Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18671 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. un., 09/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/09/2020), n.18671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2291/2019 proposto da:

ER.CAV. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso

lo studio dell’avvocato FABIO CINTIOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GENNARO ROCCO NOTARNICOLA;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO

61, presso lo studio dell’avvocato MAURO DI PACE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BARONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, per legge

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 392/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la ER.CAV. srl ricorre, con atto notificato a partire dal 22/01/2019 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 392 del 16/01/2019 del Consiglio di Stato, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il suo originario ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Bari (del 28/11/2017, n. 60079 prot.) di c.d. interdittiva antimafia, con contestuale reiezione della sua istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di Bari ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013: e tanto, in estrema sintesi, per il rilievo attribuito a precedenti penali del precedente amministratore della (OMISSIS) srl, L.R., società con cui la ricorrente aveva avuto legami e nonostante quest’ultima fosse ormai soggetta al controllo della sopravvenuta Curatela fallimentare;

notifica il 06/03/2019 controricorso con ricorso incidentale adesivo, articolato su tre motivi, L.R., già intervenuto nel giudizio davanti ai giudici amministrativi, mentre resistono con unitario controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari, restando invece intimata la Curatela del fallimento (OMISSIS) srl;

disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (come inserito dal comma 1, lett. f), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), la ricorrente principale e quello incidentale depositano memoria ai sensi del penultimo periodo di tale disposizione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente principale ER.CAV. srl denuncia:

– col primo motivo, “violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dell’art. 111 Cost.. Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 83, comma 3”: in quanto, dinanzi ad un provvedimento interdittivo prospettato come carente di motivazione il Consiglio di Stato avrebbe dovuto limitarsi all’annullamento, senza invece procedere alle valutazioni di merito di istituzionale spettanza del Prefetto e da questi operate in pretermissione anche della determinante circostanza della sopravvenuta sottoposizione della società istante al controllo della curatela fallimentare, nonchè della non riferibilità dei valutati precedenti ad attuali tentativi di infiltrazione mafiosa;

– col secondo motivo, “violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dell’art. 111 Cost.”: per essere stati valutati come rilevanti i precedenti penali del L., benchè essi non fossero nemmeno riconducibili ai cc.dd. reati spia di cui all’art. 84 od agli altri contemplati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 91, comma 6, sicchè l’interpretazione in concreto adottata di tali disposizioni avrebbe integrato un’autentica creazione di norma prima inesistente e sconfinato nella sfera riservata alla discrezionalità della pubblica amministrazione e pure in quella riservata al legislatore;

dal canto suo, il ricorrente incidentale, L.R., si duole:

– col primo motivo, di “violazione dell’art. 111 Cost.. Integrazione dell’istruttoria con documenti ad essa estranei. Valutazione discrezionale del Consiglio di Stato. Eccesso di potere giurisdizionale”: lamentando avere il giudice amministrativo direttamente valutato documenti, alcuni dei quali neppure menzionati nell’interdittiva impugnata (come il contratto di affitto di ramo d’azienda del 26/11/2014 tra (OMISSIS) e Er.Cav., oltre alla sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS)), supplendo ad un’evidente ed originaria sua carenza;

– col secondo motivo, di “violazione dell’art. 111 Cost.. Eccesso di potere giurisdizionale. Nuova e diversa valutazione degli atti dell’istruttoria. Motivazione diversa da quella adottata dall’Amministrazione. Esercizio illegittimo di discrezionalità amministrativa. Esercizio illegittimo di una funzione sostanzialmente normativa”: in adesione al secondo motivo di ricorso principale, lamentando l’erroneità delle valutazioni del Consiglio di Stato sulla sussistenza degli elementi ostativi, analiticamente esaminati, sostituendo la propria discrezionale valutazione a quella della Prefettura;

– col terzo motivo, di “violazione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea. Violazione degli artt. 1,15,16,21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Violazione artt. 27,97 e 111 Cost.. Questione di legittimità costituzionale”: lamentando avere il provvedimento impugnato avuto illegittimamente l’effetto di additarlo quale soggetto incapace di garantire l’autonomia della società da lui gestita e quale soggetto asservito agli scopi di associazioni criminali di stampo mafioso;

va preliminarmente esclusa l’opportunità di una trattazione in pubblica udienza, anche dinanzi alla pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo sulla disciplina dell’interdittiva antimafia: la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato irricevibile – con ordinanza 28/05/2020, in causa C-17/20 ed in sostanza per il rilievo esclusivamente interno e non anche Eurounitario della normativa sottoposta al suo vaglio una questione rimessa al suo esame dal T.A.R. Puglia (nella specie, con ordinanza 27/11/2019), sulla conformità o meno del procedimento per l’interdittiva in esame alla disciplina Eurounitaria, per ragioni in gran parte sovrapponibili rispetto a quelle agitate pure nell’ulteriore ordinanza di rimessione richiamata nella memoria; comunque, resta rimesso alla discrezionalità di questa Corte il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per la trattazione del ricorso in pubblica udienza: i quali, con ogni evidenza, non si ravvisano nella specie, per la possibilità di decidere il gravame alla stregua di orientamenti consolidati e di specifici precedenti;

