Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18677 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. II, 12/09/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 12/09/2011), n.18677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22780-2005 proposto da:

B.M.R. (OMISSIS), T.O.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE S. PIETRO 45, presso lo studio dell’avvocato PACETTI

MASSIMO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLO

GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) (OMISSIS) in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MORABITO RICHARD

CONRAD (STUDIO GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS),

rappresentato e

difeso dagli avvocati PIZZETTI MARCO, BONGIOANNI GIAN CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato IVANA ABENAVOLI con delega dell’Avvocato MASSIMO

PACETTI difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato GIAN CARLO BONGIOANNI difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – T.O. e B.M.R. si rivolsero al Tribunale di Alba, chiedendo che fosse accertata la spettanza in capo ad esse per un terzo ognuna delle somme portate dal libretto di deposito bancario n. (OMISSIS) della Cassa di Risparmio di Cuneo, cointestato alle stesse e a M.L., deceduto lasciando a succedergli l’Asilo infantile di (OMISSIS). Le attrici avevano, con ricorso ante causam, ottenuto il sequestro giudiziario dei due terzi delle somme depositate sul predetto libretto.

2. – Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando l’incapacità del Comune di Santo Stefano Balbo – subentrato nei rapporti gestiti dall’estinto IPAB indicato come beneficiario nel testamento – a succedere al M. per non essere stati rispettati i termini di decadenza previsti per la redazione dell’inventario.

3. – Il predetto Comune propose avverso tale decisione gravame, che fu rigettato dalla Corte d’appello di Torino, la quale, peraltro, fondò la incapacità del Comune a succedere al M. sul mancato rispetto del termine di quaranta giorni dalla redazione dell’inventario per 1’accettazione dell’eredità beneficiata.

4. – Proposto ricorso per cassazione da parte del Comune, questa Corte cassò la sentenza impugnata con rinvio, perchè il giudice di secondo grado esaminasse la questione della incapacità a succedere del Comune con riferimento esclusivo al fatto omissivo eccepito dalle contropartì con la memoria del 14 febbraio 1995 (ipotizzata intempestività di redazione dell’inventario rispetto all’epoca di accettazione dell’eredità).

5. – Riassunto il processo da parte del Comune, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 10 marzo 2005, in riforma della decisione di primo grado, respinse le domande presentate dalle originarie attrici, per essere le somme in questione di proprietà del defunto M.L., e, quindi, dell’erede, il Comune di Santo Stefano Belbo. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale respinse la eccezione di giudicato proposta da T.O. e da B.M.R. sulla base del rilievo che la pronuncia di secondo grado non aveva formato oggetto di ricorso per cassazione, e, quindi, era divenuta definitiva, quanto alla questione della effettiva contitolarità in capo alle due donne delle somme di danaro esistenti sul libretto di deposito cointestato con il defunto M.L., avuto riguardo all’autonomia di tale questione rispetto a quella della capacità a succedere del Comune.

Osservò al riguardo il giudice di rinvio che la originaria domanda implicava l’accertamento della esistenza o meno del diritto del Comune di contrastare la pretesa delle attrici limitatamente alla quota di due terzi delle somme depositate rivendicata dalle stesse, e cioè della capacità o meno del Comune a succedere al M., in quanto la incapacità del Comune avrebbe fatto venir meno la qualità dello stesso di soggetto legittimato a contrastare la titolarità in capo alla T. e alla B. delle somme in contestazione.

Il Comune aveva contestato che la Delib. comunale 19 marzo 1993, fosse da considerare come accettazione dell’eredità, e che quindi da tale data decorressero i termini per la redazione dell’inventario, essendo la stessa divenuta esecutiva solo il 7 maggio 1993: sicchè l’inventario, redatto il 21 luglio 1993, sarebbe stato tempestivo.

Inoltre, l’appellante aveva rilevato che, essendo all’epoca vigente il precedente disposto dell’art. 17 cod. civ., che richiedeva l’autorizzazione governativa per 1’accettazione dell’eredità da parte di persone giuridiche, ed essendo tale autorizzazione, nella specie, intervenuta solo il 23 febbraio 1994, fino a tale data 1’accettazione dell’eredità era improduttiva di effetti.

