Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18671 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13556-2010 proposto da:

C.G. & C. SNC nq di legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCO

MARTELLUCCI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 13558-2010 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCO MARTELLUCCI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 13559-2010 proposto da:

M.I., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FRANCO MARTELLUCCI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 224/2009, n. 225/2009, n. 226/2009 della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositate l’08/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARTELLUCCI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 225 dell’8 giugno 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava, ritenendolo inammissibile per omessa notifica alla controparte, l’appello proposto dalla C.G. & C. s.n.c., esercente l’attività di bar, avverso la sentenza della Commissione tributaria Provinciale di Latina, che aveva a sua volta rigettato il ricorso con cui la società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento per maggiori ricavi conseguiti ai fini IRPEF, IRAP ed IVA negli anni di imposta (OMISSIS) e l’atto di irrogazione delle sanzioni, emessi dall’Amministrazione finanziaria sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale eseguita dalla G.d.F. che aveva interessato le fatture emesse nei confronti della ditta Pacmania di S.E. a titolo di “incasso videogiochi per intrattenimento” e che aveva fatto emergere maggiori incassi conseguiti dall’utilizzazione dei videogiochi noleggiati dalla predetta società.

2. Con sentenze n. 224 e n. 226, entrambe depositate in data 8 giugno 2009, la predetta CTR rigettava gli appelli separatamente proposti da C.G. e da Ida Martellucci, soci della C.G. & C. s.n.c., avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Latina) che aveva a sua volta rigettato i ricorsi – pure separatamente proposti dai predetti soci – avverso gli avvisi di accertamento di maggiori redditi di partecipazione nella società, conseguiti ai fini IRPEF nei medesimi anni di imposta ((OMISSIS)).

Nelle sentenze pronunciate nei confronti dei soci, la CTR sosteneva che dall’esame degli atti non emergevano motivi validi o documentazione idonea a giustificare l’annullamento degli atti impositivi, emessi anche nei confronti della società partecipata, in relazione alla quale vi era uno stretto rapporto di pregiudizialità ex art. 5 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), la cui impugnazione era stata rigettata dalla CTP con sentenza confermata in sede di appello all’esito del giudizio celebratosi alla medesima udienza.

3. Avverso tali sentenze la società e i soci hanno proposto separati ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a tre identici motivi, cui l’Agenzia ha replicato con separati controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti separatamente dalla società di persona e dai suoi soci, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario in fattispecie caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass. n. 3830 del 2010).

Pertanto, i giudizi proposti dai soci, iscritti più recentemente (R.G. n. 13558/10 e n. 13559/10) vanno riuniti a quello proposto dalla società, più antico di ruolo (R.G. n. 13556/10).

2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in ordine all’avvenuta notifica del ricorso introduttivo.

3. Con il secondo motivo. dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29 per non avere la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nè la riunione dei procedimenti aventi il medesimo oggetto, fondato sugli stessi accertamenti e sul medesimo processo verbale di constatazione.

4. Con il terzo ed ultimo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alle modalità di accertamento compiute dalla G.d.F. di Formia, sostenendo che, anche alla stregua di quanto affermato nella sentenza penale di assoluzione del gestore del bar dai reati di cui agli artt. 718 e 719 c.p., al medesimo contestati sulla base delle risultanze di quella verifica fiscale, non era possibile presumere l’importo degli incassi da un contatore di giocate applicato sui videogiochi.

5. Tutti i motivi sono inammissibili in quanto i ricorrenti omettono di accompagnare i dedotti vizi motivazionali (di cui al primo e terzo motivo) con il corrispondente momento di sintesi (o quesito di fatto) ed il vizio di violazione di legge (dedotto come secondo motivo) con il corrispondente quesito di diritto, come invece prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”, trattandosi di impugnazione di sentenze pubblicate in data 8 giugno 2009.

5.1. Ribadendo quanto già affermato questa Corte (cfr. sent. n. 12556 del 2016; ord. n. 7119 del 2010) alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente, ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – come quelli in esame – tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Pertanto, il secondo motivo di ricorso doveva essere corredato del quesito di diritto, mentre il primo e il terzo, nei quali vengono denunciati vizi motivazionali, dovevano contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscrivesse puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendevano la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex multis, S.U. n. 20603 del 2007; n. 8897 del 2008; n. 30640 del 2011; n. 952 del 2015).

6. Osserva la Corte che i dedotti motivi di censura non si sottraggono ad ulteriori profili di inammissibilità.

6.1. Nel primo, infatti, viene dedotto un vizio motivazionale riferito alla sentenza di primo grado, con il secondo viene dedotto come violazione di legge l’omessa riunione dei giudizi promossi da società e soci, che è palesemente un crror in procedendo da censurare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed il terzo incorre nel vizio di autosufficienza, non riportando le parti del p.v.c. da cui risulterebbero le contestate modalità di accertamento della G.d.F.

7. Le considerazioni che precedono inducono, quindi, al rigetto dei ricorsi: per inammissibilità dei motivi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, tenuto conto dell’identità dei motivi e del valore delle cause, nonchè al rimborso in favore dell’Agenzia delle entrate delle eventuali spese prenotate a debito.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 11 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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