Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18670 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. II, 13/08/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 13/08/2010), n.18670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO,

che lo rappresenta e difende, giusta Delib. G.M. 11 maggio 2006, n.

593/07 e giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 237/2006 del GIUDICE DI PACE di NOCERA

TERINESE del 17/02/06, depositata il 23/02/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore dott. Ippolisto PARZIALE;

– udito l’Avvocato Rossi Adriano, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

– è presente il P.G, in persona del dott. IANNELLI Domenico che ha

concluso per la trattazione in P.U. ed in subordine per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di Parma impugna la sentenza n. 237 del 2006 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, che aveva accolto l’opposizione al verbale di accertamento n. (OMISSIS) della Polizia municipale di Parma elevato nei confronti dell’odierno intimato, C. S., per la violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8.

2. – Il Giudice di Pace riteneva non costituito regolarmente il Comune, perchè la delega del sindaco a favore del funzionario designato a rappresentare l’ente non era stata prodotta in giudizio ed accoglieva l’opposizione per essere stato notificato il verbale oltre i 150 giorni decorrenti dalla violazione. Il Comune, presentando la sua memoria di costituzione in giudizio, aveva tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Nocera Terinese, competente essendo invece il Giudice di Pace di Parma.

3. – Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. Col primo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 83 c.p.c.. Il funzionario delegato in rappresentanza dell’Amministrazione non necessita della procura processuale di cui all’art. 83 c.p.c., essendo sufficiente la relativa attestazione da parte dello stesso funzionario.

Col secondo motivo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e art. 204 bis C.d.S., deducendo la competenza territoriale del Giudice di Pace di Parma, poichè in quel luogo il contravvenzionato avrebbe dovuto rendere le informazioni richieste.

Col terzo motivo deduce la violazione degli artt. 201 e 180 C.d.S. nonchè difetto di motivazione.

4. – Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.

5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza e in subordine per il suo accoglimento.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria.

7. – Il ricorso è fondato e va accolto quanto ai primi due assorbenti motivi.

7.1 – E’ fondato il primo motivo. Il giudice a quo, infatti, avendo l’opposto inviato comparsa di costituzione a mezzo posta unitamente alla documentazione giustificativa della legittimità del provvedimento ex adverso impugnato, previa declaratoria di contumacia dell’opposto, ha disatteso tale eccezione, così come ha anche omesso di valutare detta documentazione, sul rilievo che, nei procedimenti ex L. n. 689 del 1981, le Amministrazioni opposte, se pure autorizzate ex lege alla difesa personale a mezzo funzionario, non erano, tuttavia, esonerate dall’obbligo di costituirsi nella forma di cui all’art. 319 c.p.c. onde la trasmissione della comparsa a mezzo del servizio postale era inidonea allo scopo.

Tale opinione è del tutto erronea, particolarmente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 13.3.04 n. 98, per la quale – in conformità all’indirizzo già introdotto con la sentenza 16.12.02 n. 520 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2 – è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione, id est, in senso generale, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale.

7.2 – E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, posto che dovendosi ritenere il Comune ritualmente costituito, era tempestiva la sollevata eccezione di incompetenza territoriale. Tale eccezione è fondata, posto che la richiesta di informazioni doveva essere resa al Comune di Parma. Al riguardo questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che “è territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, – sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa” (Cass. 17580 del 2007).

7.3 – Ciò posto, devono essere accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarandosi assorbito il terzo. Deve essere annullata l’impugnata sentenza e dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Parma, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Spese al merito ex art. 385 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti;

dichiara la competenza territoriale del Giudice di Pace di Parma, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

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