Al riguardo, la Corte d’appello, premesso che le somme in questione non erano in possesso del Comune, essendo in contrario irrilevante la circostanza, dedotta dalle appellate, che il Comandante dei vigili urbani e il vice sindaco avessero preso in custodia, subito dopo il suicidio del M., il libretto di deposito e le chiavi di casa – attività rientrante piuttosto nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ente, attesa la mancanza di prossimi congiunti e l’assenza di elementi idonei a confermare l’esistenza di comportamenti volti a considerare come nella propria esclusiva e completa disponibilità le somme di cui si tratta, osservò che la redazione dell’inventario era stata eseguita il 21 luglio 1993, mentre l’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 17 cod. civ. era intervenuta il 23 febbraio 1994, e in data 28 giugno 1994 era intervenuta l’accettazione formale dell’eredità innanzi al notaio. La Delib. di accettazione del 19 marzo 1993, non esecutiva sino al 5 maggio 1993, data del controllo positivo da parte del CO.RE.CO, non costituiva ancora accettazione dell’eredità sotto la condizione sospensiva legale dell’autorizzazione prefettizia, perchè priva dei requisiti richiesti dall’art. 484 cod.civ,, costituendo il primo atto di impulso per addivenire all’accettazione. In ogni caso l’inventario doveva essere considerato redatto, dunque, tempestivamente ai sensi dell’art. 487 cod. civ., sia se la Delib.del 19 marzo 1993 fosse stata intesa come accettazione, poichè il termine di tre mesi va calcolato dal momento della esecutività della stessa, nella specie 5 maggio 1993; sia se si fosse considerata, più correttamente, detta Delib. del 19 marzo come inizio dell’iter per l’accettazione e non già come accettazione con efficacia condizionata al rilascio di autorizzazione.

Quanto alla domanda della T. e della B. di accertamento della proprietà per un terzo ciascuna delle quote di danaro depositate nel libretto cointestato al M., premesso che la norma di riferimento era l’art. 1298 cod. civ., trattandosi di rapporti interni tra creditori solidali, la Corte rilevò che l’unico soggetto che operava con la banca e che incrementava il danaro necessario per le forme di investimento, in relazione alle quali dava indicazioni, era il M.. In tale quadro, la Corte di merito intese superata la presunzione di pari contitolarità effettiva, corrispondente alla cointestazione, delle poste attive depositate nel conto, mentre sarebbe stato onere della T. e della B. provare che, a fronte di tale esclusiva attività del M., vi fosse stata la corresponsione da parte loro allo stesso di fondi per le operazioni effettuate.

5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la T. e la B. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Santo Stefano Belbo, che ha anche depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la falsa applicazione di norme di diritto relativamente alla questione della capacità a succedere del Comune di Santo Stefano Belbo, nonchè il difetto di motivazione.

Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere la sussistenza di tale capacità nel presupposto che l’inventario dallo stesso redatto il 21 luglio 1993 fosse tempestivo, ai sensi dell’art. 487 cod. civ. decorrendo il calcolo del termine trimestrale ivi previsto dal 7 maggio 1993, data della esecutività della delibera di accettazione dell’eredità a seguito del positivo controllo del CO.RE.CO. Invece, detto controllo avrebbe fatto retroagire l’efficacia della delibera all’epoca della sua adozione.

