Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18672 del 04/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18672 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 12351-2008 proposto da:
REMIREZ SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato
TURCO IGOR, rappresentato e difeso dagli avvocati
TURCO CALOGERO, SABRINA RONDELLI, giusta procura
speciale notarile in atti;
– ricorrente –

2014
1482

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 04/09/2014

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;
– controricarrente –

avverso la sentenza n. 1668/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato RONDELLI SABRINA;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di PALERMO, depositata il 12/02/200,R.G.N. 713/2004;

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 266\04, il Tribunale di Agrigento condannava la
società Poste Italiane al pagamento, in favore di Salvatore
Reinirez, della somma di E.50.983,98 a titolo di risarcimento del
danno biologico sofferto a causa del trasferimento all’agenzia di
Lampedusa, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 4183\01 del

proposta dal lavoratore diretta alla declaratoria di illegittimità
della risoluzione del rapporto di lavoro col conseguente
risarcimento dei danni.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste
Italiane; resisteva il Remirez.
Con sentenza pubblicata il 10 febbraio 2008, la Corte d’appello di
Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava
inammissibile la domanda proposta dal Remirezfinerentege-le voci
di danno indicate nel ricorso introduttivo del giudizio quali
conseguenze del trasferimento. Riteneva che la domanda
risarcitoria avanzata dal dipendente nel precedente giudizio, per
la sua ampia formulazione, contenesse la richiesta delle voci di
danno azionate col secondo giudizio, nel quale era stata proposta
anche la domanda di risarcimento del “danno biologico, psichico,
esistenziale e morale”, non più esercitabile in quanto preclusa dal
precedente giudicato.
Per la cassazione propone ricorso il Remirez, affidato a tre, motivi,
poi illustrati con memoria.
Resiste la società Poste con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 414 e 420, comma 1, c.p.c., correlati
all’art. 412 bis, 416, 437 e 700 c.p.c., con riferimento al sistema
di preclusioni dell’atto introduttivo del rito del lavoro (art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.).

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Tribunale di Agrigento, rigettando invece l’altra dpmanda

Formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se,
nell’ipotesi in cui si introduca con ricorso ex artt. 700 e 409 c.p.c.
l’istanza di declaratoria di illegittimità del trasferimento del
lavoratore con reintegra nella sede originaria e risarcimento dei
soli danni patrimoniali consequenziali, sia consentito
successivamente al ricorrente modificare l’oggetto della domanda

bis c.p.c.”. “Dica la Corte se sussista violazione degli artt. 414,
416, 420, comma 1, 437, anche con riferimento all’art. 412 bis,
c.p.c. nella parte motiva della sentenza impugnata in cui
considera attuata la modifica dell’oggetto della domanda
originariamente introdotta con ricorso ex artt. 700 e 409 c.p.c.,
attraverso una locuzione aggiunta solo con ricorso in riassunzione
nella fase di merito, ex artt. 409 e 412 bis c.p.c., senza alcuna
autorizzazione del giudice di prime cure, tale da conseguirne che
il ricorrente abbia inteso chiedere ogni danno suscettibile di
valutazione anziché i soli danni patrimoniali”.

{.1-

Il motivo, oltre che inammissibile per non essere stati prodotti gli
atti del precedente giudizio, è infondato in quanto nella specie
non si tratta di verificare se sia o meno consentito proporre una
ulteriore domanda nella fase di riassunzione del giudizio ex art.
412 bis c.p.c. (per cui la risposta negativa è d’obbligo, mentre
essa è possibile in caso di instaurazione del giudizio a cognizione
piena dopo quello cautelare, Cass. n. 8426\95; Cass. n.
6571\94), quanto del fatto se tale domanda (secondo la non
adeguatamente contestata valutazione della sentenza
impugnata) sia stata proposta e su di essa i giudici di merito si
siano pronunciati.
2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 c.c.; degli artt. 99
e 112 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se sussista la
violazione degli 1362, 1363, 1364 c.c. nella parte motiva della
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con ricorso in riassunzione nella fase di merito ex artt. 409 e 412

sentenza impugnata in cui si interpreta la locuzione “e quant’altro
dovuto per legge”, contenuta nel ricorso in riassunzione, quale
formulazione generica ed omnicomprensiva, contenente in sé la
richiesta di risarcimento di tutte le voci di danno, senza
considerare: l’oggetto della controversia fatto proprio dalle parti,
il tenore complessivo degli atti processuali, l’istruttoria del

sentenza n. 4183\01, come volto a dimostrare ed a far acclarare
l’illegittimità del provvedimento di trasferimento, la reintegra
nella sede originaria, e per l’effetto il risarcimento dei soli diritti
patrimoniali consequenziali alla nullità ed illegittimità del
trasferimento”.
Anche tale censura risulta inammissibile per la mancata
produzione degli atti processuali indicati.
3.-Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2909 c.c. e 112 e 324 c.p.c. con
riferimento alla cosa giudicata.
Formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se il giudice
di merito nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del
giudicato di un procedimento anteriore tra le stesse parti, in
violazione delle norme di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.,
possa limitarsi a tenere conto di una formula conclusivamente
aggiunta in una richiesta di risarcimento dei diritti patrimoniali
consequenziali Ce quant’altro dovuto per legge”) senza
considerare le motivazioni che sorreggono le decisioni di primo
grado (sent. n. 4183\01 Tribunale di Agrigento) e secondo grado
(sent. n.1048\03 Corte d’appello di Palermo) in quel differente
giudizio e, in ragione di ciò, dica la Corte se le motivazioni hanno
una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del
giudicato quando tale ricerca sia essenziale, dal momento che i
giudici di appello, nella sentenza qui impugnata, ritengono
sussistere una preclusione da giudicato”.

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giudizio R.G. n. 24\00 del Tribunale di Agrigento, definito con

Anche tale motivo risulta inammissibile (ancora per la mancata
produzione degli atti processuali delle precedenti fasi di merito),
e per il resto infondato, avendo la sentenza impugnata ritenuto,
con motivazione congrua e logica, che la domanda formulata nel
primo giudizio, entrIbin in fase di riassunzione del giudizio ex art.

T%

412 bis c.p.c., contenesse qualsivoglia tipo di risarcimento, ivi

sentenza non venne impugnata, neppure in via incidentale dal
Ramirez.

4.-II ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.100,00 per esborsi, E.3.500,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2014
Il Consigliere est.

Il Presidente

compreso quello da danno non patrimoniale, e che la relativa

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