Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18674 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 22/07/2019), n.19674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6003/2017 proposto da:

MINISTERO DIFESA, C.F. (OMISSIS), MINISTERO INTERNO, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.S., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA

BAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1430/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/12/2016 R.G.N. 705/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda proposta da G.S., nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per il riconoscimento, quale vittima del dovere, del figlio, G.V., cadetto dell’Accademia di (OMISSIS), deceduto, unitamente a numerosi altri, fra cadetti e militari, il (OMISSIS), nello schianto, nei pressi del (OMISSIS), dell’aereo sul quale era stato imbarcato per un volo di ambientamento; e per il riconoscimento dei relativi benefici assistenziali spettanti ai congiunti jure proprio;

2. contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Ministeri della Difesa e dell’Interno, affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, G.S., ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass., Sez.U., n. 15485 del 2017, Cass. n. 24592 del 2018, Cass. n. 4238 del 2019), sono da rigettare i primi due motivi incentrati sull’interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”; e il contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie, sono stati precisati i criteri applicativi nei termini che seguono;

4. invero, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;

5. al successivo comma 564 dell’art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;

6. in seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all’art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

7. da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali;

8. il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura;

9. è stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari;

10. qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione (v., da ultimo, Cass. n. 4238 del 2019 che ha precisato, ancora una volta, l’ambito della copertura normativa);

11. è, dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico;

12. la nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: “… condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

13. con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

14. la riconduzione della fattispecie all’esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata esaminata dalle Sezioni unite della Corte (Cass., Sez. U., n. 15485 del 2017, cit.) che, in riferimento ad altro militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale che aveva accertato la grave negligenza del pilota e, quindi, del maggior rischio cui era stato esposto il defunto cadetto nel corso del volo di ambientamento, preventivamente e debitamente autorizzato e, dunque, la sussistenza della condizione legittimante la configurazione dell’ipotesi contemplata dalla suddetta norma del “sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

15. neanche è da accogliere il profilo di censura con il quale le parti ricorrenti assumono che il carattere complessivo dell’indennizzo riconosciuto alle vittime del disastro aereo del (OMISSIS) esauriva ogni pretesa, sia di tipo risarcitorio sia di tipo assistenziale, già ritenuto non condivisibile da Cass. n. 28587 del 2018;

16. la L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità per l’anno 2013), ha introdotto, all’art. 1, comma 258, la seguente previsione: “Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del (OMISSIS), del (OMISSIS), per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’importo di 118.000 Euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.776.000 Euro per l’anno 2013”;

17. la norma interviene a favore di chi non abbia ricevuto somme a titolo di risarcimento del danno, introducendo una tutela indennitaria per i successori della quale non può dirsi, non rinvenendosi alcun riferimento testuale, che sia ostativa di qualsiasi altra provvidenza;

18. l’alternatività è stata limitata, dal legislatore, al solo risarcimento del danno ponendo come discrimine le somme percepite a tale titolo, con implicito riferimento, tenuto il lungo tempo trascorso, ad eventuali azioni risarcitorie intraprese dai successori delle vittime e alle somme a tale titolo comunque conseguite, nell’ambito o al di fuori dei giudizi risarcitori intrapresi;

19. la lettura della tutela indennitaria introdotta nel 2012 come alternativa alle provvidenze assistenziali in favore dei successori, come richiedono le amministrazioni ricorrenti, paleserebbe profili di irragionevolezza tra quanti, ottenuto in via giudiziale il risarcimento del danno per quell’evento tragico abbiano, poi, avuto accesso alle provvidenze assistenziali e quanti, per converso, si siano sentiti negare quelle medesime provvidenze per il solo fatto di avere ottenuto l’elargizione dell’indennizzo;

20. in definitiva, la tutela indennitaria apprestata dal legislatore ha inteso accordare un ristoro, ben trentacinque anni dopo il tragico evento, a quei successori che, per motivi diversi, si fossero trovati nella condizione di non aver percepito somme a titolo risarcitorio, ponendo, appunto, quest’unica condizione ostativa, il che ne avvalora, peraltro, la funzione indennitaria di ristoro del danno e non di beneficio assistenziale, come assume, invece, la difesa erariale;

21. anche il terzo motivo, con il quale le amministrazioni ricorrenti devolvono alla Corte la censura per violazione di legge, deducendo che spetti alle regioni e al servizio sanitario nazionale la corresponsione del beneficio dell’esenzione dall’assistenza sanitaria e farmaceutica e dalla spesa sanitaria per i medicinali classificati nella classe C, è da rigettare, in continuità con i precedenti di questa Corte che hanno riconosciuto il diritto alle provvidenze previste per i superstiti delle vittime del dovere, anche quanto ai medicinali di fascia C gratuiti (L. n. 203 del 2000, art. 1) e all’esenzione dal ticket (L. n. 306 del 2004, art. 9) (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017);

22. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Andrea Bava, dichiaratosi antistatario;

23. stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come la parte ricorrente, del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto della L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., Sez. U, n. 9938 del 2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dell’avvocato Andrea Bava, dichiaratosi antistatario, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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