Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18674 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/07/2017, (ud. 19/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22179 – 2010 R.G. proposto da:

E.TR. EQUITALIA s.p.a. – c.f. 12158250954 – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa in virtù di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Giuseppe

Fiertler ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Federico

Cesi, n. 21, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Torrisi;

– ricorrente –

M.E.;

– intimata –

contro

PREFETTO di COSENZA;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 749 dei 17.7/16.9.2009 del giudice di pace di

Rossano;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

giugno 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. Celeste Alberto, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al giudice di pace di Rossano M.E. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatale dalla “E.TR. Equitalia” s.p.a. per conto della Prefettura di Cosenza.

Deduceva che la cartella era priva della sottoscrizione del responsabile dell’ “E.TR. Equitalia” s.p.a. e del responsabile del procedimento.

Ne chiedeva l’annullamento.

Resisteva “E.TR. Equitalia” s.p.a..

Non si costituiva il Prefetto di Cosenza.

Con sentenza n. 749 dei 17.7/16.9.2009 il giudice di pace di Rossano accoglieva l’opposizione ed annullava la cartella.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “E.TR. Equitalia” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Il Prefetto di Cosenza non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria dei 18.10.2016/5.1.2017 questa Corte ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso ad M.E. ed ha accordato alla ricorrente termine di giorni 40 dal dì della comunicazione della medesima ordinanza ai fini della rinnovazione della notifica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero la ricorrente non ha provveduto alla rinnovazione della notifica disposta con la suindicata ordinanza interlocutoria (cfr. Cass. 14.1.2008, n. 625, secondo cui la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso).

Gli intimati non hanno svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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