Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18669 del 13/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio e quale
mandatario della SCCI SpA – Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CALIULO LUIGI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RISTORANTE IL FALCHETTO SNC DI RODOLFO E ALBERTO DI GIOVANNI in
persona dell’Amministratore Unico pro tempore (ora Ristorante Il
Falchetto di Di Giovanni Rodolfo & C. Sas), elettivamente
domiciliato
in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA GERIT SPA (gia’ Monte dei Paschi di Siena SpA) –
Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione per la Provincia
di Roma;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6899/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
12.10.06, depositata l’11/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Domenico Concetti che si
riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI
Costantino che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva, in riforma della sentenza di primo grado dichiarava ammissibile l’opposizione a cartella esattoriale proposta nei confronti dell’Inps dalla s.n.c. Il Falchette Ristorante di Rodolfo e Alberto Di Giovanni. La Corte riteneva che non potesse ritenersi perentorio, in quanto non qualificato dalla legge come tale, il termine di quaranta giorni per l’opposizione a cartella esattoriale previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5. Ricordava che il termine previsto dal R.D. n. 639 del 1910, art. 3 per l’opposizione ad ingiunzione fiscale e’ stato ripetutamente ritenuto non perentorio e che anche per l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali non e’ richiesto un preventivo accertamento giudiziale e non si puo’ ammettere che si formi un titolo esecutivo immodificabile e incontrovertibile senza alcuna verifica giudiziale. Osservava anche che e’ stato abrogato l’art. 2 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito dalla L. n. 389 del 1989) che prevedeva espressamente la perentorieta’ del termine per l’impugnazione dei ruoli relativi a crediti previdenziali.
L’Inps ricorre per cassazione. L’intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il ricorso, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 appare qualificabile come manifestamente fondato in riferimento all’ormai consolidatosi orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perche’ diretto a rendere non piu’ contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l’estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l’incontestabilita’ della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio.” (Cass. 17978/2008, 2825/2009,14692/2007, 4506/2007).
Deve peraltro ricordarsi che la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 111 del 2007 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale della disposizione in questione in riferimento all’art. 111 Cost., comma 2, rilevando che “da un lato, non e’ irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilita’ derivante dal procedimento che ne governa l’attivita’, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall’altro lato, e’ rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilita’, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilita’ di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non gia’ formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”.
Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso della dichiarazione di inammissibilita’ dell’opposizione alla cartella esattoriale.
Le spese dell’intero giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione. Condanna il controricorrente Ristorante il Falchette s.n.c. a rimborsare all’Inps le spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate per il primo grado in Euro 1218,00, di cui Euro 940,00 per onorari e Euro 258,00 per diritti; per il secondo grado in Euro 1543,00, di cui Euro 1265,00 per onorari ed Euro 258,00 per diritti; per il giudizio di cassazione in Euro 30,00 per spese ed Euro 1000,00 per onorari.
Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010