Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18672 del 09/09/2020
Cassazione civile sez. un., 09/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/09/2020), n.18672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7634/2019 proposto da:
A.E., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio
in ROMA, per legge domiciliato ivi, presso la CANCELLERIA della
CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ETTORE BERTO’;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELROTTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4824/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 06/08/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
A.E. ricorre, con atto articolato su di un unico motivo e notificato il 26/02/2019, per la cassazione della sentenza n. 4824 del 06/08/2018, con cui il Consiglio di Stato ha riunito e respinto gli appelli da lui proposti avverso le sentenze nn. 4 e 5 del 15/01/2015 del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa – sezione autonoma della Provincia di Bolzano, di reiezione dei suoi ricorsi avverso i dinieghi di concessione edilizia emanati dal Comune di Castelrotto con provvedimenti del novembre e del dicembre 2013;
l’intimato Comune non espleta attività difensiva in questa sede;
il ricorrente lamenta nullità del procedimento e della sentenza per essere questa stata resa da un Collegio del Consiglio di Stato di cui non faceva parte un Consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero a quello di gruppo ladina, con violazione dell’art. 93 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige (D.P.R. n. 670 del 1972), dell’art. 14, comma 6, delle norme di attuazione di questo (D.P.R. n. 426 del 1984), nonchè degli artt. 6 e 111 Cost.: in tanto raffigurando un vizio di composizione dell’organo giudicante di gravità tale da escludere che la sentenza sia stata resa dal giudice disegnato per conoscerne dall’assetto costituzionale;
identica questione queste Sezioni Unite hanno già disposto trattarsi alla pubblica udienza pur dopo l’avvio dei relativi ricorsi alla definizione in adunanza camerale non partecipata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal comma 1, lett. f), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), con ordinanze 02/03/2020, n. 5683, nonchè 11/03/2020, n. 7011 (rispettivamente, sui ricorsi nn. 22968/18 e 33744/18 r.g.);
è pertanto opportuno disporre in senso analogo, onde consentire, con una decisione uniforme, l’ulteriore approfondimento imposto dalla particolare rilevanza della questione, a partire dall’unico precedente di questa Corte (di cui a Cass. Sez. U. 09/09/2010, n. 19248, che esclude la configurabilità di una questione di giurisdizione in un caso come quello oggi all’esame del Collegio).
P.Q.M.
dispone che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020