Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18678 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. II, 12/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/09/2011), n.18678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., C.G. e S.T.,

rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dagli

Avvocati prof. Nobili Raffaele e Renato Silvestri, elettivamente

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Girolamo da

Carpi n. 6;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Commissione nazionale per

le Società e la Borsa, in persona, rispettivamente del Ministro e

del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso la cui sede in Roma via dei Portoghesi

n. 12 domiciliano.

– controricorrenti –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano, depositato il 18

marzo 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Renato Silvestri per i

ricorrenti principali;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto l’accoglimento

di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 34307 del 4 aprile 2003 il Ministero dell’Economia e delle Finanze irrogò, su proposta della Consob, alla Banca Fin.Eco s.p.a., ai suoi amministratori, Ca.Da., F.A., So.Br., Co.Ma. e Mo.Gi., e sindaci, M.A., C.G. e S.T., sanzioni pecuniarie per violazioni del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a), b) e e) accertate in occasione di un’ispezione della Consob da cui erano emerse irregolarità da parte dell’istituto bancario nell’esercizio dei servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini, nonchè di mediazione.

Avverso tale provvedimento tutti gli intimati proposero opposizione dinanzi alla Corte di appello di Milano, che con decreto del 18 marzo 2004 annullò il provvedimento impugnato nei confronti della Banca Fin.Eco s.p.a. e dei suoi amministratori, mentre lo confermò, riducendo solo l’ammontare della sanzione, nei confronti dei sindaci, M.A., C.G. e S.T.. A fondamento della propria decisione, il giudice territoriale osservò, per quanto qui ancora interessa con riferimento alla posizione dei sindaci, che non era riscontrabile nella fattispecie la denunziata violazione del termine di 90 giorni per la contestazione dell’addebito stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 dovendosi ritenere che tale termine decorra, nell’ipotesi di violazioni del D.Lgs. n. 58 del 1998, dal momento in cui la Consob, in composizione collegiale, ha a disposizione i risultati dell’indagine e sia investita della decisione, affermando, nel merito, la sussistenza delle violazioni contestate. M.A., C.G. e S.T. ricorrono per la cassazione di questa decisione, affidandosi ad un unico motivo, con atto notificato il 23 aprile 2005 e successivamente, su ordine di rinnovazione di questa Corte, in data 27 dicembre 2010.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione Nazionale per la società e la Borsa, che propongono anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, cui i ricorrenti si sono opposti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminato per primo il ricorso incidentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Consob, che pone una questione pregiudiziale, in grado, se accolta, di definire il giudizio.

Con un unico motivo, con cui viene denunziata la violazione dell’ari 81 cod. proc. civ, e delle norme in tema di legittimazione ad agire, il ricorso in via incidentale censura la decisione impugnata nella parte in cui ha implicitamente riconosciuto la legittimazione ad agire dei ricorrenti. Si assume, in contrario, che la sanzione era stata emessa non nei loro confronti, ma nei riguardi della Banca e che, essendo la responsabilità degli esponenti attivabile solo in via di regresso da parte dell’istituto, essa è solo eventuale, con l’effetto che la loro posizione giuridica non è incisa direttamente dal provvedimento sanzionatorio e che ad essi non può riconoscersi nè l’interesse nè la legittimazione ad agire nei confronti dell’ingiunzione.

Il motivo è infondato.

Risolvendo le incertezze mostrate sul punto, la questione posta dalla difesa erariale risulta definitivamente risolta dall’arresto delle Sezioni unite di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, comma 9, nei confronti del responsabile della violazione, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev’essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o dall’ente, configurandosi in quest’ultimo caso un litisconsorzio facoltativo e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti (Cass. S.U. n. 20929 del 2009).

2. Passando all’esame del ricorso principale, l’unico motivo denunzia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 4 e 195 del D.L. n. 95 del 1974, art. 2 convertito nella L. n. 216 del 1974, omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione. Con esso i ricorrenti censurano il decreto impugnato per avere affermato che il termine di 90 giorni per la contestazione, decorre, nell’ipotesi di violazioni del D.Lgs. n. 58 del 1998, dal momento in cui la Consob, in composizione collegiale, ha a disposizione i risultati dell’indagine e sia investita della decisione. Ad avviso del ricorso si tratta di un’interpretazione errata, che ha avuto successive correzioni da parte della giurisprudenza di legittimità, dovendo anche nel caso di specie trovare applicazione il principio generale secondo cui detto termine decorre dall’acquisizione definitiva e completa del materiale probatorio da parte dell’organo che lo deve valutare. Diversamente ragionando si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento ed una evidente lesione del diritto di difesa, rimettendo sostanzialmente all’arbitrio della Consob il momento di decorrenza del termine in discorso. Ne deriva che, nel caso di specie, poichè la Consob disponeva sin dall’agosto 2001 della relazione conclusiva dell’organo ispettivo, essa, avendo adottato la propria deliberazione sul caso soltanto nel luglio 2002, ha provveduto dopo che il termine stabilito dall’art. 14 citato era ormai ampiamente scaduto.

