Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18673 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. III, 13/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/08/2010), n.18673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONE ROSSINI,

GIUSEPPE GIACON, giusta procura alle liti a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato UMBRO FRANCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CANEVA, giusta

mandato a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento R.G. 2156/08 del TRIBUNALE di VERONA del

2.4.09, depositato l’8/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. S.I. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, T.G., per ottenere lo scioglimento su un terreno agricolo della comunione determinatasi con il convenuto per effetto di successione mortis causa di T.D. (rispettivamente marito dell’attrice e zio del convenuto), che con testamento olografo lasciava ai predetti l’immobile nella misura della meta’ per ciascuno. Adduceva l’attrice che non era stato possibile addivenire alla divisione in via stragiudiziale e chiedeva che, a seguito della divisione, il convenuto – che occupava in via esclusiva il bene – fosse condannato al rilascio della parte dell’immobile che fosse rimasta a lei assegnata, facendo presente che, avendo il testatore espressamente indicato la meta’ del fondo che doveva esserle attribuita, era applicabile l’art. 734 c.c. In subordine chiedeva che si facesse comunque applicazione dell’art. 733 c.c. Si costituiva il convenuto, che, oltre – gradatamente – a dedurre l’improcedibilita’ della domanda di divisione (che, a suo dire, doveva essere nella specie preceduta dal tentativo di conciliazione ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 46), a contestarne la fondatezza nel merito, a chiedere la sospensione della divisione ai sensi dell’art. 717 c.c., a chiedere l’esatta individuazione del bene caduto in comunione e l’accertamento delle quote spettanti a ciascun condividente, svolgeva una serie di domande riconvenzionale, intese ad ottenere: a) l’accertamento dell’esistenza sul fondo di un contratto di affitto agrario, stipulato con il de cuius il 1 marzo 2007 o comunque alla data che fosse risultata accertata all’esito del giudizio, e quello della sua scadenza alla conclusione dell’annata agraria 2022 o a quella che fosse risultata in corso di causa; b) l’accertamento consequenziale della sussistenza del suo diritto di prelazione sulla quota di immobile che fosse stata assegnata all’attrice e della esecuzione di miglioramenti sul fondo ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 16 con conseguente condanna dell’attrice al pagamento dell’indennita’ prevista dall’art. 17 di detta legge e condanna alla corresponsione; c) l’accertamento dell’esistenza del suo diritto di ritenere il fondo ai sensi degli artt. 17 e 20 della legge de qua; d) l’accertamento dell’esistenza dal 1990 al 28 febbraio 2007, o dalla data che fosse risultata in corso di causa, dell’esistenza sul fondo di un’impresa familiare con il de cuius, nonche’ dell’esistenza del suo diritto di prelazione su di esso ai sensi dell’art. 230 bis c.c., comma 5; e) l’accertamento, in difetto di accoglimento della domanda sub d), dell’esistenza per l’indicato periodo con T.D. di un rapporto di lavoro subordinato inerente la conduzione del fondo; f) l’accertamento, per il caso di rigetto delle domande sub a) e b), della sussistenza in suo favore dei presupposti per l’applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 49 e, quindi, della costituzione, a far data dall’apertura della successione, di un affitto agrario sulla parte del bene che fosse stata attribuita alla S., con condanna della medesima al pagamento dell’indennita’ per i miglioramenti e riconoscimento del diritto di ritenzione.

Nella prima udienza di comparizione l’attrice eccepiva, fra l’altro:

aa) l’incompetenza del Tribunale adito e la competenza per materia della Sezione Specializzata Agraria presso lo stesso Tribunale sulle domande relative all’accertamento dell’esistenza di un contratto di affitto agrario stipulato con il testatare e della sua costituzione ai sensi dell’art. 49 citato, nonche’ su quelle relative alla prelazione, alla ritenzione ed ai miglioramenti; bb) la riconducibilita’ alle controversie ai sensi dell’art. 409 c.p.c. delle domande relative all’accertamento dell’impresa familiare e del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessita’ di disporre il mutamento del rito, ferma restando, pero’ la trattazione con il rito ordinario della causa di divisione.

2. A seguito dello svolgimento dell’udienza di trattazione e della trattazione scritta ai sensi dell’art. 183 c.p.c., con ordinanza resa fuori udienza l’8 aprile 2009 il Tribunale, dopo avere rilevato che la domanda riconvenzionale inerente l’accertamento del contratto di affitto agrario era riconducibile alla competenza della Sezione Specializzata Agraria ed aver considerato che, avendo l’attrice richiesto la condanna del convenuto a rilasciare la porzione di immobile assegnatale dal testatare, “alla luce del chiaro disposto di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 49 non si potra’ provvedere sino a che non sia decisa la questione sulla sussistenza o meno del contratto agrario” e cio’ a maggior ragione ove nella specie si fosse ravvisata una divisione ai sensi dell’art. 734 c.c., (come sostenuto dall’attrice), ha ritenuto che sulle ulteriori domande proposte dalle parti, ivi compresa quella riconvenzionale di accertamento dell’impresa familiare, fosse necessario disporre la sospensione, e, quindi, sulla base di tali assunti ha disposto la separazione da queste ultime della domanda di accertamento dell’esistenza dell’affitto e di quelle consequenziali (riconoscimento della prelazione e dell’indennita’ per i miglioramenti), disponendo che esse fossero rimesse al Presidente del Tribunale “per ogni ulteriore provvedimento inerente all’assegnazione della medesima causa alla Sezione Specializzata Agraria”. Ha, viceversa, sospeso la causa sulle altre domande sino alla decisione definitiva sulle domande separate.

