Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18675 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. III, 13/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/08/2010), n.18675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell’avvocato MICELI SERENA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SIRACUSA VINCENZO, giusta

mandato in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato BELLONI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BONFIGLIO MARINA, giusta procura

a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 3842/06 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. G.F. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 19 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Palermo, investito con atto del 9 marzo 2006 di un giudizio di sfratto per morosita’ da lui introdotto contro G. G., subentrata nella locazione di un’unita’ immobiliare ad uso abitativo al marito G.V. per effetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione dei coniugi, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di altro giudizio pendente avanti alla Corte d’Appello di Palermo avverso la sentenza resa in primo grado dallo stesso Tribunale, con la quale e’ stato dichiarato il difetto di legittimazione della G.G. in ordine alla domanda dalla medesima, proposta con atto del 3 febbraio 2006 contro il qui ricorrente e G.V. ed intesa ad ottenere l’accertamento della simulazione del contratto di locazione stipulato fra i due e l’accertamento della stipula di un contratto dissimulato di comodato gratuito.

All’istanza di regolamento ha resistito con memoria la G. G..

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso prospetta un unico complesso motivo di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullita’ della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.. Il motivo e’ corredato dai prescritti quesiti di diritto. Vi si assume che la sospensione sarebbe stata disposta infondatamente, sia perche’ si sarebbe potuta avere la riunione di due giudizi quando pendevano entrambi davanti al Tribunale, sia perche’ il preteso giudizio pregiudicante non avrebbe tale carattere.

4. – Il ricorso appare fondato per ragioni che la Corte dovrebbe rilevare d’ufficio nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio di statuizione sulla legittimita’ della sospensione.

La prima si configurerebbe se dovesse ritenersi, come parrebbe desumersi dallo svolgimento processuale emergente dal processo verbale prodotto in copia fotostatica, che il giudizio nel quale e’ stato emesso il provvedimento di sospensione si trova ancora nella fase sommaria antecedente il passaggio alla fase di merito: invero, dal tenore delle verbalizzazioni dei provvedimenti assunti nelle varie udienze tenutesi, talune addirittura con rinvii ai sensi dell’art. 309 c.p.c., emerge che il Tribunale non ha mai disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 667 c.p.c., previa chiusura della fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto.

Inoltre, nel provvedimento impugnato si allude allo esperimento del procedimento di sfratto quale giudizio pregiudicato, il che confermerebbe la permanenza del processo nella fase sommaria conseguente all’opposizione alla convalida proposta della G. G..

Ne discende che, vertendo il procedimento ancora nella fase sommaria ed essendovi stata l’opposizione dell’intimata il Tribunale si trovava nella condizione di dover pronunciare i provvedimenti previsti dall’art. 665 c.p.c. e segnatamente quello positivo o negativo di rilascio ai sensi di detta norma. Viene allora in rilievo il principio di diritto, secondo cui nel corso della fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto il giudice non puo’ ordinare la sospensione del giudizio per pregiudizialita’, ex art. 295 cod. proc. civ., giacche’ tale fase e’ preordinata alla eventuale pronuncia dell’ordinanza provvisoria di rilascio (art. 665 cod. proc. civ.), che e’ insuscettibile di passare in giudicato e rispetto alla quale pertanto non si pone alcun problema di potenziale contrasto di giudicati, a prevenire il quale e’ finalizzato l’istituto della sospensione. Il giudice della convalida, tuttavia, e’ comunque tenuto a valutare il presumibile esito del giudizio pregiudicante, e a tenerne conto nella decisione sulla concessione o diniego dell’ordinanza di rilascio, alla quale consegue la fase di merito a cognizione piena ai sensi dell’art. 667 del codice di rito in cui, invece, sussistendone i presupposti, puo’ trovare luogo eventualmente l’emissione del provvedimento di sospensione previsto dal richiamato art. 295 (Cass. (ord.)n. 13194 del 2008).

L’applicazione di tale principio di diritto sarebbe ragione sufficiente per palesare l’illegittimita’ della disposta sospensione.

Tra l’altro, in ragione di quanto si passa ad osservare il potere esercitabile dopo la trasmigrazione del procedimento alla fase di merito sarebbe stato quello ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 e, in funzione del provvedimento ai sensi dell’art. 665 c.p.c. la valutazione supposta da tale norma.

4,1. – Ove, tuttavia, sempre dalla lettura del verbale, avuto riguardo sia alla circostanza che all’udienza del 27 giugno 2008 venne disposto un rinvio per discussione e decisione, sia al fatto che vi sono stati piu’ rinvii ai sensi dell’art. 309 c.p.c., di dubbia compatibilita’ con la permanenza del procedimento nella fase sommaria, si reputasse che -sia pure surrettiziamente ed in modo irrispettoso dell’art. 667 c.p.c. e, peraltro, senza lamentele delle parti (che avrebbero dovuto porre in regola le loro difese con il rito di cui all’art. 447 bis c.p.c.) il giudizio sia trasmigrato alla fase di merito, il provvedimento di sospensione sarebbe non meno illegittimo alla stregua del seguente principio di diritto: Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialita’, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, e’ possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., comma 2 e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento e’ di per se’ illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialita’ (Cass. (ord.) n. 21924 del 2008). Nella specie, essendo il preteso giudizio pregiudicante ormai pendente in appello l’apprezzamento che il Tribunale avrebbe potuto svolgere sarebbe stato quello ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

4.2. – L’ordinanza impugnata sembra, pertanto, illegittima e sembra doversi disporre la prosecuzione del giudizio.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, tenuto contro che non sono stati formulati rilievi.

E’, dunque, disposta la prosecuzione del giudizio in accoglimento dell’istanza di regolamento.

Sulle spese del giudizio di regolamento si pronuncera’ il giudice di merito, davanti al quale le parti riassumeranno la causa entro mesi quattro dalla comunicazione idei deposito della presente.

P.Q.M.

LA CORTE dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente per la riassunzione davanti al giudice di merito, cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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