Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18673 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 11/07/2019), n.18673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20126-2017 proposto da:

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato DANIELE MACCARRONE;

– ricorrente –

contro

C.S.A.I. – CONSORZIO SERVIZI AUTOSTRADALI INTEGRATI CONSORZIO STABILE

SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

L.D. S.R.L., DITTA M.F., DITTA T.L.,

CONSORZIO ORDINARIO TRA LE DITTE T.L., L.D.

S.R.L. E SCAVI M.F., SOCIETA’ SAN GIOVANNI INERTI S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3703/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 27/07/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del

ricorso per rinuncia;

uditi gli avvocati Daniele Maccarrone ed Angioletto Calandrini per

delega orale dell’avvocato Roberto Zazza.

La Corte:

Fatto

PREMESSO

che:

con sentenza del 27/7/2017, n. 3703, in riforma della sentenza del Tar Veneto del 20/3/2017, n. 279, il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 1 cod.proc.amm., sul giudizio, promosso dal Consorzio Servizi Autostradali Integrati soc. coop. – Csai, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti della Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. di ammissione e della successiva aggiudicazione del servizio di sgombro neve, caricamento e spargimento cloruri miscelati lungo le Autostrade (OMISSIS), comprese le pertinenze esterne, per il quadriennio 2016/2020, lotto (OMISSIS), in favore del costituendo Consorzio T.L., M.F. e L.D. s.r.l.;

che Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 8, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria;

che si è difeso con controricorso il solo Consorzio Servizi Autostradali Integrati soc. Coop. consortile CSAI, mentre sono rimaste intimate le altre società;

che il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Diritto

RILEVATO

che:

con atto in data 31 maggio 2019, notificato alla controparte, la società ricorrente, premesso che nell’ulteriore corso della procedura di gara la soc. Consorzio Servizi Autostradali Integrati Soc. Coop. Consortile – C.S.A.I., quale capogruppo mandataria del RTI con le società Consorzio T.L., M.F. e L.D. s.r.l., è divenuta aggiudicataria definitiva dell’appalto di cui si tratta, sottoscrivendo il relativo contratto in data 26 ottobre 2018; che detta società, con atto notificato il 31 maggio 2019, ha rinunciato al ricorso riassunto davanti al Tar del Veneto, n. 1243/16 per sopravvenuta carenza di interesse; di intendere pertanto rinunciare a sua volta al ricorso per cassazione in oggetto, a spese compensate;

che a detta rinuncia ha prestato adesione la controparte all’udienza di discussione, di talchè non occorre pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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