infatti, sono inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

possono, al riguardo, trattarsi unitariamente i due motivi di ricorso principale ed i primi due di ricorso incidentale;

quanto all’usurpazione della funzione amministrativa, è noto che essa sussiste quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà del giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto ad una giurisdizione di legittimità (così, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) od esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (Cass. Sez. U. 09/11/2011, n. 23302; Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380; Cass. Sez. U. 19/12/2016, n. 26183; Cass. Sez. U. 21/02/2017, n. 4395; Cass. Sez. U. ord. 05/06/2018, n. 14437; Cass. Sez. U. ord. 26/08/2019, n. 21689);

è assorbente il rilievo che in relazione alle pronunce di rigetto del giudice amministrativo non è neppure ipotizzabile lo sconfinamento nella sfera del merito, per la semplice e decisiva ragione che simili pronunce si esauriscono nella conferma del provvedimento impugnato, per cui l’autorità che l’ha emesso mantiene intatti tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse stato impugnato, con la sola eccezione di ravvisare in esso i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice amministrativo (Cass. Sez. U. 09/11/2001, n. 13927; Cass. ord. 17/12/2018, n. 32619; Cass. 13/03/2019, n. 7207; Cass. Sez. U. ord. 16/12/2019, n. 33094);

neppure l’interpretazione della legge (e perfino la sua disapplicazione) trasmoda di per sè in eccesso di potere giurisdizionale (Cass. Sez. U. 21/02/2017, n. 4395; Cass. Sez. U. 18/12/2017, nn. 30301, 30302, 30303; Cass. Sez. U. 30/07/2018, nn. 20168 e 20169), perchè essa rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, tranne i soli casi – se non altro, fino a Corte Cost. n. 6 del 2018 di un radicale stravolgimento delle norme o dell’applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale (Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380, ove ulteriori riferimenti; v. pure Cass. Sez. U. nn. 9145/16 e 20360/13);

pertanto, la valutazione diretta dei documenti sottoposti alla sua cognizione in relazione alla correttezza dell’impugnata interdittiva e gli argomenti sviluppati al riguardo, quand’anche ulteriori rispetto a quelli espressamente presi in considerazione dal provvedimento amministrativo oggetto di ricorso, potrebbero al più costituire un error in iudicando, di per sè però sottratto al sindacato di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. U. 26/11/2018, n. 30526, in tema di impugnativa di provvedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011): ed è già stata esclusa la sindacabilità della sentenza del Consiglio di Stato che abbia riconosciuto, proprio in tema di interdittiva antimafia, la legittimità del provvedimento impugnato con integrazione degli argomenti usati dall’Amministrazione (Cass. Sez. U. 16/12/2019, n. 33094);

il terzo motivo di ricorso incidentale è poi inammissibile, perchè estraneo all’ambito del sindacato di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato, come ricostruito dalla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non potendosi mai estendere all’eventuale violazione di norme, neppure se sovranazionali e – di regola – Eurounitarie, o alla questione di applicabilità di norme della cui costituzionalità si vorrebbe dubitare per la soluzione in concreto data alla controversia: la prima, infatti, integra, a tutto concedere e in tesi, un error in iudicando, che resta quindi sottratto alla previsione dell’art. 111 Cost., comma 8 (come sottolineato da Corte Cost. n. 6 del 2018); la seconda involge una norma la correttezza o meno della cui applicazione per la risoluzione del caso concreto non potrebbe mai essere oggetto del sindacato di questa Corte, per l’ambito di questo come disegnato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale;

in entrambi i casi non si potrebbe mai applicare la norma della cui conformità a detti superiori parametri si dubita e vengono allora meno, rispettivamente, la rilevanza o la pertinenza della relativa questione ai fini del controllo nazionale di legittimità costituzionale e di quello sovranazionale di conformità al diritto Eurounitario;

alla conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi principale ed incidentale adesivo segue, attesa la sostanziale comunanza di interesse in causa, la solidale condanna della ricorrente principale e di quello incidentale alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, anch’essi tra loro in solido per l’identica posizione processuale;

poichè i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono dichiarati inammissibili, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a ciascuna parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la rispettiva impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale, tra loro in solido, al pagamento, in favore delle controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

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