Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18674 del 27/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 27/07/2017, (ud. 19/06/2017, dep.27/07/2017), n. 18674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 22179 – 2010 R.G. proposto da:
E.TR. EQUITALIA s.p.a. – c.f. 12158250954 – in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa in virtù di
procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Giuseppe
Fiertler ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Federico
Cesi, n. 21, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Torrisi;
– ricorrente –
M.E.;
– intimata –
contro
PREFETTO di COSENZA;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 749 dei 17.7/16.9.2009 del giudice di pace di
Rossano;
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19
giugno 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Celeste Alberto, che ha concluso per la declaratoria
di inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al giudice di pace di Rossano M.E. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatale dalla “E.TR. Equitalia” s.p.a. per conto della Prefettura di Cosenza.
Deduceva che la cartella era priva della sottoscrizione del responsabile dell’ “E.TR. Equitalia” s.p.a. e del responsabile del procedimento.
Ne chiedeva l’annullamento.
Resisteva “E.TR. Equitalia” s.p.a..
Non si costituiva il Prefetto di Cosenza.
Con sentenza n. 749 dei 17.7/16.9.2009 il giudice di pace di Rossano accoglieva l’opposizione ed annullava la cartella.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “E.TR. Equitalia” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Il Prefetto di Cosenza non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria dei 18.10.2016/5.1.2017 questa Corte ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso ad M.E. ed ha accordato alla ricorrente termine di giorni 40 dal dì della comunicazione della medesima ordinanza ai fini della rinnovazione della notifica.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero la ricorrente non ha provveduto alla rinnovazione della notifica disposta con la suindicata ordinanza interlocutoria (cfr. Cass. 14.1.2008, n. 625, secondo cui la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso).
Gli intimati non hanno svolto difese.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017