Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18669 del 23/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 23/09/2016), n.18669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1722/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 548/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso proposto da N.A. avverso l’avviso di accertamento concernente Irpef, addizionale regionale comunale, Irap ed Iva relativo all’anno d’imposta 2003.

2. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli dichiarava inammissibili gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e dal contribuente (quest’ultimo relativamente alla compensazione delle spese). In particolare, in riferimento all’appello principale rilevava l’incongruenza delle conclusioni (disconoscimento del diritto al rimborso) rispetto alla domanda (legittimità del ricorso all’accertamento induttivo).

3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: il giudice di appello aveva compreso il tenore delle contestazioni mosse dall’ufficio alla sentenza di primo grado; l’incongruenza nelle conclusioni era da ascriversi ad un mero refuso. Formula quesito di diritto se sia corretta l’Interpretazione dell’art. 53 fornito nella sentenza impugnata ovvero se debba affermarsi il diverso principio secondo cui sia ammissibile l’appello allorquando la discrasia tra motivi formulati e conseguenti conclusioni non abbia impedito ai giudici di cogliere l’esatto tenore dell’impugnazione. L’intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che questa Corte ha avuto modo di affermare che nel processo tributario, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22, l’atto dl appello deve contenere l’indicazione della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell’impugnazione e, ai sensi dell’art. 15 cui rinvia l’art. 22, deve indicare l’oggetto della domanda, l’atto cui la controversia si riferisce o l’ufficio tributario da cui promana, dovendo ritenersi tali requisiti soddisfatti e l’appello ammissibile nell’ipotesi – assimilabile a quella della mancata esposizione dei fatti – in cui, pur essendo stata erroneamente indicata l’operazione assoggettata a imposizione, la sentenza impugnata sia correttamente Individuata e i motivi di gravame siano congruenti (v. Cass. n. 11100 del 1999, principio affermato con riguardo al D.P.R. n. 636 del 1972, ma da ritenersi applicabile anche con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992).

E’ inoltre da rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. (cui può assimilarsi l’assoluta incertezza della domanda proposta in appello), non ricorre quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente o correttamente motivata (v. Cass. n. 7448 del 2001).

2. Orbene, deve riconoscersi che, pur esistendo una evidente discrasia tra il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado edotto dall’Agenzia delle entrate – insussistenza della violazione del termine per la notifica dell’accertamento – e le conclusioni -disconoscimento del diritto al rimborso del contribuente, dall’atto d’appello risultava con chiarezza quale fosse l’oggetto della domanda dell’Ufficio e che pertanto erroneamente i giudici d’appello avevano isolato dal contesto il solo riferimento al disconoscimento del diritto al rimborso che, risultando solo nelle conclusioni, era da ritenersi un evidente errore materiale, frutto di disattenzione. Nessun dubbio vi era pertanto sulla Identificazione dell’oggetto della domanda.

3. Il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto applicazione erronea del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principi sopra esposti e liquidando altresì le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA