Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18668 del 27/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2017, (ud. 13/04/2017, dep.27/07/2017),  n. 18668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18803-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in peresona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE

EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2011 R.G.N. 9358/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 12.4.2011 notificata il 13 maggio 2011 la Corte di Appello di Roma in parziale accoglimento del gravame proposto da Poste Italiane s.p.a., confermata l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso con C.L. dal 1 aprile al 30 giugno 2005 ai sensi della L. n. 368 del 2001, art. 1 per la sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto, addetto al recapito presso il Polo corrispondenza (OMISSIS) e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla scadenza del termine, escludeva l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 e limitava il risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora (20.3.2006) nei limiti del triennio successivo alla cessazione dei fatto del rapporto (fino al 30 giugno 2008).

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la C. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che la prima censura mossa alla sentenza è fondata atteso che la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016n. 13055 e ord. sez. 6-L 07/04/2017 n. 9134).

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso, restando assorbito l’esame degli altri riguardanti questioni in ordine logico successive e consequenziali, e che la sentenza cassata debba essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che in applicazione dei citati principi riesamini le censure proposte nell’appello.

che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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