Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18677 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4108-2015 proposto da:

D.M.T., L.G., rappresentati e difesi

dall’avvocato ENRICO GELPI;

– ricorrenti e c/ricorrenti all’incidentale –

contro

G.P., G.M., G.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIANANTONIO TESTA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2378/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con atto di citazione del 21 gennaio 2000, G.A., G.P. e G.M. convenivano in giudizio L.G., D.M.T. e G.G., chiedendo che venisse accertata e dichiarata la proprietà degli attori sui fondi da loro acquistati in seguito a decreto di trasferimento del Tribunale di Como, emesso al termine di una causa di divisione (n. r.g. 677/1985); chiedevano inoltre che venissero accertati i confini tra i loro fondi e quelli dei convenuti, nonchè che venisse accertata e dichiarata l’inesistenza su tali fondi di servitù passive; chiedevano infine la traslazione di una servitù di passaggio. In via riconvenzionale, L.G. e D.M.T. chiedevano a loro volta la condanna degli attori a rimuovere ogni forma di recinzione da essi installata sul mappale n. (OMISSIS), di loro proprietà, a ripristinare la recinzione da loro rimossa sulla linea di confine, a ripristinare le tubazioni di fognatura, di acquedotto e dell’energia elettrica insistenti sul proprio fondo e rimosse dagli attori, a consegnare i materiali asportati, a risarcire i danni. In via riconvenzionale, ancora, G.G. chiedeva di condannare gli attori a ripristinare la recinzione tra i rispettivi fondi e a risarcire i danni.

Con sentenza n. 68/2012 il Tribunale di Como accertava i confini in base alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel menzionato giudizio di divisione n. 677/1985; condannava gli attori ad apporre una recinzione lungo la linea di confine così determinata e a rimuovere quelle installate in precedenza; rigettava per il resto tutte le altre pretese.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello A., M. e G.P., chiedendo, in riforma della sentenza, “sostanzialmente” un nuovo accertamento di confini nonchè la traslazione della servitù di passaggio in precedenza rigettata.

La Corte di appello di Milano – con sentenza 23 giugno 2014, n. 2378 – in parziale accoglimento dell’appello procedeva a una nuova determinazione dei confini, dichiarando il diritto degli appellanti ad apporre i termini lapidei in conformità ai determinati confini, e per il resto confermava la sentenza impugnata, integralmente compensando le spese di lite.

3. Nei confronti della sentenza ricorrono per cassazione L.G. e D.M.T..

Resistono con controricorso A., M. e G.P., i quali propongono altresì ricorso incidentale.

L.G. e D.M.T. hanno proposto controricorso al ricorso incidentale.

L’intimato G.G. non ha proposto difese.

I ricorrenti principali e quelli incidentali hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. I ricorrenti principali, premesso che l’unico capo impugnato della sentenza d’appello è quello relativo al criterio utilizzato per la determinazione della linea di confine tra il mappale (OMISSIS) (di proprietà dei germani G.) e quello (OMISSIS) (di loro proprietà), articolano in due motivi l’atto di impugnazione.

a) Con il primo motivo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 950 e 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivazione erronea e contraddittoria” – i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di appello, pur partendo da “esatte e condivise premesse in fatto e in diritto” abbia poi tratto “erronee conclusioni sotto almeno quattro profili”, che si risolvono in errori del ragionamento logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata, errori che hanno portato il giudice d’appello a ritenere i titoli di acquisto insufficienti o comunque ambigui e ad applicare il criterio residuale di cui all’art. 950 c.c.

Il motivo è inammissibile. Anche se in rubrica si lamenta la violazione di due disposizioni, il motivo si sostanzia – come riassunto dagli stessi ricorrenti (p. 33 del ricorso) – in una censura del “ragionamento logico-giuridico della motivazione, che si traduce in un vizio della stessa”. Tale censura è inammissibile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie, dato che la sentenza è stata depositata il 23 giugno 2014): come hanno affermato le sezioni unite di questa Corte, la riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, “deve essere valutata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass., sez. un., n. 8038/2018).

b) Il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di appello omesso di considerare quanto affermato da un testimone ( R.G.), il quale avrebbe confermato la linea di confine esistita tra i fondi oggetto di causa prima che i fratelli G. rimuovessero la recinzione.

Il motivo non può essere accolto: come ammettono gli stessi ricorrenti, la deposizione del testimone è stata esaminata dalla Corte d’appello (v. p. 5 della sentenza impugnata), che – sia pure in relazione al confine fra i mappati dei ricorrenti e quelli di G.G. – ha affermato la prevalenza del “criterio delle mappe catastali su quanto dichiarato dal teste R.G.” (fermo restando che secondo le sezioni unite di questa Corte – “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”, Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il ricorso principale va quindi rigettato.

II. Il ricorso incidentale di A., M. e G.P. si articola in un unico motivo: “nessuna motivazione è contenuta nella decisione della Corte milanese a sostegno della disposta compensazione integrale delle spese processuali e di consulenze tecniche d’ufficio di entrambi i gradi di giudizio”.

Il motivo è infondato: la Corte d’appello ha infatti argomentato la decisione circa le spese sia del primo grado di giudizio (pp. 5-6 della sentenza impugnata) che del giudizio d’appello (p. 6 della sentenza).

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

III. Considerata la reciproca soccombenza dei ricorrenti, principali e incidentali, vengono compensate le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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