3. Contro la suddetta ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza la S. sulla base di due motivi, corredati dai prescritti quesiti di diritto. Il T. ha resistito con memoria.

4. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ed essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il T. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni per quanto attiene alla soluzione da dare all’istanza di regolamento:

“… 4. – Con il primo motivo si denuncia Erronea separazione delle cause. Artt. 34, 36, 40 e 295 c.p.c. Violazione. Simultaneus processus. Applicazione.

Vi si sostiene che erroneamente il Tribunale, una volta rinvenuta correttamente la competenza della Sezione Specializzata Agraria sulla riconvenzionale di accertamento del rapporto di affitto agrario e sulle domande consequenziali, avrebbe disposto la separazione di esse dalle altre e la loro rimessione al giudice agrario. La rimessione avrebbe dovuto interessare anche le domande principali e le altre riconvenzionali sulla base dell’applicazione delle norme degli artt. 36 e 34 c.p.c., nonche’ dell’art. 40 c.p.c., comma 3. In particolare, sulla base dell’art. 36, eccedendo le domande riconvenzionali di competenza della Sezione Specializzata la competenza del Tribunale, quest’ultimo avrebbe dovuto rimettere l’intera causa a quel giudice, individuabile come giudice superiore. Avvalorerebbe questa prospettazione l’art. 40 c.p.c., comma 3, la’ dove prevede che nel caso previsto dall’art. 36 le cause cumulativamente proposte, soggette a riti diversi, debbano essere trattate con il solo rito speciale nei casi previsti dagli artt. 409 e 442 c.p.c. Poiche’ le domande riconvenzionali di natura agraria rientravano fra quelle di cui all’art. 409 c.p.c., n. 2 la trattazione con il rito de quo sarebbe stata giustificata anche per le domande inerenti l’accertamento dell’impresa familiare e della relativa prelazione, nonche’ del rapporto di lavoro subordinato.

A sostegno di tale postulazione si invoca Cass. n. 2269 del 1998, che ha sancito la vis actractiva della competenza della Sezione Specializzata Agraria sulla domanda di riscatto agrario, allorquando l’acquirente del fondo rustico, convenuto con azione di riscatto agrario ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8 dall’affittuario del fondo, contesti la sussistenza dell’affitto in capo all’attore e ne chieda l’accertamento con efficacia di giudicato, cosi’ proponendo una domanda riconducibile alla competenza del giudice specializzato.

Si invoca, inoltre, il precedente, di cui a Cass. n. 1705 del 2005, secondo cui Ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, le cause, che siano state cumulativamente proposte o vengano successivamente riunite, per le ragioni di connessione di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 stesso codice debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle di cui agli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. Ne consegue che deve ritenersi fondato su erroneo presupposto l’ordinanza con la quale il giudice istruttore – in un giudizio, nel quale si trovino cumulate una domanda principale di divisione di un patrimonio ereditario ed una domanda riconvenzionale proposta da due coeredi convenuti per l’accertamento dell’esistenza di una comunione tacita familiare tra loro ed il de cuius al fine di ottenere l’attribuzione dei relativi utili ed incrementi di valore – sulla premessa che la riconvenzionale debba essere trattata dal magistrato tabellarmente designato per le controversie di lavoro, disponga la separazione delle cause, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione della riconvenzionale al suddetto magistrato e la sospensione della causa principale fino alla definizione della riconvenzionale, nel presupposto della pregiudizialita’ di quest’ultima (in applicazione di tale principio la Suprema Corte adita con regolamento di competenza dagli attori della causa principale nel presupposto dell’insussistenza della pregiudizialita’ ha cassato la suddetta ordinanza).”.

4.1. – Con il secondo motivo si denuncia: “Art 295 c.p.c. violazione e falsa applicazione. Pregiudizialita’ – dipendenza. Insussistenza.”.

Si lamenta che erroneamente sarebbe stata ritenuta dal Tribunale l’esistenza di un nesso di pregiudizialita’ fra la domanda di accertamento dell’esistenza del rapporto di affitto agrario (per la verita’ si allude anche alla domanda ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49 come se la sospensione fosse stata disposta anche in ragione della rimessione al Presidente del Tribunale, previa separazione, anche di detta domanda, che, invece, e’ stata trattenuta dal Tribunale ed e’ stata oggetto di sospensione) e quella di divisione, ivi compresa la pretesa di rilascio della porzione assegnata alla ricorrente.

