Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18676 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. II, 12/09/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 12/09/2011), n.18676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20988-2005 proposto da:

S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato

BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TEMPESTA BIAGIO;

– ricorrente –

e contro

L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 395/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Bonaiuti Domenico difensore del ricorrente che ha

depositato avviso di ricevimento notifica ricorso (negativo), si

riporta agli atti e chiede rimessione nei termini per notifica del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio che non si oppone alla richiesta dell’Avv. in merito

alla concessione di termini.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che S.G. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il 14 giugno 2004;

che : 1 ricorso risulta proposto nei confronti di L. M.;

che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo del servizio postale ai domicilio eletto dalla L. presso lo studio dell’avv.to Franco Leone, che la ha rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado, in Corso Vittorio Emanuele n. 178, L’Aquila, risulta non essere andata a il buon fine essendo il destinatario risultato irreperibile;

Considerato che la difesa del ricorrente ha pertanto chiesto a questa Corte di disporre la rinnovazione della notifica;

Ritenuto di disporre la rinnovazione della notificazione a L. M..

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso a L.M., da eseguirsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA