Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18674 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. III, 13/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/08/2010), n.18674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4797/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 24.2.09,

depositata il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. C.L.M.R. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del 3 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Roma – investito dell’opposizione da lei proposta avverso un precetto notificatole ad istanza del Condominio (OMISSIS) – ha dichiarato la propria incompetenza per valore sull’opposizione e la competenza per valore del Giudice di Pace di Roma.

L’intimato non ha resistito al ricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e dovendo essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., sotto il profilo che la questione di competenza sarebbe stata rilevata dal Tribunale soltanto in sede di decisione e non nella prima udienza di trattazione, avuto riguardo allo svolgimento processuale, che si era articolato con l’invito, rivolto dal Tribunale nella stessa prima udienza di comparizione, a precisare le conclusioni in un’udienza successiva e con la declaratoria di inammissibilita’ dell’istanza di sospensione dell’efficacia del precetto,e, quindi, nell’assegnazione in decisione della causa all’udienza de qua dopo la precisazione delle conclusioni.

Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe anche errato nell’individuare il valore del credito precettato, che era di importo superiore al limite della competenza per valore del giudice di pace e che con il primo motivo di opposizione, inerente la legittimazione al precetto, era stato contestato nella sua interezza.

3.1. – L’istanza di regolamento di competenza appare fondata quanto al primo motivo, il che assorbe il secondo (che pure avrebbe fondamento).

Dall’esame del fascicolo d’ufficio risulta confermato lo svolgimento processuale indicato nel ricorso: nella prima udienza di comparizione effettivamente il Tribunale dichiaro’ inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto, disattese la richiesta di termine ex art. 183 c.p.c. per il fatto che la causa verteva solo su questioni di diritto e, visto l’art. 187 c.p.c. rinvio’ la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 3 dicembre 2008, nella quale le parti precisarono le conclusioni e vennero assegnati i termini per il deposito di conclusionali e memorie.

Siffatto modo di procedere, una volta considerato che la parte opposta nulla risultava aver dedotto sulla competenza e, quindi, non aveva formulato alcuna eccezione di incompetenza, palesa che il Tribunale ha poi rilevato la propria incompetenza (tra l’altro a torto, tenuto conto che il valore del credito precettato superava la competenza per valore del giudice di pace) in modo tardivo, cioe’ oltre la prima udienza di trattazione, che si esauri’ nella stessa prima udienza di comparizione.

Essendo rimasta preclusa ogni questione di competenza, il Tribunale in sede decisoria non avrebbe potuto interloquire (a torto) in proposito.

Dovrebbe, dunque, dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere.

E’ conseguentemente dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il giudizio dovra’ essere riassunto entro mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Le spese del giudizio di regolamento saranno regolate dal giudice di merito.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Fissa per la riassunzione davanti a tale giudice, cui rimette la decisione sulle spese del regolamento di competenza, termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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