5. – Preliminarmente va rilevato che l’istanza di regolamento di competenza in esame sembra presentare due distinti gradati profili, l’uno – posto dal primo motivo – relativo ad una questione di competenza, l’altro – posto dal secondo motivo – relativo ad una questione di sospensione. In sostanza, l’istanza impugna il provvedimento del Tribunale nel presupposto che esso abbia prima reso una decisione sulla competenza e con riferimento ad essa, e, poi, in quanto reca una decisione sulla sospensione.

5.1. – L’esame della doglianza relativa alla competenza e’ pregiudiziale, perche’ se essa fosse fondata e si accogliesse il primo motivo la Corte dovrebbe statuire che anche la competenza sulle domande trattenute dal Tribunale ordinario e’ della Sezione Specializzata Agraria. Esse dovrebbero essere rimesse a quest’ultima ed il provvedimento di sospensione riuscirebbe automaticamente caducato.

5.2. – L’esame della doglianza in questione comporta una prima precisazione: non e’ dubitabile che il provvedimento con cui il Tribunale ha disposto la rimessione al Presidente del Tribunale di alcune domande, perche’ le assegnasse alla Sezione Specializzata Agraria presso lo stesso Tribunale non reca alcuna statuizione sulla competenza, invero, tale rimessione, essendo stata diretta al Capo dell’ufficio perche’ eserciti i suoi poteri di assegnazione degli affari introdotti davanti al Tribunale, di cui e’ organo specializzato la detta Sezione, integra un provvedimento meramente ordinatorio, con cui si sollecita una distribuzione da parte del capo dell’ufficio di parte della controversia alla Sezione specializzata, in quanto parte dell’ufficio Tribunale ordinario di Verona. Ove il Presidente del Tribunale assegnasse le domande oggetto della rimessione alla Sezione Specializzata ovvero le restituisse allo stesso giudice del tribunale che gliele rimise, nel primo caso eventuali contestazioni sulla competenza potrebbero formularsi certamente davanti alla Sezione, una volta che Essa abbia mutato il rito sulle domande stesse, e dovrebbero essere da essa decise con sentenza; nel secondo caso il Tribunale dovrebbe decidere sulla competenza con sentenza in difetto di accordo delle parti e rimettere con la pronuncia declinatoria le parti direttamente davanti alla Sezione Specializzata Agraria, come avrebbe dovuto fare anziche’ provvedere con l’ordinanza qui impugnata.

I rapporti fra Tribunale ordinario e Sezione Specializzata presso lo stesso tribunale sono, infatti, di competenza e non di distribuzione degli affari fra lo stesso ufficio (Cass. n. 19984 del 2004). Nella specie, l’avere il Tribunale trattato di tale rapporto come se fosse cosa interna all’ufficio non consente di qualificare la sua ordinanza in parte qua come decisione sulla competenza. E’ stato, infatti, ritenuto, in un caso speculare, che “Ove la sezione specializzata agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale, affinche’ sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso avverso tale provvedimento, nel quale si chiede la declaratoria di competenza della sezione specializzata agraria di diverso tribunale – attinendo alla ripartizione del potere giurisdizionale all’interno dello stesso ordine – pone una questione di competenza e non di giurisdizione, ed e’ percio’ qualificabile come regolamento di competenza; lo stesso e’ peraltro inammissibile, atteso che avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza” (Cass. sez. un. n. 19512 del 2008).

Inoltre, per aversi una decisione sulla competenza, che postula l’esaurimento del potere di decidere sul punto del giudice, secondo il piu’ recente orientamento delle Sezioni Unite e’ necessaria una decisione che il giudice renda previa osservanza delle forme normali del decidere, cioe’ previa precisazione delle conclusioni: e’ stato, in particolare, statuito, che “Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in se’ le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, e’ tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto” (Cass. sez. un. n. 11657 del 2008). Nella specie, fermo che il Tribunale ha pronunciato un’ordinanza, non potrebbe ritenersi che almeno sulle domande reputate di competenza della sezione specializzata abbia comunque – al di la’ della forma adottata – esaurito la sua potestas. Il Tribunale, infatti, le ha rimesse al Presidente dell’ufficio dopo averle separate dalle altre e non ha dichiarato la propria incompetenza chiudendo il processo davanti a se’ (come ufficio adito) quanto a dette domande. Poiche’ il Presidente potrebbe, anziche’ procedere all’assegnazione, rimettergli nuovamente le domande, una decisione sulla competenza che abbia posto fine alla detta potestas dell’Ufficio non risulta adottata. Ne’ tale decisione potrebbe sortire dall’assegnazione alla Sezione delle domande da parie del Presidente, essendo l’assegnazione provvedimento meramente ordinatorio. In tal caso, eventuali contestazioni sulla competenza potrebbero e dovrebbero essere svolte davanti alla Sezione.

5.3. – Il primo motivo, tuttavia, non riguarda l’ordinanza impugnata quanto alla valutazione compiuta sulle riconvenzionali reputate soggette alla competenza agraria, ma la concerne quanto alla valutazione di persistenza della competenza sulle altre domande e di esclusione di una dismissione delle stesse a beneficio della Sezione Agraria, cioe’ in sostanza quanto alla correttezza della valutazione sulla sorte della connessione fra le domande trattenute e quelle reputate di competenza agrarie.

