Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18676 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

F.B., elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri

5, presso l’avv. Luigi Manzi, che unitamente all’avv. Peter Platter,

la rappresenta e difende giusta delega margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ Grado di

Bolzano, Sez. 2, n. 76/2/11 del 24 ottobre 2011, depositata il 25

novembre 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 14 luglio 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Carlo Albini per delega per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione e della connessa conseguente cartella relativa alla revoca dell’agevolazione di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5 per non avere la contribuente attuato il recupero previsto dal piano entro il termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 (la notifica dell’atto avveniva in prossimità dello scadere del termine di decadenza).

La contribuente opponeva il difetto di motivazione dell’atto impositivo e il mancato decorso del termine quinquennale previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 eccezione quest’ultima che l’amministrazione censurava, ribadendo l’applicabilità nella fattispecie della diversa agevolazione di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5.

La Commissione adita rigettava il ricorso affermando l’applicabilità nel caso dell’agevolazione di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, e l’inutile decorso del triennio in quanto la contribuente aveva fatto scadere la concessione edilizia che pur aveva ottenuto.

La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che, mancando nella legge una espressa previsione di un termine di decadenza, l’unico termine applicabile, stante l’eccezionalità della previsione di una decadenza che non ammette applicazioni analogiche, non poteva essere che quello della prescrizione decennale: in ogni caso, anche a voler ritenere diversamente, nel caso di specie l’atto impositivo, secondo il giudice d’appello, doveva comunque ritenersi illegittimo in quanto notificato prima, sia pur di poco, della scadenza del termine triennale cui si vorrebbe fosse soggetta l’azione del contribuente. Peraltro doveva considerarsi la non imputabilità del ritardo che si era verificato per l’esecuzione delle opere.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con sei motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Devono essere preliminarmente valutati il terzo e il quarto motivo di ricorso, per il valore assorbente che la loro soluzione assume rispetto ai primi due motivi (con i quali è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, artt. 57 e 61 e art. 32, comma 2, nonchè dell’art. 324 c.p.c., per avere la contribuente modificato in appello, e peraltro solo con memoria integrativa, la propria eccezione da applicabilità di un diverso termine di decadenza in applicazione del termine decennale di prescrizione).

2. Con il terzo e il quarto motivo, l’amministrazione denuncia violazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., affermando l’erroneità della sentenza impugnata per aver applicato il termine decennale di prescrizione in luogo del termine triennale di decadenza (terzo motivo) e per aver stabilito che in ogni caso l’atto impositivo doveva ritenersi illegittimo per essere stato notificato prima, sia pur di poco, della scadenza del termine triennale (quarto motivo).

3. Le censure sono fondate sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5 consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell’acquirente dell’immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell’atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza, stabilito (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ex art. 74 poi D.P.R. 22 aprile 1986, n. 131, art. 76) per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio. Di conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dall’azione dell’Ufficio inizi a decorrere dal momento in cui l’intento del contribuente sia rimasto definitivamente ineseguito e quindi – giacchè il termine a disposizione del contribuente non potrà essere più ampio di quello in sè previsto per i controlli – al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell’atto” (Cass. n. 13703 del 2013).

4. Con il quinto e sesto motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l’erroneità della conclusione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla rilevanza della non imputabilità alla contribuente della mancata effettiva attuazione del piano di recupero previsto, pur non avendo la contribuente dedotta siffatta eccezione nell’originario ricorso, ma solo in sede di appello e peraltro nella memoria integrativa.

5. Le censure sono fondate, in quanto l’eccezione di “non imputabilità del ritardo” costituisce una radicale modificazione dell’impianto difensivo, limitato nel ricorso originario alla contestazione dell’applicabilità del termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 sostenendosi da parte contribuente che dovesse applicarsi, invece, il termine quinquennale previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 22, comma 3.

5.1. In ogni caso, alla luce dell’orientamento di questa Corte, occorre rilevare che l’agevolazione di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile, e pertanto ne è giustificata la revoca ove sia accertata l’insussistenza dei prescritti requisiti, e ciò anche se la mancata attuazione in concreto del piano di recupero previsto nell’atto di trasferimento del cespite non sia imputabile a comportamento omissivo del contribuente (v. Cass. nn. 13703 del 2013, 11786 del 2008 e 14478 del 2003).

6. Pertanto il ricorso deve essere accolto, restando irrilevante che il provvedimento di revoca dell’agevolazione non abbia seguito la scadenza del termine triennale ma l’abbia preceduta di 8 giorni, essendo rimasto indimostrato (e peraltro, nemmeno adeguatamente eccepito) che l’attuazione in concreto del piano di recupero previsto sarebbe stata effettivamente realizzata (e fosse realizzabile) nel limitatissimo spazio temporale tra notifica dell’atto e decorso del triennio.

7. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

8. L’alterna vicenda della controversia e il consolidamento dei principi affermati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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