Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18670 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8815-2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO DEDONI e CESARE ROMBI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2017 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il 14/09/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 334 del 2017 la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da B.S. avverso la sentenza n. 77/2013/A della stessa Corte con la quale era stata confermata la responsabilità per danno erariale rideterminato per la quota in Euro 145.528,00.

2. La sezione giurisdizionale ha rilevato quanto segue:

2.1. che l’errore, scrutinabile ai sensi del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, comma 1, lett. a) ratione temporis applicabile, e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, era stato individuato dal ricorso per revocazione a) nell’aver addossato al ricorrente condotte dolose sebbene non potesse essere attribuito un significato indiziante alle dichiarazioni, di evidente ed esclusivo tenore politico, rese alla stampa, quale Presidente della Provincia di Cagliari durante i lavori di ripascimento del litorale del (OMISSIS); b) nel non aver correttamente interpretato le risultanze del giudizio penale, conclusosi con l’assoluzione del B.. Sottolinea al riguardo che la sentenza della Cassazione aveva escluso che, in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 vi fosse un potere di diretto intervento nel procedimento amministrativo da parte dell’organo politico e che, pertanto, il Presidente della Provincia potesse sospendere i lavori appaltati di cui avesse riscontrato un’irregolare esecuzione.

2.2. Ha evidenziato che, secondo il ricorrente in revocazione, da tali sviste sarebbe derivata l’affermazione della responsabilità e la conseguente errata condanna al risarcimento.

2.3. Ha ritenuto che gli errori denunciati non potevano dar luogo a revocazione della sentenza atteso che il giudice di secondo grado aveva preso in esame i fatti e li avesse valutati ai fini della decisione adottata. Conseguentemente ha affermato che le censure si risolvevano nella prospettazione di un errore di interpretazione dei fatti, in critiche al ragionamento argomentativo, e non configuravano, pertanto, un errore revocatorio mancando sia il requisito del “punto controverso non deciso dal giudice” sia la decisività dell’errore sul fatto.

3. Avverso la sentenza propone ricorso B.S. denunciando ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c. il rifiuto-diniego di giurisdizione. La Procura Generale della Corte dei Conti si è costituita con controricorso ed ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4.1. In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima. E’ esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere con riguardo alla precedente decisione di merito (cfr Cass. S.U. 27/02/2017 n. 4879) atteso che ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità (cfr. con riguardo ad una revocazione da parte del Consiglio di Stato Cass. S.U. 27/01/2016 n. 1520 e 23/07/2014 n. 16754).

5. Nella specie ciò di cui ci si duole è l’interpretazione dei fatti data dalla sezione giurisdizionale che li ha esaminati ed ha ritenuto che non integrassero errore revocatorio. Non è perciò ravvisabile un diniego di giurisdizione ma, semmai, una richiesta di diverso esame delle censure formulate con il ricorso per revocazione che non è ammissibile davanti a questa Corte.

5. In conclusione, per la ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, poichè la Procura generale della Corte dei conti è parte solo in senso formale.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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