Avrebbe poi ancora errato il giudice di secondo grado nell’escludere il possesso da parte del Comune delle somme in questione. La motivazione di tale convincimento sarebbe del tutto inappagante, siccome fondata su di una mera congettura, non suffragata da alcun elemento acquisito agli atti di causa. Al contrario, 1’interpretazione più logica dell’apprensione del libretto di deposito bancario del M. da parte del Comune sarebbe quella secondo la quale l’Ente intendesse in tal modo tutelare i propri diritti successori, tenuto conto che nessuna norma di legge impone all’autorità comunale di immettersi nel possesso dei beni di un suicida, nè la facoltizza a farlo, e nemmeno tale immissione può considerarsi rispondente ad esigenze di tutela della collettività- Ne conseguirebbe che, essendo il Comune entrato in possesso di beni ereditari subito dopo il decesso del M., avvenuto il (OMISSIS), la formazione dell’inventario, avvenuta solo nel luglio del 1993, sarebbe stata tardiva, ed il Comune avrebbe perso la capacità di succedere.

2.1. – La doglianza, nelle sue diverse articolazioni, è immeritevole di accoglimento.

2.2. – Quanto alla questione della capacità o incapacità a succedere del Comune di Santo Stefano Balbo, il giudice di secondo grado ha riconosciuto tale capacità sulla base della considerazione della tempestività, ai sensi dell’art. 487 cod. civ., della redazione dell’inventario, osservando che la Delib. 19 marzo 1993, con la quale il Comune aveva manifestato la propria volontà di accettare l’eredità del M., peraltro esecutiva solo dal 5 maggio 1993, non costituiva ancora formale accettazione della stessa, ma solo il primo atto di una fattispecie a formazione progressiva conclusa, dopo il passaggio del controllo del CO.RE.CO., eseguito positivamente appunto in data 5 maggio 1993, la redazione dell’inventario, eseguita il 21 luglio 1993, l’autorizzazione prefettizia, rilasciata il 23 febbraio 1994, con l’atto del 28 giugno 1994 di accettazione innanzi al notaio.

Il ragionamento della Corte di merito i sottrae a qualsiasi censura, avendo fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo il quale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario richiede la forma solenne prevista dall’art. 484 cod. civ. (v. Cass., sent. n. 10338 del 1998).

Se così è, nella specie l’inventario redatto il 21 luglio 1993 non può considerarsi intempestivo ai sensi dell’art. 487 cod. civ., come vorrebbero le ricorrenti alla stregua del rilievo dell’avvenuto decorso, a quella data, del termine trimestrale fissato dalla predetta disposizione, da esse erroneamente computato a far tempo dalla data della Delib. marzo 1993, ancora priva di esecutività e comunque costituente mero atto di impulso dell’iter che avrebbe portato solo in un momento successivo all’atto formale di accettazione dell’eredità.

2.3. – Nè a miglior sorte è destinata la doglianza ove la si consideri sotto il profilo del possesso da parte del Comune dei beni ereditari del M.. Al riguardo, infatti, la Corte territoriale ha motivato in modo plausibile e adeguatamente articolato, oltre che logicamente corretto, il proprio convincimento che la presa in custodia da parte del Comandante dei vigili urbani e del vice sindaco, subito dopo il decesso del M., privo di congiunti prossimi, delle chiavi del suo appartamento e del libretto di deposito di cui si tratta, non integrasse l’ipotesi di cui all’art. 485 cod. civ., per mancanza di elementi concreti tali da confermare la volontà del Comune di considerare nella propria esclusiva disponibilità i beni di cui si tratta.

A fronte di tali argomentazioni nessun sindacato questa Corte può operare.

3. – Con la seconda censura si deduce falsa applicazione di principi di diritto relativamente alla reiezione dell’eccezione di giudicato sollevata dalle attuali ricorrenti. La motivazione di tale decisione, fondata sulla considerazione che non vi sarebbe autonomia tra la questione, sicuramente ancora pendente, della capacità a succedere del Comune, e la questione della loro contitolarità delle somme in questione, non sarebbe condivisibile. Le attuali ricorrenti – si osserva – avevano proposto in primo grado domanda diretta a vedersi riconosciuta la proprietà dei due terzi delle somme portate dal libretto di deposito bancario quali cointestatarie dello stesso, e solo a fronte della domanda riconvenzionale del Comune di vedersi attribuite le somme nella loro interezza avevano eccepito la incapacità del Comune medesimo a succedere: con la conseguenza che, in caso di rigetto di tale eccezione, resterebbe ferma la qualifica del Comune di erede del M., ma pur sempre nei limiti della quota già appartenente a quest’ultimo. Del resto, che il giudicato si fosse formato relativamente alla questione dell’appartenenza alle signore T. e B. delle somme pari a due terzi delle disponibilità esistenti sul libretto in questione, era già stato sancito dalla Corte di merito, mentre la sentenza di questa Corte aveva disposto il rinvio unicamente in ordine alla questione della capacità di succedere del Comune.

