Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18674 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 09/09/2020), n.18674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23271-2018 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano

Grondona, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 287/2018 del Tribunale di Como, depositata il

15/02/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16 luglio 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

M.M. ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Como si era dichiarato incompetente per materia sull’opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa ai suoi danni da Equitalia Nord s.p.a. (cui nel frattempo succedeva Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.).

Il Tribunale di Como, in funzione di giudice d’appello, rilevando che la sentenza impugnata era stata comunicata al difensore dell’appellante in data 19 agosto 2016, ha ritenuto che il gravame, introdotto con atto notificato il 27 gennaio 2017, fosse tardivo poichè proposto in violazione del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. L’agente di riscossione non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c, (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Per effetto del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, la figura dell’agente di riscossione è stata soppressa ed allo stesso è succeduto ex lege l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tanto premesso, nel giudizio di legittimità, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, non opera l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, poichè la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge.

Pertanto, la notifica del ricorso doveva essere eseguita al successore ex lege, cioè l’Agenzia delle Entrate Riscossione, presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell’Avvocatura generale in Roma (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020, Rv. 656705 – 01).

Si rende quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

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