Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18677 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Impresa dr. Ing. G.T. S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Bruno Buoni 49, presso l’avv. Alessandro Riccioni, rappresentata e

difesa dall’avv. Prof. Gianfrancesco Vecchio giusta procura speciale

per atto notaio B.C. del (OMISSIS);

– controricorrente –

e nei confronti di:

P.B.d.P.V.P.A.A.,

P.B.d.P.A.C.M.,

Pi.Bo.di.Pu.Ad.;

– intimati –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 8, n. 53/8/11 del 30 giugno 2011, depositata

il 14 luglio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 14 luglio 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Carlo Cicala per delega per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

Cuomo Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente acquistava un fabbricato di interesse storico dichiarando che erano in corso lavori di ristrutturazione nell’ambito di un – piano di recupero ad iniziativa privata che sarebbe stato sottoposto a convenzione con il Comune di Pisa e chiedeva che fosse applicata nella specie l’agevolazione prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5 o quella prevista dall’art. 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 sul presupposto dell’interesse storico dell’immobile. Tuttavia, scaduto inutilmente il termine per l’esercizio della prelazione dello Stato, la società procedeva alla tassazione dell’atto in autoliquidazione applicando l’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 come modificato dalla Legge Finanziaria 2008, per gli immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati.

L’amministrazione, premesso che rispetto ai piani di iniziativa privata siano essi piani particolareggiati o piani di recupero – le disposizioni di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30 e la L. n. 168 del 1982, art. 5, prevedono comunque come presupposto che al momento della registrazione del contratto sia già stata stipulata la convenzione con il Comune, procedeva alla liquidazione dell’imposta negando l’applicabilità dell’agevolazione richiesta.

L’impugnazione della società contribuente era accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che non riteneva necessaria ai fini della spettanza dell’agevolazione la stipula preventiva della convenzione.

L’appello dell’Ufficio era respinto, con la sentenza in epigrafe, la quale, affermato che nel caso di specie l’agevolazione cui fare riferimento fosse quella prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, stabiliva che a tal fine, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8480 del 2009, non fosse necessaria la preventiva stipula della convenzione, dovendo sussistere al momento della registrazione solo due requisiti, uno oggettivo (costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero) ed uno soggettivo (costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero), condizioni che nel caso ricorrevano entrambi.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente resiste con controricorso. I venditori, pur intimati, non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, anche con riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e successive modifiche e alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30 affermando che la stipula della convenzione tra comune e soggetto attuatore del piano deve precedere la richiesta del regime agevolato: l’amministrazione trae argomento a favore della propria tesi dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30 dalla quale a suo dire emergerebbe con chiarezza che la convenzione deve preesistere all’atto da agevolare, come riconosciuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22230 del 2011.

2. Il motivo non è fondato sulla base del più recente orientamento di questa Corte, secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2 purchè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione dà diritto all’agevolazione, ma non che essa deve precedere l’atto di disposizione. Ne consegue che tale agevolazione deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi di area inserita in un piano di lottizzazione non ancora approvato alla data dei rogiti di trasferimento del bene, ove l’approvazione intervenga successivamente e le costruzioni siano realizzate tempestivamente nel rispetto delle norme urbanistiche di riferimento” (Cass. n. 24085 del 2014; v. anche Cass. n. 4086 del 2015; tuttavia in precedenza nello stesso senso v. Cass. n. 20864 del 2010 e n. 7898 del 2012). Ad identica conclusione si deve pervenire con riferimento all’agevolazione prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5.

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Il consolidarsi dell’orientamento cui si è fatto riferimento in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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