Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18668 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 08/09/2020), n.18668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25928-2018 proposto da:

FSI SAS di S.F. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MATTEO MORONI, CESARE MAUPOIL;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MATTEO MORONI, CESARE MAUPOIL;

– ricorrente successiva –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

S.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO MORONI, CESARE MAUPOIL;

– ricorrente successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano,con sentenza n. 10420/15, sez. 12, accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla FSI sas di S.F. e dai soci B.C. e S.F.G. avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) per irpef 2009, (OMISSIS) per irpef 2009 e (OMISSIS) per Iva 2009

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia,sostenendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata per genericità in relazione all’asserita violazione dell’onere probatorio riguardo alla ricostruzione induttiva dei ricavi.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 172/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per Cassazione i contribuenti sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo contestano l’avvenuta applicazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 700 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Il primo motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte “ha chiarito – come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un ‘fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una “motivazione non corretta”. (Cass. 27415/18).

Nel caso di specie il ricorso non fa alcun riferimento specifico ad un fatto storico omesso bensì contesta la mancanza di chiarimenti da parte della sentenza circa il contenuto dei contratti presi in esame e sul perchè i documenti fossero inidonei a fornire informazioni sulle attività svolte dalla società.

Contesta, inoltre, la mancata considerazione degli estratti conto prodotti in giudizio da cui emergerebbe che le movimentazioni riconducibili all’attività della società era tutte transitate sul conto.

In sostanza contesta inammissibilmente alla luce della dianzi indicata giurisprudenza il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti o comunque l’inadeguata motivazione su di essi.

In relazione a ciò si evidenzia una ulteriore ragione di inammissibilità del motivo non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto degli atti, delle allegazioni e delle argomentazioni di cui si lamenta l’omesso esame.

E’ sufficiente rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato a tale proposito che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. (Cass. 13625/19).

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile oltre che manifestamente infondato.

I ricorrenti lamentano il mancato riscontro da parte della sentenza di segnali che testimonino un comportamento oggettivamente antieconomico non potendosi considerare tali il semplice fatto che le scritture abbiano registrato un risultato negativo e contestano conseguentemente l’applicazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Trattasi di affermazioni del tutto generiche, non corredate da specifiche argomentazioni basate su emergenze processuali,con le quali in realtà si contesta un vizio motivazionale se non addirittura il merito della decisione.

In realtà la Commissione regionale ha diffusamente motivato l’applicazione della citata presunzione in ragione delle seguenti argomentazioni: a) il reddito familiare dei soci era talmente esiguo da non raggiungere il livello i sopravvivenza; b) dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evinceva che metà dei ricavi dichiarati era riconducibile a pagamenti in contanti corrispondenti a fatture molte delle quali di importi considerevoli per le quali era difficile il pagamento in contanti; c) le fatture emesse non individuavano le prestazioni rese; d) non vi era corrispondenza con gli studi di settore e con gli indici di produttività connessa al fattore umano.

In conclusione i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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