Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18670 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14389-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SPAPPERI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL COLOSSEO 10/A, presso lo

studio dell’avvocato FIORA GIANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERNARDO PAOLIERI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 02/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato BIANCHINI per delega

dell’Avvocato PAOLIERI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Spapperi srl ha proposto ricorso avverso l’atto notificatogli dall’Agenzia delle Entrate mediante il quale è stato recuperato il credito d’imposta per la ricerca scientifica utilizzato in compensazione dalla società nell’anno (OMISSIS).

L’Ufficio si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Con sentenza del 3.5.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Ufficio innanzi alla Commissione tributaria regionale che ha respinto il gravame rilevando che l’Ufficio, aveva riproposto sostanzialmente le argomentazioni svolte in primo grado, sostenendo la legittimità del recupero in conseguenza della mancata indicazione da parte del contribuente del credito d’imposta nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, così come stabilito a pena di decadenza dal D.I. n. 275 del 1998, art. 6.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo l’Agenzia delle entrate.

Resiste con controricorso la Spapperi srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione sostiene che l’omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il beneficio è concesso – come avvenuto nel Caso di specie – comporta la decadenza del credito d’imposta.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema d’imposte sui redditi, il termine annuale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, per la presentazione della dichiarazione integrativa, finalizzata all’utilizzazione in compensazione del credito eventualmente risultante. così come non interferisce sul termine di decadenza previsto per l’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, in cui è ammessa l’ernendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto e diritto, contenuto nella dichiarazione, atteso il diverso piano su cui operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario (Cass. 21740/15; Cass. 3754/14; Cass. 226/11).

In tal senso le Sezioni unite hanno recentemente ribadito che il contribuente che non abbia presentato nei termini la dichiarazione integrativa può, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. (Cass. Sei un. 13378/16).

Nel caso di specie la Commissione regionale ha accertato che il contribuente è in possesso dei requisiti previsti per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, attesa anche la validità del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio il 23.4.04 (equiparabile alla certificazione antimafia), per cui del tutto correttamente ha ritenuto il recupero dell’imposta è da ritenere illegittimo.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Si compensano le spese di giudizio essendo solo nel corso di quest’ultimo intervenuta la sentenza definitivamente chiarificatrice della questione da parte delle Sezioni Unite.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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