Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18677 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 09/09/2020), n.18677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31873-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2702/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrare ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di S.M., di avviso di accertamento per II.DD. e IVA, anno 2006, ha accolto l’appello del contribuente, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva considerato tardivo il ricorso in relazione alla data di perfezionamento della notifica dell’atto impugnato, regolarmente effettuata, trattandosi di irreperibilità assoluta del destinatario).

La CTR ha ritenuto invalida la notifica, ritenendo trattarsi di irreperibilità relativa anzichè assoluta, “essendo nota la residenza attuale del soggetto”.

Il contribuente è rimasto intimato.

L’Agenzia delle entrate deposita memoria.

Questa Corte, con ord. n. 31171 del 2019, ha disposto l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito al fine di verificare la regolarità della notifica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, trattandosi di notifica a irreperibili, in quanto il messo notificatore, non avendo reperito presso la residenza anagrafica il contribuente, aveva provveduto ai sensi della norma indicata.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 essendosi la notifica dell’atto esattivo perfezionatasi il 23 ottobre 2012, entro il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, con conseguente tardività del ricorso del contribuente proposto in data 11 dicembre 2013.

Entrambi i motivi, che per la loro stretta connessione logica meritano un esame congiunto, sono fondati.

Questa Corte ha affermato che (Cass., Sez. 6 – 5, Ord. n. 6765 del 08/03/2019) in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. Inoltre, è stato oltremodo chiarito che “la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. e) – il quale deroga, in materia, all’art. 140 c.p.c. -, è ritualmente eseguita quando nel comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 c.p.c. nell’albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata”. (Cass., n. 5902/2019)

Ebbene, nel caso di specie, ha errato la CTR nel ritenere invalida la notifica dell’avviso di accertamento. Dall’esame del fascicolo di merito emerge che il messo notificatore ha proceduto alla notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, dopo aver assunto in loco le informazioni necessarie e risultando sconosciuto l’indirizzo del destinatario, pur ivi mantenendo la residenza. Pertanto, il messo notificatore ha compiuto tutte le attività sovra prescritte prima di procedere ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Dunque, la notifica dell’atto era perfettamente valida.

A fronte di ciò, devesi pertanto rilevare la tardività del ricorso in primo grado, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 1, a mente del quale “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. Risulta per tabulas, che la notifica dell’atto esattivo si è perfezionata il 23 ottobre 2012, mentre la notifica del ricorso di primo grado è avvenuta soltanto l’11 dicembre 2013, quando ormai era abbondantemente decorso il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 2012, art. 21, di 60 gg..

Il ricorso va accolto, la sentenza conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la Corte decide nel merito, dichiarando inammissibile in quanto tardivo il ricorso originario del S..

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, decide nel merito dichiarando inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso originario del S.. Condanna il contribuente al pagamento della spese, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 settembre 2020

 

 

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