idoneita’ dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi dell’art. 10 della citata legge. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nel quale si sosteneva, interpretando in combinato disposto la L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7 e art. 10, comma 7, che per fruire dell’agevolazione tributaria richiesta dai contribuenti occorresse che effettivamente fossero stati effettuati interventi di forestazione duraturi nel tempo, disciplinati dall’organo competente in materia attraverso l’approvazione di un piano di cultura e forestazione)” (Cass. 16832/2008; con/. 13656/2009).”;

Considerato che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna della parte soccombente alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 1100,00 (millecento/00) di Euro mille/00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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