Il ricorso eccepisce, inoltre, che l’art. 14 citato, se interpretato nel senso fatto proprio dal primo giudice, è illegittimo per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., chiedendo che la Corte sollevi la questione dinanzi alla Corte costituzionale.

Il motivo è fondato.

La statuizione impugnata ha respinto la contestazione degli opponenti sulla base della considerazione che il termine posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 per la contestazione dell’illecito decorre, nell’ipotesi di violazioni del D.Lgs. n. 58 del 1998, dal momento in cui la Consob, in composizione collegiale, ha a disposizione i risultati dell’indagine e sia investita della decisione. Nessun rilievo per contro è stato dato al periodo di tempo trascorso tra l’avvio della verifica ispettiva della Consob, iniziata il 24 maggio 2000, e la ultimazione dell’attività dell’organo ispettivo, terminata l’8 agosto 2001, e la data in cui la pratica è stata portata all’esame dell’organo collegiale dell’ente, indicata nella settimana tra il 19 luglio ed il 2 agosto 2002.

Questa conclusione ed il ragionamento che la sottende appare in contrasto con il più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che con la sentenza a Sezioni unite n. 5395 del 2007, ha superato il contrasto sul punto emerso tra alcune decisioni, tra cui le sentenze n. 8257 e n. 7143 del 2001, richiamate dalla Corte milanese. In particolare, tenuto conto della scissione esistente tra la constatazione e la contestazione degli addebiti, funzioni rispettivamente affidate all’organo ispettivo ed all’organo collegiale della Consob, questa Corte ha affermato si che il dies a quo del termine per la contestazione di cui all’art. 14 citato va fissato “nel giorno in cui la Commissione…, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria eventualmente necessaria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza …”, ma altresì ha precisato che, a tal riguardo, non si può non tener conto di “ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o da artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti ai suddetti organi assegnati”, e che spetta al giudice di merito, laddove la violazione del termine suddetto venga eccepita dall’interessato, svolgere ogni accertamento al fine di verificare se i termini siano stati elusi, se in particolare, in relazione all’oggetto dell’indagine, la durata dell’attività ispettiva e di quella istruttoria siano state adeguate o ingiustificatamente protratte. Compete pertanto a detto giudice, ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento, individuare in concreto il momento iniziale del termine per la contestazione, avendo riguardo non al giorno in cui essa è stata compiuta, ma a quello in cui avrebbe potuto, e dovuto, esserlo. Tale valutazione – si aggiunge – va condotta tenendo conto della complessità o meno della fattispecie e quindi della valutazione assegnata agli organi ispettivi della Consob, come desumibile dalle risultanze documentali precostituite e da ogni altra circostanza, e costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in cassazione, tanto più nel contesto di un esame limitato, ex art. 111 Cost., al riscontro di sole violazioni di legge, e non anche di carenze o vizi non radicali ed assoluti della motivazione. Tenuto conto di tali principi, che il Collegio interamente condivide, occorre dare atto che, da un lato, il giudice territoriale non ha compiuto alcuna valutazione al riguardo e, dall’altro, che la questione sollevata dal ricorrente è rilevante, cioè potenzialmente decisiva delle sorti del giudizio, considerato l’intervallo e la scadenza dei tempi del procedimento già precedentemente indicati.

Appare pertanto necessario, non rientrando un tale apprezzamento tra le attribuzioni di questa Corte, investire il giudice di merito del compito di valutare, considerando la complessità della fattispecie e tutte le circostanze del caso, se l’attività svolta dalla Consob si sia svolta in un termine adeguato e ragionevole ovvero se essa si sia ingiustificatamente protratta.

Il ricorso principale va pertanto accolto.

3. Il decreto impugnato è quindi cassato, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà alla sua decisione applicando i principi di diritto sopra indicati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale proposto da M.A., C. G. e S.T. e rigetta quello incidentale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Consob;

cassa, in relazione al ricorso principale, il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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