Ebbene anche tale valutazione non integra una decisione sulla competenza da parte del Tribunale, nel senso dell’affermazione, in modo da esaurire la potestas iudicandi sull’incidenza della regola di connessione, della competenza sulle domande trattenute e della negazione della loro trasmigrabilita’ per ragioni di connessione davanti alla Sezione Specializzata Agraria, e, quindi, sulla impossibilita’ del simultaneus processus. Avendo il Tribunale provveduto con la forma dell’ordinanza e non con quella della sentenza a seguito della precisazione delle conclusioni, nulla esclude che lo stesso Tribunale possa ritornare sulla sua decisione, decidendo di rimettere alla Sezione anche le altre domande, con un ripensamento della soluzione indicata nell’ordinanza. Inoltre, sempre in ragione della rimessione delle domande reputate “agrarie” al Presidente e non direttamente alla Sezione con declinatoria della competenza a suo beneficio, nulla esclude che il Presidente possa rinviare – come s’ e’ gia’ detto – le domande allo stesso Tribunale.

Allo stato, dunque, non potrebbe ritenersi che sulla negazione della possibilita’ del simultaneus processus si sia verificata la cessazione del potere di decidere ritornando sulla sua decisione da parte del Tribunale. Diversamente sarebbe stato se con l’ordinanza il Tribunale, anziche’ rimettere le domande “agrarie” al Presidente, avesse rimesso le parti quanto ad esse davanti alla Sezione: in tal caso, nonostante l’adozione senza le formalita’ della precisazione delle conclusioni, l’ordinanza, in quanto esaurente il potere di decidere sulle implicazioni della connessione scaturita dal cumulo di domande (per essersi spogliato di alcune di esse il Tribunale), nonche’ in quanto negatrice della possibilita’ del simultaneus processus davanti alla Sezione su tutte le domande, avrebbe contenuto una decisione sull’applicazione delle norme dell’ari. 34 e 36 c.p.c. e, quindi, sul modo di essere nella specie delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione da esse consentite, come tale impugnabile con istanza di regolamento di competenza. E cio’, sempre sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite, il quale deve ritenersi esteso anche alle decisioni con cui il giudice, trovandosi investito di un cumulo di cause connesse, si trovi a dover decidere sulla sussistenza della sua competenza su alcune e sulla rimessione ad altro giudice di altre, oppure a dover dismettere la sua competenza su tutte le domande, cioe’ in sostanza a dover applicare le norme sulle modificazioni della competenza per ragioni di connessione (artt. 31 e 36 c.p.c.). Tali decisioni hanno, infatti, effetti sulla competenza e per essere decisioni su di esse esaustive della potestas, debbono essere adottate con la forma della sentenza nel contrasto fra le parti e, se lo sono con la forma dell’ordinanza, possono essere considerate nella sostanza sentenze ancorche’ non siano state emesse con il normale procedimento decisorio soltanto se con esse il giudice si sia spogliato comunque di ogni potestas sul modo di essere della connessione, il che, in pratica, avviene quando l’ordinanza abbia declinato la competenza su alcune domande cosi’ spezzando il rilievo della connessione in funzione di possibile ragione per il simultaneus processus in deroga ad alcuna delle normali regole sulla competenza.

Per le esposte ragioni il regolamento, in quanto riferito alle ragioni esposte con il primo motivo di ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile: se lo si ammettesse si farebbe assumere all’istituto del regolamento una impropria funzione preventiva, (si vedano sempre le SS.UU., nella citata decisione).

6. – Non essendo, peraltro, allo stato noto come e se il Presidente del Tribunale abbia provveduto e dovendosi anzi considerare che il giudizio di merito sia rimasto sospeso ai sensi dell’art. 48 c.p.c. anche riguardo al possibile provvedimento di quel Presidente, il principio di economia processuale sotteso a quello costituzionale di ragionevole durata del processo, consiglierebbe che la Corte prenda comunque posizione – ai sensi dell’art. 49 c.p.c., comma 2 ed in ragione di quanto si dovrebbe decidere sul secondo motivo afferente alla disposta sospensione sulle domande trattenute dal Tribunale – sulla valutazione con cui il Tribunale stesso ha trattenuto la domanda principati e e talune domande riconvenzionali presso di se’ e rimesso al Presidente del Tribunale altre riconvenzionali perche’ di competenza per materia della Sezione Specializzata. Invero, ove alla ripresa del giudizio di merito il Presidente del Tribunale provvedesse, sia che reputasse di assegnare alla Sezione le domande rimessegli, sia che le restituisse al Giudice monocratico del Tribunale, la questione di connessione resterebbe ancora incerta.

Ora, la valutazione di quel Giudice appare parzialmente corretta.

Non e’, infatti, fondata la prospettazione della ricorrente, la’ dove vorrebbe che le domande trattenute dal Tribunale e segnatamente quella di divisione avrebbero dovuto essere attratte dalla sorte riservata alle riconvenzionali di accertamento dell’affitto ai sensi dell’art. 36 c.p.c..

