Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18669 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17259-2017 proposto da:

MANIFATTURA DEL TURCHINO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO VAL TREBBIA, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato

FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARCO RADICE e SERGIO CESARE CEREDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 14/04/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in riforma della sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino, ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Val Trebbia (BIM Val Trebbia), assorbiti gli altri, ed ha rigettato la domanda proposta dalla Manifattura del Turchino s.p.a. con il ricorso introduttivo della lite, dichiarando che questa era tenuta a versare al Consorzio il sovracanone nella percentuale stabilita dal decreto ministeriale per un importo quantificato in Euro 39.481,75.

2. Il Tribunale superiore, riepilogato il complesso quadro normativo applicabile, ha accertato che al (OMISSIS) appartengono 18 comuni in provincia di Piacenza, 16 in provincia di Genova che si sono consorziati, ed uno in provincia di Pavia. Che l’impianto di presa e produzione della società è ubicato in località (OMISSIS), nel comune rivierasco di (OMISSIS), che, pertanto, è al di fuori del consorzio, ma appartenente al BIM della Val Trebbia. Ha quindi ritenuto che, in base alla disciplina applicabile, la società era tenuta al versamento del sovracanone al Comune di Ottone, rivierasco e non consorziato, agli altri comuni non consorziati appartenenti al BIM della Val Trebbia e, nella percentuale fissata dal decreto ministeriale, al consorzio dei comuni della provincia di Genova.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Manifattura del Turchino s.p.a. che articola due motivi. Resiste con controricorso il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano VaI Trebbia che deposita memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1, comma 8 e della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 137 per avere dichiarato l’obbligo di pagamento dei canoni BIM a carico di un impianto che non ricade nelle categorie individuate dalle norme.

5. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per essere la motivazione della sentenza apparente.

6. Le censure mosse alla sentenza del tribunale Superiore delle acque possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate per le ragioni che di seguito si espongono.

6.1. Osserva in primo luogo il Collegio che alla fattispecie oggetto del presente ricorso non trova applicazione la disciplina dettata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 137. La controversia riguarda l’accertamento dell’obbligo del versamento dei sovracanoni in favore del BIM Val Trebbia relativamente agli anni dal 2003 al 2010 quando la disposizione di cui si invoca la violazione non era ancora entrata in vigore. La legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228) è chiara nello stabilire, all’art. 1, comma 137, che “i sovra canoni idroelettrici, previsti ai sensi della L. 27 dicembre 1953, n. 959, art6. 1 sono estesi con decorrenza dal 10 gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato” tanto “al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani”.

6.2. Peraltro dalla sentenza impugnata non risulta che la questione posta fosse quella della collocazione dell’impianto in un comune rivierasco quanto piuttosto se il sovracanone doveva essere, o meno, corrisposto al consorzio per la quota di spettanza. Il Tribunale superiore ha accertato che il Comune di Ottone, dove era ubicato l’impianto di (OMISSIS), era compreso nel bacino a seguito della sua riperimetrazione (v. pag. 11 della sentenza dove si sottolinea che l’impianto, pur escluso dal Consorzio, appartiene per legge al BIM del Trebbia).

6.3. La fattispecie, come correttamente ricostruito dalla sentenza impugnata, è regolata dalla L. 27 dicembre 1953, n. 959, istitutiva dei bacini imbriferi montani, che ha fissato le modalità di costituzione dei consorzi ed i criteri per il versamento ed il riparto del sovracanone da parte dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice.

6.4. Il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici stabilì che: a) nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia poteva essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove aveva termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione (art. 52); b) quando l’energia fosse trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, avrebbe potuto stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, che avrebbe avuto la stessa scadenza del canone governativo ed era ripartito fra i Comuni rivieraschi. La L. 27 dicembre 1953, n. 959, all’art. 1,modificò tale ventennale assetto, introducendo i “bacini imbriferi montani” nel territorio nazionale, affidando ad appositi D.M. la determinazione del perimetro di ognuno e prevedendo che i Comuni – i quali in tutto o in parte fossero compresi in ciascun bacino imbrifero montano – si costituissero in consorzio obbligatorio, qualora ne facessero domanda non meno di tre quinti di essi. Precisò, inoltre, che i Comuni già rivieraschi agli effetti del predetto testo unico e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere fossero venuti a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell’art. 52 del ridetto testo unico facessero parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non inclusi nel perimetro del bacino stesso; mentre con D.M. sarebbero stati inclusi nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, fossero venuti a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi sempre dell’art. 52. Stabilì, infine, che i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, fossero soggetti, in sostituzione degli oneri di cui al menzionato art. 52, al pagamento di un sovracanone annuo di Lire 1300 per ogni kw di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione.

6.5. E’ sulla base di questo quadro normativo, correttamente ricostruito dalla sentenza impugnata, che l’impianto gestito dall’odierna ricorrente è stato ritenuto, condivisibilmente, tenuto al versamento dei sovracanoni di cui in giudizio chiedeva la restituzione (cfr. per una ricostruzione dell’ampio quadro normativo comprensivo anche delle modifiche apportate dalla L. n. 228 del 2012Cass. Sez. U. 19/06/2018 n. 16157). La ricostruzione normativa, analitica e puntuale, è stata correttamente applicata al caso in esame dandosi sinteticamente ma esaustivamente conto, con motivazione tutt’altro che apparente, delle ragioni dell’accoglimento delle censure formulate avverso la sentenza del Tribunale Regionale. Si è dato conto infatti che alla luce della disciplina del 1953, nello specifico applicabile, i soggetti beneficiari del sovracanone sono i Comuni facenti parte di “bacini imbriferi montani” (BIM), la cui perimetrazione “montana” è demandata ad appositi D.M. n., nonchè quelli “rivieraschi”, ovverosia situati nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente ilrigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione. Accanto ai Comuni del perimetro “montano” coesistono, quali beneficiari, i Comuni “rivieraschi” anche se posti al di fuori di tale perimetro ma entro il “punto di restituzione”, laddove l’onere economico è, però, circoscritto a carico dei soli impianti con opere di presa poste nel ridetto perimetro. In altre parole, sono “montani” tutti gli impianti generatori di sovracanoni per i concessionari, mentre possono non esserlo i Comuni beneficiari e consorziati (cfr. Cass. s.u. ult. cit.).

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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