Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18673 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Martino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sezione staccata di Siracusa), Sez. 16, n.

7/16/09 del 18 dicembre 2008, depositata il 23 gennaio 2009, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 14 luglio 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione d’imposta di registro, ipotecaria e catastale con il quale l’Ufficio, in relazione all’acquisto da parte della società contribuente con atto registrato il (OMISSIS), di un immobile nel centro storico di (OMISSIS), disapplicava l’agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5 per scadenza del termine decennale del piano particolareggiato adottato dal Comune di Siracusa con Delib. 27 marzo 1990, n. 286.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che la revoca delle agevolazioni non fosse giustificata in quanto l’immobile era ubicato nel quartiere di (OMISSIS), centro storico di Siracusa, ricompreso in un piano di recupero approvato dal Comune tuttora vigente ed attuale.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1992, art. 5 in quanto essendo pacifica la decorrenza del termine decennale del piano di recupero era assente la condizione oggettiva necessaria ad ottenere il beneficio fiscale ai sensi della norma sopra indicata.

2. Il ricorso è fondato. Infatti, premesso che l’agevolazione fiscale di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, è subordinata alla presenza dell’inserimento dell’immobile in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionato), occorre considerare che il piano di recupero, nella fattispecie, era scaduto per decorso del termine decennale.

3. Secondo questa Corte (Cass. n. 12515 del 2013) “In tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 22 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss. postula che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti: uno, oggettivo, costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero; l’altro, soggettivo, derivante dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Pertanto, spetta ai soli acquirenti che effettivamente attuino gli interventi previsti dai piani particolareggiati di risanamento, restandone, così, giustificata la revoca, ove l’Ufficio tributario accerti la insussistenza dei requisiti predetti (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto non spettante l’agevolazione relativamente ad un immobile che, al momento della compravendita, non poteva considerarsi inserito in un piano di recupero vigente, perchè scaduto due anni prima)”.

4. Più recentemente sullo stesso orientamento (Cass. n. 7046 del 2014) in caso di immobile compreso in un piano di recupero e trasferimento del bene o esecuzione del restauro dopo la scadenza del piano: “L’agevolazione fiscale di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, è subordinata alla contemporanea presenza di due condizioni, di carattere generale, consistenti nell’essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionato) L. 5 agosto 1978, n. 457, ex art. 27 e ss. e nella realizzazione degli interventi di recupero da parte dei loro acquirenti. Ne consegue che il beneficio può essere riconosciuto – attesa anche la natura delle norme agevolatrici, di stretta interpretazione – solo se la ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano indicato all’atto del trasferimento e non quando l’immobile, incluso nelle zone di recupero, sia restaurato o addirittura alienato dopo la scadenza del termine per l’esecuzione del piano, ormai inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione” (v. anche nello stesso senso Cass. n. 16028 del 2015).

5. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

6. In ragione delle alterne vicende della controversia e del consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso è giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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