6.1. Queste le ragioni.

Va premesso che, sia questa norma, sia le altre sulle modificazioni della, competenza per ragioni di connessione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (si veda ampiamente Cass. sez. un. n. 9769 del 2001) ed in accordo con la prevalente dottrina, sono rimaste, pur dopo la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 e successive modifiche, ispirate al principio che le varie modificazioni della competenza ch’esse prevedono per ragioni di connessione non sono possibili quando la modificazione dovrebbe riguardare una competenza ed. forte, cioe’ per materia o per territorio inderogabile o funzionale.

Ora, dopo la soppressione dell’ufficio pretorile da parte del D.Lgs. n. 51 del 1998, la riduzione a due soli uffici della competenza in primo grado, il giudice di pace ed il tribunale ordinario, ha determinato la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi della competenza generale sulle cause mobiliari (che e’ divisa secondo un criterio di valore fra detti uffici) e di quella concernente le cause di risarcimento danni da circolazione dei veicoli e dei natanti (che e’ parimenti divisa fra i due uffici secondo un criterio di valore), la competenza del tribunale ai sensi del primo comma dell’art. 9 c.p.c., cioe’ quella generale su tutte le cause in cui non e’ competente altro giudice, e’ competenza per materia. Ebbene, essendo la domanda di divisione, proposta dalla qui ricorrente, relativa a bene immobile ed avendo il giudice di pace una limitata competenza per materia su cause immobiliari nelle sole ipotesi di cui all’art. 7, comma 3, la competenza del tribunale sulla divisione immobiliare e’ competenza per materia. Analogamente le domande riconvenzionali inerenti l’accertamento dell’impresa familiare e del rapporto di lavoro subordinato riconducibili alle controversie di lavoro, anch’esse erano di competenza per materia del tribunale (art. 413 c.p.c., comma 1).

Essendo, dunque, la domanda principale e quelle riconvenzionali ora dette attribuite alla competenza per materia del Tribunale di Verona, la rimessione di esse alla Sezione Specializzata quale giudice superiore ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – in disparte ogni questione sulla sussistenza della connessione per l’oggetto o per il titolo ai sensi di tale norma – non era possibile e, dunque, bene ha fatto il Tribunale a trattenerle. Ne’ e’ rilevante in contrario la norma dell’art. 40 c.p.c., comma 3: essa suppone che il giudice avanti al quale siano cumulativamente proposte o si trovino riunite cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. sia competente su tutte.

D’altro canto, la giurisprudenza invocata dalla ricorrente in punto di attrazione alla competenza della sezione Specializzata della domanda di riscatto agrario, per effetto della domanda di accertamento con efficacia di giudicato (ai sensi dell’art. 34 c.p.c.) dell’inesistenza dell’affitto agrario in capo al riscattante, e’ relativa a situazioni nelle quali, anche al lume dell’art. 5 c.p.c., la competenza sulla domanda di riscatto si distribuiva secondo il criterio del valore fra il pretore ed il tribunale ordinario e, dunque, quella di quest’ultimo non era qualificabile come competenza per materia, trattandosi di controversie insorte quando ancora vi erano tre giudici di norma competenti in primo grado ed in particolare il pretore poteva avere competenza su cause immobiliari (si vedano, oltre che i precedenti nello stesso senso di Cass. n. 2269 del 1998 fattispecie nella quale la domanda di riscatto era stata proposta al pretore -, le successive Cass. n. 11553 del 1998, n. 15365 del 2000, n. 13387 del 2007).

Detta giurisprudenza, dunque, non appare applicabile nella situazione determinata dal D.Lgs. n. 51 del 1998.

Giusta le osservazioni svolte, appare, dunque, corretta la scelta del Tribunale di non rimettere – sia pure nel modo improprio suindicato – la domanda di divisione alla Sezione Specializzata e di affermare la propria competenza su di essa.

6.2. – Quanto alle altre domande riconvenzionali, il rilievo che esse vennero proposte in via subordinata rispetto a quella di accertamento dell’affitto agrario stipulato con il testatore avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare che il dovere di deciderle e, quindi, la valutazione sulla competenza in ordine ad esse potevano nascere solo una volta sciolto il nesso di subordinazione secondo cui erano state proposte, il che postula la previa decisione sulle riconvenzionali inerenti l’accertamento dell’affittanza agraria e su quelle consequenziali (per la prelazione e per le indennita’ per i miglioramenti), il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto, in coerenza con il suo irrituale procedere, rimettere anch’esse al Presidente del Tribunale, perche’ il loro esame competeva al giudice competente a decidere sulle riconvenzionali proposte in via principale. A seguire un modus procedenti corretto, invece, il Tribunale, nel dichiarare la propria incompetenza sulla riconvenzionale principale, avrebbe dovuto declinare la propria competenza su di essa e tale declinatoria sarebbe stata sufficiente a determinare anche la trasmigrazione delle riconvenzionali subordinate allo stesso giudice, cioe’ alla Sezione Agraria, il quale solo dopo avere esaminato le principali (evidentemente condividendo la valutazione sulla propria competenza per materia), avrebbe dovuto esaminarle e, quindi, porsi il problema della competenza su di esse.

