Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1867 del 02/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1867 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 6855-2013 proposto da:
RAPISARDA SERGIO (RPSSRG54M11C351N) elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. SERGIO ANTONINO SPINA, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
TORRISI GIOVANNA TRRGNN38P55C351Y) elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAGINE,
rappresentata e difesa dall’avv. FABIO NUZZACI, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 725/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 19.4.2012, depositata il 30/04/2012;

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Data pubblicazione: 02/02/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Antonino Spina che si riporta
agli scritti, chiedendo l’ammissibilità del ricorso o in subordinc la

trattazione dello stesso in pubblica udienza.

Rie. 2013 n. 06855 sez. M2 – ud. 23-10-2014
-2-

Fatto e diritto
Teatro della controversia è un complesso edilizio sito in
AciCastello contrada Ficarazzi, ove l’originaria attrice è
proprietaria di un terreno con cancello secondario su via
Empedocle “prima del numero civico 7”.
i

contumace il convenuto Sergio Rapisarda, ha accolto la domanda di
reintegra nel possesso avanzata da Giovanna Torrisi, alla quale
era stato inibito l’accesso mediante l’apposizione al cancello di
un nuova catena con un diverso lucchetto.
Con la sentenza depositata in data 30.4.2012, la Corte d’Appello
di Catania ha respinto il gravame proposto dal convenuto Rapisarda
il quale, con memoria di replica depositata 1’11.4.2012, aveva
eccepito la nullità del giudizio del primo grado per omessa
notificazione del ricorso introduttivo entro il termine assegnato.
2) Rapisarda ha proposto ricorso per cassazione notificato il
19.2.2013; la Torrisi ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2.1) Il ricorso per cassazione si limita a censurare la
statuizione della corte territoriale relativa alla tardività
dell’eccezione di nullità del giudizio di primo grado, in quanto
formulata soltanto con la memoria di replica.
Secondo il ricorrente, invece, il mancato rispetto del termine
perentorio per la notifica del ricorso ex art.703 c.p.c.
n.6855 -13 D’Aseola rei

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Il tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale

integrerebbe un’ipotesi di inesistenza della notificazione,
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e non
sanabile dall’acquiescenza della controparte.
2.2) Parte contro ricorrente non ha eccepito la carenza di
sottoscrizione della procura in calce al ricorso per cassazione.

è precluso dalla mancata sottoscrizione da parte del Rapisarda,
nell’originale del ricorso per cassazione, della procura speciale
conferita al difensore.
L’assenza di sottoscrizione non permette di accertare la
provenienza dell’atto: ne consegue che l’omissione di questo
elemento determina l’invalidità della procura alle liti (Cass.
7305/2004; Cass. 4718/1994).
Inoltre, a nulla rileva la sottoscrizione effettuata dal
difensore, che assolve soltanto la funzione di certificare la
provenienza della firma dal suo autore; in assenza di
quest’ultima, l’autenticazione non è in grado di individuare
l’identità personale del sottoscrittore.
In virtù dell’assenza della procura, requisito prescritto a pena
di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, a causa dell’impossibilità di riferire
la procura al suo autore.
E’ stato anche di recente riaffermato che «Il principio secondo
cui gli atti posti in essere

da soggetto privo, anche

parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere
ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi)
n.6855 -13 D’Ascola rei

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L’esame del ricorso, che è stato firmato dal solo avvocato Spina,

- non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti
costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto
processuale e puoi essere conferita con effetti retroattivi solo
nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ., il quale
dispone che la procura al difensore puoi essere rilasciata in data

alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per
l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura
speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando
conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilita’ di
sanatoria e ratifica. Ne consegue che non vale a ratificare
retroattivamente l’operato dell’avvocato, sprovvisto di procura
speciale ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la dichiarazione,
sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, di
persistenza dell’interesse alla trattazione dei procedimenti
civili pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui all’art.
26 della legge 12 novembre 2011, n. 183.» (Cass. 9464/2012).
Restano quindi vane le deduzioni svolte in memoria con riferimento
al falsus procurator e al difetto di rappresentanza diverso dal
difetto di procura rilasciata al difensore nel giudizio di
legittimità.
Inoltre, al caso in esame non è neanche applicabile la nuova
versione dell’art. 182 c.p.c., che consente al giudice, rilevata
la nullità della procura, di assegnare un termine perentorio alle
parti per la rinnovazione della stessa: invero, questa
disposizione trova applicazione soltanto per le controversie
n.6855 -13 D’Ascola rei

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posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente

e instaurate dal 4.7.2009, ben oltre, quindi, l’inizio (presente
giudizio (30.6.2003).
La tesi opposta, perorata in memoria, è stata smentita da Cass.
18323/14, alla quale mette conto fare rinvio.
Non si può quindi ovviare alla carenza, pur quando, come si allega

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite,
liquidate in dispositivo, in relazione al valore della
controversia.
Si deve inoltre dare atto, come prescrive il D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per la
maggiorazione del versamento del contributo unificato da parte
de ricorrente, a norma dell’art. 1-bis del citato art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite
liquidate in euro 1.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre
accessori di legge e rimborso delle spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2
sezione civile tenuta il 23 ottobre 2014.

in memoria, determinata da una svista.

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