Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1867 del 29/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1867 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 10988-2009 proposto da:
CAMERA DOMENICO DI CAMERA DOMENICO & C. SAS in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato
in ROMA C/0 STUDIO DE
GIOVANNI, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo studio
dell’avvocato ABENAVOLI FRANCESCO, che lo rappresenta
2013
e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
3612
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 3 in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
Data pubblicazione: 29/01/2014
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controri corrente nonchè contro
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, EQUITALIA ESATRI SPA;
avverso la sentenza n. 116/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 19/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Presidente e Relatore
Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
– intimati –
R.G. 10988/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 116/24/08, depositata il
19.12.2008,in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n.
349/25/2007, e in parziale accoglimento del ricorso della ditta Camera Domenico s.a.s. di Camera
Domenico & C. rideterminava il reddito d’impresa per l’anno 1999 in e 4.475,09
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo la nullità della sentenza per violazione del
necessari, lamentando altri vizi della sentenza impugnata.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La società presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis, comma 1, c.p.c. in quanto i motivi di doglianza
non si concludono con la formulazione di specifici quesiti di diritto.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo del ricorso per
cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360co 1 nn. 1-4)
c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento di sintesi” a conclusione del motivo di
ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co 1 n. 5)
c.p.c. (“chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la
rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis
c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai
ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata
in vigore dello stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
Nella fattispecie la sentenza risulta depositata il 19.12/2008, nell’arco temporale di vigenza
dell’obbligo di formulazione del quesito di diritto.
È, quindi, inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del
d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia
accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia
del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte; più
specificamente, deve escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla
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contraddittorio, non essendo stato instaurato il giudizio nei confronti di tutti soci, litisconsorti
formulazione dei motivi di ricorso, la quale non è sufficiente ad integrare il rispetto del requisito
formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23153 del
07/11/2007)
L’art. 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in
cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa
valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai
numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ovvero del motivo previsto dal
illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto
ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove
venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (il cui oggetto riguarda il solo
“iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da
rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le
quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4556 del 25/02/2009)
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in €.1.200, 00, oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 12.12.2013
numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua