Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1867 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17732-2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO 8,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 21/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 25/03/2014, depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’avv. T.S. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Lazio che il 17 gennaio 2015 ha riformato la decisione della CTP-Roma e ha rigettato la domanda del contribuente diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010. Il fisco non deposita controricorso.

Coi due motivi il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2; D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23 e 25) e correlati errori omissivi di giustificazione della decisione di merito sul fatto – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’ausilio di terzi, pur trattandosi di altri avvocati solo “domiciliatari” per l’espletamento di attività processuali in sedi lontane (Milano, Bari, Varese, Reggio Emilia, etc.). L’impugnazione e centrata correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minìmo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Tale parametro orientativo, invece, non risulta rispettato dal giudice d’appello laddove omette del tutto di considerare il rilievo e la documentazione secondo cui le spese valorizzate dalle difese erariali non riguardano affatto lavoratori dipendenti ma avvocati di altri fori che avevano svolto le funzioni di domiciliazione in loco (conf. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7153 del 2014).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento e cassazione con rinvio per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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