Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18668 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1988-2009 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALVINI NICOLA, giusta delega a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

F.V., F.S., B.C., F.

T., F.G. nella loro qualità di eredi di F.

G.;

COMUNE DI BASTIA MONDOVI’;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 142/06 del TRIBUNALE di MONDOVI’, del

12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

 

Fatto

MOTIVI

S.E. propone, nei confronti del Comune di Bastia Mondovì e degli eredi di F.G., ricorso ex art. 42 c.p.c. (cd. regolamento di competenza improprio) contro l’ordinanza del Tribunale di Mondovì (giudice unico), depositata il 26.1.2009, con cui è stata disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento civile, rito del lavoro, dalla stessa attuale istante promosso contro l’indicato Comune, suo datore di lavoro, e il F., già sindaco dell’ente locale, al fine di fare accertare che ella era stata sottoposta ad un’attività di mobbing e conseguire il risarcimento dei relativi danni, in relazione alla pendenza di un procedimento penale nel quale la S. era imputata per reati connessi ad una serie di comportamenti illeciti funzionali all’illecita appropriazione, da parte sua e del segretario comunale dell’epoca, di somme di danaro del Comune.

Gli intimati non si sono costituti.

Il pubblico ministero ha chiesto, con le sue conclusioni scritte, l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

In materia di rapporto tra giudizi civili e processo penale, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizi alita indicato dall’art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. (Cass. n. 15657/2007; cfr. anche Cass. n. 10054/2009 e 15641/2009, secondo cui non è sufficiente che nei due processi rilevino gli stessi fatti, essendo necessario che unti norma di diritto sostanziale colleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile alla commissione del reato oggetto del giudizio penale).

Nella specie il periodo del rapporto di lavoro in questione è quello successivo alla scoperta da parte dell’amministrazione comunale dei comportamenti illeciti, in cui la dipendente ha subito un mutamento di mansioni (e di localizzazione del posto di lavoro nell’edificio comunale), e, secondo la prospettazione della domanda, ha subito una serie di situazioni e comportamenti vessatori, ad opera o per disposizione del sindaco. I convenuti, oltre a contestare, almeno in parte le deduzioni avversarie, hanno fatto presenti le esigenze derivanti, in attesa che maturasse la possibilità dell’adozione di una sospensione per ragioni disciplinari, dalla situazione obiettiva (in presenza peraltro di ammissione dei fatti da parte della S.: al riguardo cfr. lo stesso ricorso introduttivo trascritto nel ricorso a questa Corte), in ragione anche della dimensione minima della struttura organizzativa comunale.

Risulta quindi evidente la mancanza del necessario nesso di pregiudizialità a norma dell’art. 295 c.p.c. tra il processo penale e il giudizio civile, in cui potrebbe avere in ipotesi qualche rilievo la situazione oggettiva che si è trovata ad affrontare l’amministrazione comunale e non il puntuale esito del giudizio penale.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione dell’ordinanza di sospensione del processo. La particolarità della fattispecie consiglia la compensazione delle spese di questo giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata di sospensione e rimette le parti davanti al Tribunale di Mondovì;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA