Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18676 del 12/09/2011
Cassazione civile sez. II, 12/09/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 12/09/2011), n.18676
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20988-2005 proposto da:
S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato
BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TEMPESTA BIAGIO;
– ricorrente –
e contro
L.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 395/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 14/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Bonaiuti Domenico difensore del ricorrente che ha
depositato avviso di ricevimento notifica ricorso (negativo), si
riporta agli atti e chiede rimessione nei termini per notifica del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
GOLIA Aurelio che non si oppone alla richiesta dell’Avv. in merito
alla concessione di termini.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che S.G. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il 14 giugno 2004;
che : 1 ricorso risulta proposto nei confronti di L. M.;
che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo del servizio postale ai domicilio eletto dalla L. presso lo studio dell’avv.to Franco Leone, che la ha rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado, in Corso Vittorio Emanuele n. 178, L’Aquila, risulta non essere andata a il buon fine essendo il destinatario risultato irreperibile;
Considerato che la difesa del ricorrente ha pertanto chiesto a questa Corte di disporre la rinnovazione della notifica;
Ritenuto di disporre la rinnovazione della notificazione a L. M..
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso a L.M., da eseguirsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011