4.1. – La doglianza è destituita di fondamento.

4.2. – In realtà la Corte territoriale si è attenuta al thema decidendum fissato per il giudizio di rinvio da questa Corte, che, nello stabilirne i limiti con riferimento alla questione della capacità a succedere del Comune, circoscritta, come si è visto, alla tempestività o meno della redazione dell’inventario, ha ritenuto assorbiti gli altri motivi, poi riproposti innanzi al giudice del rinvio e correttamente da questo esaminati. Infatti, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all’esame del giudice di rinvio (v., in tal senso, Cass., sent. n. 11767 del 1990).

5. – Con il terzo motivo, si denuncia carenza di motivazione in ordine al superamento della presunzione di cui all’art. 1298 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere superata la presunzione di comune e pari proprietà delle somme in questione in capo alle attuali ricorrenti ed al M. sulla base della considerazione che era il solo M. a gestire il rapporto con la banca relativo al libretto di deposito, e che era lo stesso ad incrementarne la somma portata, essendo stato da lui riversato in esso il provento, pari a L. 60.000.000, della vendita di immobili da lui fatta nell’ottobre del 1990. Argomenti ai quali si era aggiunto quello secondo il quale dal tenore del testamento del M. sarebbe emerso che questi considerava suo l’intero importo depositato e fittizia l’intestazione alle attuali ricorrenti. Tali argomentazioni non sarebbero convincenti, ove si consideri, da un lato, che il fatto che un conto cointestato sia in concreto gestito da uno solo dei contestatari, come anche il fatto che questi sia l’unico a versare le somme, anche ove si tratti di danaro esclusivamente proprio, non vale di per sè a superare la presunzione di comune appartenenza; dall’altro, che nella specie, l’unico versamento di somme sicuramente appartenenti al solo M. era stato quello di L. 60.000.000, importo compatibile con una ripartizione in tre dell’intera somma presente nel conto, in quanto largamente inferiore alla quota in ipotesi spettante al M., pari ad oltre L. 100.000.000. Infine, non convincente sarebbe l’argomento fondato sul tenore del testamento del M., invero non univoco, atteso il carattere ermetico della espressione i libretti intestati a T.O. B.M.R. sono annullati per mia volontà, che potrebbe riferirsi alla circostanza che effettivamente poco prima era stato estinto un libretto contestato al M. e alle due donne, con accensione di quello per cui è causa. Comunque, il M. non aveva alcun potere di eliminare unilateralmente posizioni di diritto facenti capo alle cointestatarie. Infine, si sottolinea che il testamento era stato redatto il giorno stesso del suicidio del M., e, quindi, evidentemente in una condizione psicologica che giustificherebbe espressioni ambigue.

6.1. – La censura è infondata.

6.2. – Posto che, in virtù dell’art. 1298 cod. civ., debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente, con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo, nella specie, la Corte di merito è pervenuta, attraverso un percorso logico-giuriudico ineccepibile, a ritenere – in un contesto caratterizzato dalla esclusione delle cointestarie del deposito bancario da ogni rapporto con la banca, tenuto dal solo M., e di provvista di tale deposito esclusivamente ad opera dello stesso con somme alcune delle quali sicuramente a lui pertinenti – che le attuali ricorrenti avrebbero dovuto provare, al fine di poter far valere la presunzione di comune proprietà delle somme depositate, di cui al citato art. 1298 cod. civ., di avere esse stesse corrisposto al M. dette somme.

7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le ricorrenti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4700,00, di cui Euro 4500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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