Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18676 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. III, 13/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/08/2010), n.18676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE CARISA SRL in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, UGO DE CAROLIS 34/B,

presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VILLANI GIORGIO, giusta procura a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

ALPAKA DI BISTOLFI PAOLO & C. SNC;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 16537/08 del TRIBUNALE di GENOVA,

depositato il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Maurizio Cecconi che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. SGROI

CARMELO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Immobiliare Carisa s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del 29 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Genova, investito dell’opposizione proposta dalla Alpaca di Bistolfi Paolo & C. s.n.c. avverso il decreto ingiuntivo, da essa ricorrente ottenuto per un credito di restituzione di una somma corrisposta all’opponente in esecuzione di una sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Savona in una controversia inter partes, e poi divenuta indebita a seguito della sentenza d’appello emessa, in riforma di quella del detto tribunale, dalla Corte d’Appello di Genova e divenuta definitiva, ha declinato – in accoglimento dell’eccezione proposta dall’opponente – la propria competenza per territorio e dichiarato la competenza del Tribunale di Savona.

All’istanza di regolamento di competenza l’intimata non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Preliminarmente la parte istante va invitata a precisare e documentare se la sentenza impugnata, che risulta pronunciata ai sensi dell’art. 281 – sexies c.p.c. all’esito della discussione orale e, quindi, depositata, come da attestazione del cancelliere, lo stesso giorno 29 maggio 2009, venne letta alle parti in udienza e inserita nel verbale della stessa udienza. Se le forme dell’art. 281 sexies c.p.c. fossero state rispettate, il ricorso sarebbe tardivo, perchè il termine per la proposizione, intendendosi comunicata alle parti la sentenza quello stesso giorno, sarebbe decorso da esso.

Siffatta verifica allo stato non è possibile, perchè il fascicolo d’ufficio non risulta ancora pervenuto, nonostante la parte ricorrente ne abbia fatto richiesta. Frattanto la Cancelleria della Corte vorrà provvedere a sollecitare la trasmissione del fascicolo.

3.1. – Ove la questione di tempestività fosse superata, l’istanza di regolamento di competenza apparirebbe infondata.

La ricorrente sostiene che inesattamente il Tribunale avrebbe declinato la competenza ravvisando in Savona, oltre al foro generale della convenuta sostanziale, opponente al decreto, per avere essa colà la sua sede, ed oltre al forum destinatele solutionis per la stessa ragione, anche il foro di insorgenza dell’obbligazione, per essere in Savona avvenuto il pagamento della somma poi accertata indebita. Il foro di insorgenza dell’obbligazione, al contrario, sarebbe da individuare in Genova, cioè nel luogo in cui la sentenza d’appello nell’altra controversia ha accertato il pagamento indebito.

L’infondatezza dell’assunto della ricorrente emerge sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di competenza per territorio derogabile, quando l’azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell’inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne: eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poichè l’oggetto della domanda è complesso – inerendo in primo luogo all’accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all’accertamento della esistenza dell’obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione – l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’art. 20 cod. proc. civ., cioè del foro dell’insorgenza dell’obbligazione e del “forum destinatae solutionis” e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l’art. 1182 cod. civ. per il luogo di adempimento dell’obbligazione), va fatta riferendosi non all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, bensì all’obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell’insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell’adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto.

Soltanto allorquando la domanda di ripetizione si basi su un giudicato già formatosi sull’inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione, ovvero su un negozio inter partes, che abbia accertato tale inesistenza e la cui validità non venga prospettata come:

contestata, l’applicazione dell’art. 20 cod. proc. civ. e delle norme sostanziali che esso presuppone va fatta con riferimento all’obbligazione di restituzione, onde il forum contractus (cioè il luogo di insorgenza di tale obbligazione) è, nel primo caso, quello del luogo di esecuzione del pagamento indebito e, nel secondo caso, quello della conclusione del negozio, mentre il forum destinatae solutionis è quello del creditore della prestazione indebita, ai sensi dell’art. 1182 cod. civ., comma 3 per il caso che la somma indebita sia stata determinata dal giudicato o dal negozio, e quello del debitore, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ove tale determinazione sia mancata. (così Cass. n. 453 del 2007).

Nella specie, vertendosi in ipotesi di prestazione indebita conseguente ad accertamento passato in giudicato ed esteso anche al quantum, era applicabile, quanto al forum destinatae solutionis il foro della sede della qui ricorrente, che è in Savona, e, quanto al forum contractus il foro del luogo del pagamento indebito, pacificamente in Savona. I fori facoltativi si situavano, dunque, a Savona, dove pure si situava il foro generale di cui all’art. 19 c.p.c., comma 3.

Il risultato cui è pervenuto il Tribunale nella valutazione della questione di competenza appare, dunque, corretto, al di là di quella che ne è stata la motivazione.

Dovrebbe, dunque, dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova.”.

2. Il Collegio preliminarmente rileva che per un evidente errore materiale nell’ultima proposizione della relazione, invece, di prospettare come esito del ricorso la declaratoria della competenza del Tribunale di Savona (in accordo con le argomentazioni della relazione), si è indicato come competente il Tribunale di Genova.

Rileva, inoltre, il Collegio che, dall’esame del fascicolo d’ufficio del giudizio davanti al giudice di merito, frattanto pervenuto, emerge che all’udienza del 29 maggio 2009 il Tribunale, dopo la comparizione dei difensori delle parti e la discussione, si ritirò in camera di consiglio alle ore 13.00 e, quindi, alle ore 13.48 pronunciò sentenza come da separato verbale, dando lettura di motivazione e dispositivo, dando atto, peraltro, che alla lettura nessuno dei procuratori delle parti era presente. In allegato al verbale risulta effettivamente la sentenza con il “depositato” della cancelleria sempre in data 29 maggio 2009.

Da tanto discende che l’istanza di regolamento di competenza è inammissibile, perchè avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni direttamente decorrenti dalla stessa data del 29 maggio 2009, poichè la sentenza di intendeva comunicata in pari data.

Viene, infatti, in rilievo il seguente principio di diritto: “In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza – a norma dell’art. 281 sexies, comma 2 – si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Poichè la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinali dall’ari. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacchè il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell’enunciato complessivo principio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l’istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto “foglio a parte”). (Cass. (ord.) n. 16304 del 2007).

E’ appena il caso di precisare che l’assenza dei difensori delle parti al momento in ci il giudice, terminata la camera di consiglio, lesse motivazione e dispositivo è del tutto irrilevante, come lo sarebbe stata l’assenza fin dall’inizio dell’udienza del 29 maggio 2009.

Non è dato comprendere come parte ricorrente nella sua memoria abbia potuto (peraltro, in modo meramente assertorio) sostenere – contro le risultanze del verbale – che la sentenza non venne letta in udienza.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Peraltro, la valutazione della relazione in ordine alla competenza del Tribunale di Savona sarebbero state assolutamente giustificate dal principio di diritto richiamato nella relazione, al contrario di quello che si è sostenuto nella memoria senza farsi carico del precedente.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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