7. – Quanto al secondo motivo, che impugna il provvedimento di sospensione, sembra sussistente la sua fondatezza, nel senso innanzitutto che illegittimamente il Tribunale parrebbe aver sospeso il giudizio sulla domanda principale.

7.1. – Queste le ragioni, rivelate dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata. La domanda di divisione immobiliare ha, com’e’ noto, ad oggetto in primo luogo l’accertamento della sussistenza della situazione di comproprieta’ che si vuole sciogliere; in secondo luogo, compiuto tale accertamento o non essendovi su di esso contestazione, l’accertamento in via costitutiva del modo in cui alla situazione di comproprieta’ devono sostituirsi sia pure con effetti dichiarativi eventualmente proprieta’ singolari dei condividenti, il che, se del caso, puo’ avvenire in natura con la creazione di beni distinti o, nel caso di indivisibilita’ in natura, attraverso l’attribuzione – per il tramite di operazioni che assumono carattere non dissimile dalle attivita’ esecutive – della proprieta’ esclusiva ad uno dei condividenti ed il riconoscimento dell’equivalente del controvalore della sua quota all’altro o agli altri; oppure puo’ anche non avvenire, qualora l’intero compendio venga monetizzato, per essere indivisibile in natura in assoluto o in modo da soddisfare le esigenze dei condividenti. Ognuno di tali accertamenti e’ suscettibile di eventuale decisione, cioe’ di sentenza, parziale. A tali accertamenti, seguono poi, le eventuali statuizioni attuati ve del nuovo assetto scaturito dalla divisione per come dichiarata o progettata (in assenza di decisioni parziali), come, nel caso di divisione in natura e di esistenza del godimento di fatto comune dei condividenti sul bene, condanne al rilascio a favore dell’assegnatario di ciascuna porzione ed a carico degli altri, oppure, nel caso di indivisibilita’, condanne dell’assegnatario esclusivo al pagamento del controvalore delle porzioni che in via virtuale sarebbero spettate agli altri, oppure gli uni e gli altri provvedimenti, nel caso che la divisione in natura sia diseguale per il modo di essere del bene. Oppure la vendita del bene ed il riparto del ricavato fra i condividenti.

Nel caso di specie, venendo in rilievo la posizione di due condividenti titolari di porzioni eguali del bene, la deduzione da parte del T. dell’esistenza su tutto il bene della titolarita’ di un affitto agrario non pregiudica in alcun modo ne’ l’accertamento della proprieta’ comune, ne’ quello delle relative quote uguali, ne’ l’eventuale divisione in natura del bene con l’attribuzione della proprieta’ (se del caso nel rispetto della volonta’ del testatore) di una parte alla qui ricorrente e dell’altra al resistente. Per effetto della divisione alla (pretesa) posizione di affitto corrente con la comunione fra i due condividenti, si sostituira’ un godimento proprietario della porzione attribuita al resistente, con confusione della posizione di affittuario in quella di proprietario, ed un godimento a titolo di affitto su quella assegnata alla ricorrente.

Tutti questi accertamenti non sono in alcun modo pregiudicati dall’accertamento del contratto di affitto, nel senso che la loro esecuzione non e’ in alcun modo dipendente da esso. Non solo: non e’ nemmeno da esso pregiudicata sotto il profilo di un nesso di incompatibilita’, nel senso che l’uno non esclude gli altri.

Un nesso di pregiudizialita’ per incompatibilita’ potrebbe eventualmente verificarsi soltanto se il Tribunale investito della divisione, dopo avere compiuto tali accertamenti, in ipotesi con l’attribuzione a ciascuno dei condividenti di due parti eguali, trovandosi pacificamente nel godimento di fatto di tutto il bene il T., dovesse provvedere sulla domanda di rilascio della porzione assegnata alla ricorrente. Una condanna al rilascio della porzione per realizzare gli effetti dell’attribuzione della proprieta’ singolare sarebbe, infatti, incompatibile con l’esistenza dell’affitto agrario sul bene, che, una volta avvenuta la divisione nel detto modo, si concentrerebbe soltanto sulla porzione attribuita alla S.. E’ questa condanna che il Tribunale potrebbe trovarsi a dover sospendere. Salvo ipotizzare l’applicazione del meccanismo dell’art. 35 c.p.c., cioe’ l’eventuale condanna al rilascio con riserva dell’accertamento dell’affitto ed imposizione di una cauzione.

Quella adombrata, peraltro, e’ soltanto un’eventualita’ che potrebbe verificarsi se gli accertamenti e le operazioni di divisione dovessero concludersi con l’attribuzione di due quote eguali ai due condividenti. Se la soluzione fosse diversa, ad esempio (a parte l’ipotesi della vendita del bene, riguardo alla quale semmai verrebbe in rilievo la prelazione) di attribuzione dell’intera proprieta’ ad uno di essi e di attribuzione di un conguaglio all’altro, ove costui fosse la S., l’affitto si estinguerebbe per confusione, giacche’ il T. diverrebbe proprietario e verrebbe meno ogni pregiudizialita’. Se l’assegnataria fosse la S., si ripresenterebbe il problema della pregiudizialita’ riguardo alla sola condanna al rilascio.

