Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18667 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2017, (ud. 13/04/2017, dep.27/07/2017),  n. 18667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20202-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), G.V. C.F. (OMISSIS),

C.B. C.F. (OMISSIS), S.A. C.F. (OMISSIS),

B.E. C.F. (OMISSIS), F.S. C.F. (OMISSIS),

GO.AN. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1565/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/12/2010 R.G.N. 1566/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 7.10.2010 la Corte di Appello di Palermo accoglieva l’appello proposto da C.A., B.E., C.B., F.S., G.V., Go.An., S.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda dei detti lavoratori diretta alla dichiarazione della nullità del termine apposto ai contratti stipulati dall’Ente Poste (nei periodi indicati in ricorso e per le causali ivi specificate) e per l’effetto dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti e la loro trasformazione nelle date indicate in rapporti a tempo indeterminato con il risarcimento del danno come indicato in sentenza. Avverso la detta sentenza interponevano appello le Poste con 4 motivi; si costituivano i lavoratori intimati; venivano depositati atti di transazione tra le parti per tutte le posizioni eccetto quelle di C.A. e S.A..

Diritto

CONSIDERATO

Che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alle cinque posizioni sulle quali è intervenuta conciliazione extragiudiziaria con compensazione delle spese.

Che in ordine alla residue posizioni del C. e dello S. si osserva che i contratti risultano essere stati stipulati per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale assente inquadrato nell’area operativa e addetto al recapito presso l’Ufficio di recapito di (OMISSIS). Uditore.. assente con diritto alla conservazione del posto” nei periodi indicati in sentenza e che la Corte di appello ha ritenuto la nullità della clausola di apposizione del termine perchè non indicava in concreto le reali esigenze che avevano determinato l’assunzione temporanea si da non consentire la verifica della effettiva sussistenza di tali esigenze;

atteso che la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016n. 13055 e ord. sez. 6-L 07/04/2017 n. 9134).

che la Corte di appello ha quindi erroneamente valutato la genericità della clausola per cui va accolto il primo motivo del ricorso con il quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, assorbiti gli altri che riguardano le conseguenze della illegittimità del termine; va cassata la sentenza impugnata in relazione alle due posizioni prima indicate con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione e con dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine, come detto, alle altre posizioni con compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte:

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle posizioni di Go.An., C.B., B.E., G.V., F.S., con compensazione delle spese. Accoglie il primo motivo del ricorso nei confronti di C.A. e S.A. gli altri assorbiti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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