Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18667 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25177/2020 proposto da:

E.J., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO TACCHI

VENTURI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 993/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da E.J. avverso l’ordinanza del 13.8.2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.J., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 46 del 2017, art. 2, perchè il collegio che avrebbe deciso il giudizio di appello non sarebbe stato composto da magistrati in possesso del grado di specializzazione richiesto dalla legge. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Presidente della Corte di Appello di Venezia abbia adottato un progetto di definizione del contenzioso in materia di immigrazione prevedente l’applicazione di giudici provenienti da diversi Tribunali del distretto; progetto, peraltro, sul quale poi si è espresso negativamente anche il Consiglio Superiore della Magistratura.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente propone, infatti, una doglianza assolutamente generica, senza neppure indicare quale dei magistrati che in concreto hanno composto il collegio che ha pronunciato la sentenza oggi impugnato sia stato applicato alla Corte di Appello da altro ufficio del distretto.

Peraltro, il profilo di censura è già stato affrontato, e ritenuto infondato, da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6391 del 09/03/2021, non massimata).

Il Presidente della Corte veneziana ha elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale, che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un breve lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario. Detto progetto è stato, successivamente, sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, che con la Delib. n. 1073/AS/2019 non lo ha approvato, ritenendolo da un lato contrastante con il principio della specializzazione del giudice previsto in materia di immigrazione, e dall’altro contrario al divieto di applicazione di un giudice per una sola udienza, di cui all’art. 90 della circolare del 20 giugno 2018, poichè nell’ambito del periodo previsto dal progetto (una settimana) era prevista la celebrazione di una sola udienza per ciascun collegio.

Il ricorrente assume che l’inserimento dell’impugnazione nel progetto di cui si discute avrebbe fatto sì che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di cui alla richiamata circolare, e comunque non coerente con il criterio di specializzazione che presiede la trattazione del contenzioso in materia di protezione internazionale.

Va tuttavia considerato che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110.

La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato, poichè l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non possa essere pronunciata in assenza di una espressa comminatoria di legge. Posto che nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’Appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto, la censura va disattesa.

Nè rileva il fatto che il progetto non sia stato, poi, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, posta la sua natura esecutiva e la conseguente irretroattività della pronuncia del predetto organo di autogoverno.

Con il terzo motivo, che per ragioni logiche va esaminato prima del secondo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente considerato la situazione di violenza generalizzata esistente in Nigeria, Paese di origine del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello esamina il contesto interno della Nigeria, indicando le C.O.I. consultate e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pag. 13 della sentenza). Il ricorrente non contrappone alcuna diversa fonte informativa a quelle utilizzate dal giudice di merito, delle quali non contesta nè l’idoneità, nè l’adeguatezza, nè l’aggiornamento. In proposito, il collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare da un lato il fatto che il ricorrente aveva costituito un vincolo familiare stabile (cfr. pag. 19 del ricorso) ed aveva avuto un figlio in Italia (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), che frequentava la scuola ed aveva stretto importanti relazioni con i suoi coetanei.

La censura è fondata.

La Corte di Appello non ha in alcun modo tenuto conto, nell’ambito della valutazione sulla sussistenza della vulnerabilità del richiedente asilo, nè del fatto che egli avesse creato un legame familiare ed avesse avuto un figlio in Italia, nè della rete di rapporti interpersonali che il minore, frequentando i suoi coetanei e la scuola, aveva costituito nel nostro Paese. Sul punto, il giudice di merito si è limitato ad affermare che “… pur senza aver articolato alcuna allegazione specifica sul punto, l’appellante ha depositato il certificato di nascita del figlio che ha avuto in Italia nel marzo 2018: va, a questo proposito, evidenziata l’insufficienza della qualità di padre convivente di un minore sul territorio italiano al fine di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata ad altri istituti, quali l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario nell’interesse del minore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 (così, Cass. 6587/2020)” (cfr. pag. 17 della sentenza).

L’affermazione, in realtà, non è condivisibile.

Innanzitutto, la nascita di un figlio minore in Italia è di per sè evento significativo, che merita di essere apprezzato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza, o meno, della condizione di vulnerabilità in capo al genitore, richiedente asilo. Sul punto, il collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui “Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell’apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest’ultima nel suo complesso, e dall’altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell’inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, Rv. 660543).

Il fatto che una coppia di cittadini stranieri abbia fondato, in Italia, una famiglia, dando alla luce un figlio, e che questo sia stato inserito nel percorso scolastico nazionale ed abbia intessuto una rete di relazioni con i suoi coetanei, costituisce certamente una circostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare ai fini dell’apprezzamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, in applicazione del principio secondo cui “… la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell’età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18188 del 01/09/2020, Rv. 659093). Detto principio, affermato da questa Corte in relazione alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 e dunque in riferimento alla condizione del minore, vale anche con riguardo al più ampio ambito della protezione umanitaria accordabile ai sensi del predetto D.Lgs. n. 286, art. 19, posto che la presenza di prole minore è uno degli elementi da considerare nell’apprezzamento generale della vulnerabilità della madre. Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto della madre che della giovane prole, e dunque della famiglia nel suo complesso, e dall’altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell’inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana. La sentenza impugnata non tiene conto degli aspetti appena evidenziati, poichè la Corte lagunare ha totalmente pretermesso la considerazione dell’esistenza di un nucleo familiare costituito in Italia, ritenendo ininfluente la presenza di un figlio minore, che invece rappresenta proprio una delle problematiche personali e familiari del richiedente asilo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, in concreto, di profili di vulnerabilità del richiedente asilo.

