Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18673 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 09/09/2020), n.18673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17383-2019 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO RENI

33, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RETTURA, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CALZONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il

25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Don. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con ordinanza resa in data 25/3/2019, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da M.V. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla stessa M. per la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al risarcimento dei danni subiti dall’attrice all’interno di un edificio scolastico sito in (OMISSIS) (VV);

a fondamento della decisione assunta, il tribunale reggino ha evidenziato come, dall’esame degli atti acquisiti al processo, non emergesse alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello proposto dalla M., con la conseguente integrazione dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.;

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, M.V. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

dev’essere preliminarmente disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato;

osserva al riguardo il Collegio come i ricorsi per cassazione avverso sentenze rese all’esito di processi in cui è stato assunto il patrocinio di una delle parti dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, all’Avvocatura Generale e non a quella Distrettuale che già aveva prestato i suoi uffici defensionali nel precedente grado di merito e, ove non vi abbia posto rimedio sua sponte il notificante e il destinatario della notifica non si sia altrettanto spontaneamente costituito (o, nella specie, non abbia altrettanto spontaneamente svolto le attività defensionali tipiche del giudizio di legittimità), ne va ordinata la rinnovazione (per tutte, Cass. Sez. U., ord. 15/01/2015, n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; tra molte successive: Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. ord. 28/10/2016, n. 21973; Cass. Sez. U. ord. 06/04/2018, n. 8569; Cass. 14/12/2018, n. 32394; in precedenza: Cass. 17/10/2014, n. 22079; Cass. 04/10/2013, n. 22767; Cass. 27/04/2011, n. 9411);

sulla base di tali premesse, dev’essere ordinata, alla parte ricorrente, la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con il contestuale rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte ordina alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

 

 

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