Questi rilievi, dunque, sembrano palesare l’illegittimita’ del provvedimento di sospensione quanto alla domanda di divisione, atteso che esso potrebbe riguardare solo le statuizioni conseguenti alla divisione nei sensi indicati.

Inoltre, il provvedimento impugnato parrebbe illegittimo anche la’ dove ha disposto la sospensione sulle altre riconvenzionali subordinate, riguardo alle quali non ha ancora potestas iudicandi per il loro carattere del tutto subordinato.”.

2. Il Collegio condivide integralmente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi da parte della ricorrente.

Nella sua memoria, viceversa, il T. condivide le conclusioni della relazione quanto ai profili inerenti il primo motivo, ma dissente quanto alle conclusioni raggiunte sul secondo motivo. Lo fa, tuttavia, con rilievi che sono privi di pregio e non si preoccupano di dimostrare come e perche’ le argomentazioni della relazione sarebbero errate. Infatti, in primo luogo si sostiene che la valutazione di inammissibilita’ a proposto del profilo dell’istanza di regolamento inerente la competenza, dovrebbe precludere l’esame delle “altre doglianze”, ma non si spiega se si intenda alludere al secondo motivo oppure sia ad esso che alle argomentazioni svolte dalla relazione nel suo punto 6, oppure soltanto a queste ultime.

Se fosse vera questa seconda ipotesi, sarebbe sufficiente per confutarla ribadire il rilievo dell’art. 49 c.p.c., comma 2.

Se fosse vera l’ipotesi intermedia e la prima ipotesi, quanto alle argomentazioni al punto 6. sarebbe sufficiente cio’ che si e appena osservato, mentre per quel che afferisce al secondo motivo parte resistente non considera che i profili dell’istanza di regolamento si sono detti correttamente distinti dalla relazione e, riguardo alla relazione fra di essi la relazione ha fatto le affermazioni di cui al suo punto 5.1., alle quali il resistente va rimandato.

Relativamente alla valutazione espressa dalla relazione in ordine al secondo motivo, la memoria svolge considerazioni che sono prive di pertinenza riguardo al cumulo di cause di cui e’ processo (come la citazione del precedente di cui a Cass. n. 18292 del 2003, del quale non viene nemmeno spiegata la rilevanza) e che comunque non si fanno carico in alcun modo, come avrebbero dovuto, delle argomentazioni della relazione.

Quanto poi all’assunto che competerebbe al giudice di merito valutare il rapporto di pregiudizialita’, esso – che viene fondato su due precedenti, il primo citato come 99/70 e non pertinente ne’ se inteso come riferentesi ad una sentenza del 1970 ne’ se inteso come riferentesi ad una sentenza del 1999, il secondo citato come 97/19182, che non si rinviene nell’archivio Italgiure Web e quindi non venne massimata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo e nemmeno e’ presente nell’archivio delle sentenze integrali – contraddice la stessa logica della soggezione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 295 al regolamento di competenza.

3. Prima di indicare i provvedimenti di decisione sull’istanza, il Collegio, a questo punto, ritiene di enunciare i principi di diritto argomentati nella relazione nei seguenti termini.

Il primo principio e’ questo: “Ove il Tribunale, investito in via principale o in via riconvenzionale di una domanda la reputi di natura agraria e, quindi, riconducibile alla competenza della Sezione Specializzata Agraria dello stesso Tribunale e, anziche’ pronunciare sentenza (ed ora, nel vigore della L. n. 69 del 2009, ordinanza) declinatoria della competenza, rimetta le parti per detta domanda con un’ordinanza al Presidente del Tribunale, affinche’ sia assegnata alla detta Sezione, il ricorso per regolamento di competenza avverso tale provvedimento, nel quale si chiede la declaratoria di competenza del Tribunale ordinario, e quello con cui si solleciti – nel caso della rimessione della riconvenzionale – anche la rimessione della domanda principale (ed eventualmente di altre riconvenzionali trattenute, come nella specie, dal Tribunale insieme alla principale), afferendo l’ordinanza impugnata, nel suo contenuto, alla ripartizione del potere giurisdizionale all’interno dello stesso Tribunale, e’ inammissibile, atteso che, avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza quanto alla causa rimessa, poiche’ il Presidente del Tribunale potrebbe, anziche’ procedere all’assegnazione, rimettere nuovamente al Tribunale in sede ordinaria la domanda, mentre, ove facesse luogo all’assegnazione alla Sezione Specializzata Agraria, essendo l’assegnazione provvedimento meramente ordinatorio, eventuali contestazioni sulla questione di competenza (che non puo’ essere stata ritenuta decisa) potrebbero e dovrebbero essere svolte davanti alla Sezione. Viceversa, nel caso di rimessione della riconvenzionale, quanto alla valutazione del Tribunale con cui sono state trattenute la domanda principale e/o le altre riconvenzionali, una decisione sulla competenza – nel regime anteriore alla L. n. 69 del 2009 – non si puo’ ravvisare, perche’ nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica (come nella specie), il giudice unico, che, trovandosi investito di un cumulo di domande, si trovi a dover decidere sulla sussistenza della sua competenza su alcune e sulla rimessione ad altro giudice di altre, oppure a dover dismettere la sua competenza su tutte le domande, cioe’ in sostanza a dover applicare le norme sulle modificazioni della competenza per ragioni di connessione (artt. 31 e 36 c.p.c.), assommando in se’ le funzioni di istruzione e di decisione, deve adottare la decisione con la forma della sentenza nel contrasto fra le parti e, quindi, e’ tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione e, se la adotti con la forma dell’ordinanza, quest’ultima puo’ essere considerata sentenza in senso sostanziale, ancorche’ non sia stata emessa con il normale procedimento decisorio soltanto se con essa il giudice, inteso come giudice – ufficio, si sia spogliato comunque di ogni potestas sul modo di essere della connessione, il che avviene quando l’ordinanza abbia declinato la competenza su alcune domande a favore di altro ufficio e trattenuto quella su altre, cosi’ spezzando il rilievo della connessione in funzione di possibile ragione per il simultaneus processus in deroga ad alcuna delle normali regole sulla competenza”.

