Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18675 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 09/09/2020), n.18675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8434-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8588/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Campania, n. 8588/32/2016 dep. 4 ottobre 2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef Iva, Irap anno 2008, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nulla la sottoscrizione dell’accertamento “rinvenendosi in atti un mero richiamo ad una asserita delega n. 30 del 2013 non prodotta in giudizio a seguito della contestazione del contribuente”.

Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2019, n. 27570 del 2019, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio per verificare le doglianze della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dall’esistenza in atti, fin dal primo grado di giudizio, di copia del provvedimento di delega di firma n. 30/2013 e di provvedimento n. 17/2012.

Col secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. La ricorrente Agenzia censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che la delega conferita al sottoscrittore dell’atto non contenesse l’indicazione nominativa del delegato e la durata di validità della delega, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, riservate al delegante.

I motivi, che per la loro stretta connessione meritano un esame congiunto, sono fondati.

Questa Corte (Cass. sez. 5 n. 8814 del 2019, seguito da Cass. sez. 6/5 n. 18383/2019) ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

La sentenza impugnata, negando validità alla delega priva del nominativo del soggetto delegato, non risulta conforme alla menzionata pronuncia di questa Corte. Ed infatti, dall’esame del fascicolo di merito è emerso che in esso è versata la delega n. 30 del 2013 – “proroga delle deleghe di firma” – che conferma le deleghe precedentemente conferite con la Disp. di servizio n. 17 del 2012, dal direttore provinciale B.M., al funzionario P.R.M., firmataria dell’avviso di accertamento de qua.

In conclusione, in accoglimento ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

 

 

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