Sotto altro profilo, non è condivisibile l’assunto secondo cui la tutela del minore sia affidata unicamente all’istituto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31. Quest’ultimo, infatti, mira a proteggere lo sviluppo psicofisico del minore, salvaguardandone l’interesse ogni volta che l’allontanamento, o il divieto di ingresso, di un suo familiare ne possa pregiudicare gravemente l’esistenza (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215). L’interesse del familiare del minore, dunque, riceve tutela solo in via riflessa, nella misura in cui la sua permanenza sul territorio nazionale sia funzionale a salvaguardare l’equilibrio psicofisico del minore. Le Sezioni Unite di questa Corte, però, hanno ribadito (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062), che: 1) gli interessi protetti mediante il permesso di soggiorno per motivi umanitari non possono essere ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino la possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai principi e valori costituzionali e sovranazionali;

2) il carattere aperto e residuale della tutela in esame non ne consente la tipizzazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885);

3) le basi normative dell’istituto sono “a compasso largo”, giacchè l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, con il sostegno dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., promuove l’evoluzione della norma sulla protezione umanitaria, di natura elastica, a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e radicarne l’attuazione.

In simile cornice di riferimento, non si ravvisa alcuna ragione logica per cui l’esistenza dello specifico rimedio di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, dovrebbe mettere fuori gioco l’istituto della protezione umanitaria, disciplinato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, visti i diversi presupposti su cui le due forme di tutela riposano e la diversa finalità che esse perseguono. Nel quadro dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., infatti, la nozione di vita familiare si sostanzia nel diritto dei congiunti di vivere insieme, affinchè i loro legami, di sangue ed affettivi, ed i rapporti interpersonali si possano sviluppare normalmente ed i membri della famiglia possano godere della reciproca vicinanza (cfr. C.E.D.U., 24 marzo 1988, Olsson c/ Svezia). In linea di principio, infatti, in presenza di un minore lo Stato deve agire in modo tale da assicurare lo sviluppo del suo legame familiare ed istituire garanzie e strumenti giuridici che consentano l’integrazione del minore nella sua famiglia, a partire dalla nascita ovvero non appena ciò sia in concreto fattibile (cfr. C.E.D.U., 27.10.1994, Kroon ed altri c/ Paesi Bassi). L’art. 8 della Convenzione E.D.U., infatti, protegge le relazioni ed i legami familiari in quanto tali, a prescindere dall’esistenza di un matrimonio, e non soltanto nell’interesse del minore, ma di qualsiasi individuo che sia coinvolto in dette relazioni familiari.

L’esistenza, e la prevalenza, dell’interesse del minore, dunque, non implica l’assenza di un concorrente interesse del genitore che possa, insieme al primo, ricevere protezione. La posizione del genitore del minore nato in Italia, dunque, è diversa, ma non necessariamente in antitesi, nè in rapporto di reciproca esclusione, rispetto a quella del minore, di guisa che del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere assegnato, in funzione del rapporto di specialità, il valore di istituto idoneo ad escludere automaticamente la contemporanea sussistenza di margini di applicazione per la protezione umanitaria di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, qualora il richiedente asilo valorizzi, ai fini della propria condizione personale di vulnerabilità, proprio l’esistenza di un legame familiare con un figlio minore realizzato in Italia.

In definitiva, dunque, il collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l’autorizzazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22832 del 20/10/2020, Rv. 659373; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, Rv. 660543).

Nè occorreva, da parte del richiedente asilo, alcuna specifica allegazione circa la nascita del figlio e la costituzione di una famiglia in Italia – come pure ritenuto, erroneamente, dalla Corte lagunare – posto che la semplice circostanza è idonea, per le ragioni appena esposte, a spiegare una sicura rilevanza nell’ambito dell’ampia valutazione demandata al giudice di merito al fine di verificare se sussistano, in concreto, profili di vulnerabilità ricollegabili, anche, alla presenza dei legami familiari di cui si discute.

Infine, neppure condivisibile è l’ulteriore affermazione della Corte veneziana, secondo cui la condizione di padre convivente con un minore non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento della tutela umanitaria, posto che la condizione di genitore singolo costituisce addirittura una delle ipotesi in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 bis, è vietato il respingimento dello straniero, per effetto di una previsione legislativa della sua condizione di vulnerabilità.

Da tutto quanto precede deriva l’inammissibilità del primo e terzo motivo e l’accoglimento del secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio avrà cura di conformare la propria decisione ai principi di diritto esposti in motivazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili primo e terzo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

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