Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18671 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23899-2018 proposto da:

COMUNE DI TRECASE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO LETO 2, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO STRONATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO MANZO;

– ricorrente –

contro

V.I., C.A., T.L.,

D.C., CI.AL., C.C., N.V., S.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO SASSANI, rappresentati e difesi dagli

avvocati ROSA PERSICO, FERDINANDO PINTO e GIULIO RENDITISO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 131/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 6/02/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. T.L. ed altri sette lavoratori dipendenti del Comune di Trecase convennero in giudizio l’amministrazione per sentir accertare e dichiarare il loro diritto a percepire il salario di anzianità con la decorrenza giuridica dal 1 aprile 1980, quando erano stati assunti dal Comune di Boscotrecase, invece che dal 1 giugno 1984 data in cui erano stati inquadrati nell’organico del neo costituito Comune di Trecase con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze maturate.

2. Il Tribunale di Torre Annunziata declinò la giurisdizione mentre la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti al primo giudice.

3. Ricorre il Comune di Trecase con tre motivi per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Resistono con controricorso i lavoratori. Il Comune di Trecase ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

4.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che alla delibera di inquadramento economico dei lavoratori, transitati dal Comune di Bosco Trecase al neo costituito Comune di Trecase, si era pervenuti attraverso un complesso e partecipato procedimento amministrativo nel corso del quale erano state adottate ben otto delibere da parte della Giunta municipale, tutte prodotte in giudizio, il cui esame era stato trascurato dalla Corte di merito la quale aveva preso in esame solo la prima avente ad oggetto l’inquadramento giuridico ed economico (la n. 69 del 30 giugno 1984) e non anche quelle successivamente intervenute per effetto della sospensione a seguito dei rilievi critici formulati dal CO.RE.CO..

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 1034 del 1971, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

5.1. Sostiene il ricorrente che ove, come nel caso in esame, si contesti l’inquadramento con determinate modalità, sarebbe stato necessario impugnare davanti al giudice amministrativo, nel termine di decadenza, il relativo provvedimento e dunque, nello specifico, le delibere adottate in esito al complesso procedimento di verifica di conformità determinato dai rilievi sollevati dall’organo di controllo, o, quantomeno, l’originaria Delib. n. 69 del 1984.

6. Con il terzo motivo poi è dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 e art. 63 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. Ad avviso del ricorrente errerebbe la Corte di appello nel ritenere che la giurisdizione si radichi davanti al giudice ordinario per effetto dell’unitarietà della fattispecie senza considerare che la pretesa lesione del diritto era riferibile ad atti autoritativi e, dunque, si sarebbe dovuto avere riguardo al momento della loro emanazione.

Sottolinea, in conclusione, che analoghe controversie proposte avanti al giudice amministrativo si erano tutte concluse con il rigetto delle relative domande.

7. Preliminarmente il ricorso va dichiarato ammissibile atteso che, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni controricorrenti ed in conformità a quanto già ritenuto da queste sezioni unite (cfr. Cass. S.u. 22/12/2015 n. 25774), la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono ìl processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.

8. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro intima connessione, ritiene il Collegio che questi non possano essere accolti.

8.1. Va premesso che ciò che viene censurato nel ricorso non è tanto l’atto di inquadramento dei ricorrenti, a seguito delle delibere del Comune, quanto piuttosto l’interpretazione che il Comune stesso ne ha data nell’attribuire il salario di anzianità spettante dalla decorrenza economica, stabilita al 1.1.1984 invece che dalla data di inquadramento giuridico fissata al 1 aprile 1980. Oggetto del giudizio è la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per l’effetto maturate.

8.2. Tanto premesso va in primo luogo ribadito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (cfr. Cass. S.u. 22/03/2017 n. 7305). Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, ciò significando che occorre far riferimento al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile. In sostanza nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso in tema di pubblico impiego contrattualizzato alla giurisdizione del giudice ordinario, il il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all’art. 63 decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data – stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio (cfr. Cass. S. u. 01/03/2012, n. 3183). Residua, come eccezione, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta (cfr. Cass. 23/11/2012 n. 20726).

8.3. Ove, come nel caso in esame, i dipendenti agiscano in giudizio per il riconoscimento di differenze retributive correlate ad una certa decorrenza dell’inquadramento, non rileva, ai fini dell’individuazione del giudice fornito di potestas iudicandi D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7, l’anteriorità degli atti di inquadramento rispetto alla data del 30 giugno 1998. Il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell’inquadramento economico la cui efficace permane e si protrae consolidando al giurisdizione in capo al giudice ordinario.

9. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico del ricorrente soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie, oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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