Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18675 del 23/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia deve Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.M.M., elettivamente domiciliata in Roma, via

degli Scipioni 268/A, presso l’avv. Piero Frattarelli, che

unitamente agli avv.ti Vincenzo Garzia e Annunciata Cavarzere, la

rappresenta e difende giusta delega margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia – Mestre Sezione staccata di Verona), Sez. 15, del 13/15/12

del 19 dicembre 2011, depositata il 13 gennaio 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 14 luglio 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Piero Frattarelli per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio, rilevato che l’immobile (complesso industriale dismesso) sito in (OMISSIS) e classificato in D/7 e D/1, oggetto della compravendita intervenuta tra la BNG Real estate s.r.l. e la Arehotel s.r.l. e assoggettato ad IVA, doveva ritenersi un immobile strumentale per natura, chiedeva il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale in applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, non ravvisando nell’operazione posta in essere i requisiti per godere dell’agevolazione prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5. La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo che l’inserimento dell’immobile in un piano di recupero giustificasse per sè solo l’applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5 anche in relazione alla L. n. 457 del 1978, art. 27 e ss., in quanto l’agevolazione prevista è limitata ad incentivare lo sviluppo dell’edilizia abitativa, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui “in tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità di agevolare sul piano tributario lo sviluppo della sola edilizia abitativa” (Cass. n. 14152 del 2013), sicchè l’agevolazione non spetta per un immobile diverso pur se incluso in un piano di recupero.

3. Resta assorbito il secondo motivo, con il quale l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5 anche in combinato con il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, in quanto è da escludere l’applicabilità della norma agevolativa con riferimento ad ipotesi di trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA, che scontano, in ragione del principio di alternatività, le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

4. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

5. In ragione delle alterne vicende della controversia e del consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso è giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA