Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18678 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4330-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOMENIZZA

N 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELINO LUISE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE BELLAROBA;

– ricorrente –

contro

L.C.G., G.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO PINGUE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4436/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con atto di citazione del 19/11/2001 G.G. conveniva in giudizio la sorella G.A., chiedendo che venisse accertato l’esatto confine tra i fondi di loro proprietà, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della porzione di terreno illegittimamente occupata. G.A., costituitasi in giudizio, deduceva l’inammissibilità della domanda per carenza di incertezza del confine e, in via riconvenzionale, domandava il riconoscimento dell’usucapione in suo favore dell’attuale linea di confine, in via principale ex art. 1159 c.c. e, in via subordinata, ai sensi dell’art. 1158 c.c.

Con sentenza n. 235/2009, il Tribunale di Ariano Irpino accoglieva la domanda attorea e procedeva a determinare il confine in base alle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio; rigettava la domanda riconvenzionale fatta valere dalla convenuta.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello G.A.. La Corte di appello di Napoli – con sentenza 19 dicembre 2013, n. 4436 – rigettava integralmente l’impugnazione.

3. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione G.A..

Resistono con controricorso G.G. e L.C.G..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., della normativa in tema di usucapione dei beni immobili (e relativi requisiti per l’acquisto a tale titolo della proprietà immobiliare) e degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. nonchè dei principi regolatori in tema di valutazione della prova, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo non può essere accolto: esso, che pur formalmente denuncia la violazione o falsa applicazione di disposizioni di legge ovvero l’omesso esame di un fatto, si sostanzia in una inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità – richiesta di rivalutazione degli elementi probatori, raccolti in primo grado e posti alla base del rigetto della domanda di usucapione (cfr. pp. 9-21 in relazione alle dichiarazioni di due testimoni e agli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, di cui viene riportata la relazione).

b) Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1159 bis c.c., della normativa in tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale e degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. nonchè dei principi regolatori in tema di valutazione della prova, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è infondato. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia sì ritenuto ammissibile la propria prospettazione, per la prima volta in appello, dell’acquisto della proprietà in forza dell’usucapione speciale di cui all’art. 1159-bis c.c. (trattandosi di diritto autodeterminato), ma non abbia poi tale prospettazione accolto “perchè le condizioni costitutive del diritto non sono state oggetto di allegazione e prova in primo grado”, quando invece tali condizioni erano deducibili da elementi acquisiti e documentati nel giudizio di primo grado.

In realtà la Corte d’appello, che sì fa riferimento (cfr. le ultime due pagine della sentenza impugnata) agli specifici requisiti dell’usucapione speciale, conclude che vi è stata una “carenza probatoria e di allegazione”, conclusione che anzitutto vale per l’essenziale requisito, comune alle due ipotesi di usucapione, del possesso animo domini del fondo, requisito che è stato escluso dalla Corte e in mancanza del quale non poteva certo aversi – come invece sostiene la ricorrente – l’accoglimento della domanda di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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