Il secondo principio dev’essere enunciato in questi termini: “dopo la soppressione dell’ufficio pretorile da parte del D.Lgs. n. 51 del 1998, la riduzione a due soli uffici della competenza in primo grado – il giudice di pace ed il tribunale ordinario – ha determinato la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi della competenza generale sulle cause mobiliari (che e’ divisa secondo un criterio di valore fra detti uffici) e di quella concernente le cause di risarcimento danni da circolazione dei veicoli e dei natanti (che e’ parimenti divisa fra i due uffici secondo un criterio per materia, ma con limite di valore), la competenza del tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c., comma 1 cioe’ quella generale su tutte le cause in cui non e’ competente altro giudice, e’ competenza per materia. Ne consegue che, ove sia stata proposta una domanda di divisione relativa a bene immobile ed il convenuto condividente svolga in via riconvenzionale una domanda soggetta alla competenza della sezione specializzata agraria, la via actractiva di tale competenza sulla principale non puo’ operare.”.

Il terzo principio e’ questo: “dopo la soppressione dell’ufficio pretorile da parte del D.Lgs. n. 51 del 1998, la riduzione a due soli uffici della competenza in primo grado – il giudice di pace ed il tribunale ordinario – ha determinato la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi della competenza generale sulle cause mobiliari (che e’ divisa secondo un criterio di valore fra detti uffici) e di quella concernente le cause di risarcimento danni da circolazione dei veicoli e dei natanti (che e’ parimenti divisa fra i due uffici secondo un criterio per materia, ma con limite di valore), la competenza del tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c., comma 1 cioe’ quella generale su tutte le cause in cui non e’ competente altro giudice, e’ competenza per materia. Ne consegue che, se l’affittuario di un fondo rustico agisce per il riscatto di esso nei confronti degli acquirenti e questi, in riconvenzionale, chiedono di accertare l’inesistenza del contratto di affitto agrario, la controversia sull’esistenza del diritto di riscatto, di competenza del giudice ordinario, non puo’ essere rimessa alla sezione specializzata agraria”.

Il quarto principio e’ il seguente: “ove sia stata proposta al Tribunale in sede ordinaria una domanda di divisione ereditaria relativa a bene immobile ed il convenuto condividente svolga in via riconvenzionale una domanda di accertamento dell’esistenza sul bene da dividere di un pregresso rapporto agrario con il de cuius, la rimessione di questa domanda alla competenza della Sezione Specializzata Agraria, non giustifica la sospensione automatica ed immeditata ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio sulla domanda di divisione, con conseguente illegittimita’ del provvedimento ove adottato, poiche’ un problema di pregiudizialita’ dell’accertamento del rapporto agrario si pone soltanto con riferimento al momento in cui dovessero essere adottate eventuali disposizioni conseguenti all’accertamento del modo della divisione, le quali comportassero l’estromissione del condividente asseritamente affittuario dal lotto di cui in ipotesi egli non sia destinato a divenire assegnatario.”.

4. In conformita’ ai principi affermati, l’istanza di regolamento di competenza e’ dichiarata inammissibile quanto al primo motivo, concernente la pretesa decisione sulla competenza.

E’ accolta con conseguente caducazione dell’ordinanza impugnata quanto al suo contenuto dispositivo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., di modo che sulla domanda di divisione dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio.

Al giudice di merito e’ rimessa la decisione sulle spese del presente regolamento.

Il termine per la riassunzione e’ fissato in mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza quanto alla parte dell’ordinanza che ha disposto la rimessione di alcune domande al Presidente del Tribunale. Accoglie l’istanza di regolamento di competenza quanto alla parte dell’ordinanza che ha pronunciato ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e dispone la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divisione. Fissa per la riassunzione davanti al Tribunale di Verona, anche ai fini delle spese di questo procedimento di regolamento, termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

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