Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18667 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 23/09/2016), n.18667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1203/2010 proposto da:

TCA F.LLI R. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO SECCHI 9,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO VENTURA, rappresentato

e difeso dall’avvocato VINCENZO ALESCI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che si riporta alle

difese scritte e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate di Latina, a seguito del procedimento di liquidazione della dichiarazione Irpeg – Iva relativa all’anno (OMISSIS), emetteva cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, nei confronti della T.C.A. F.lli R. S.r.l..

2. La società eccepiva la nullità del provvedimento sostenendo: a) il ruolo era stato reso esecutivo oltre il termine biennale di decadenza; b) la cartella di pagamento era stata notificata oltre il termine previsto dell’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo all’esattore; c) la cartella di pagamento era carente di motivazione.

3. La Commissione tributaria provinciale di Latina respingeva il ricorso. Il ricorrente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, che con sentenza 22 ottobre 2008 lo rigettava.

4. Avverso la sentenza del giudice di appello la T.C.A. F.lli R. S.r.l. ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come formulato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione alla intervenuta decadenza per la notifica della cartella di pagamento; violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto specifico e decisivo della controversia. Con richiamo alla normativa e alla sentenza della Corte costituzionale n. 580 del 15 settembre 2005, il ricorrente ribadisce la natura perentoria del termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario ai fini della notifica della cartella di pagamento e l’intervenuta decadenza del diritto di procedere alla riscossione; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto decisivo relativo alla carenza assoluta di motivazione della sentenza del giudice di appello come di primo grado, in ordine alla mancanza di motivazione e/o di motivazione criptica della cartella di pagamento. La sentenza di primo grado, così come quella di appello, aveva omesso di motivare su quanto dedotto.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, formulato in modo promiscuo del quale peraltro la controricorrente ha evidenziato vari profili d’inammissibilità, è infondato.

A seguito dell’indicazione contenuta nella sentenza 280 del 2005 della Corte Costituzionale e in applicazione dei principi in essa dettati, la L. n. 156 del 2005 di conversione del D.L. n. 106 del 2005, ha inserito una serie di disposizioni regolatrici dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle. In particolare, all’art. 1, commi 5-bis e 5-ter, ha stabilito che la notificazione delle cartelle deve essere fatta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, riguardo alle cartelle presentate entro il 31 dicembre 2001; mentre, per le scadenze successive, sono previsti termini più brevi sino alla completa entrata a regime dalla nuova normativa.

Questa Corte ha già affermato che la norma, espressamente qualificata quale disposizione transitoria, deve essere applicata non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub judice”. (Sez. 5, Sentenza n. 15661 del 2014; Sez. 5, Sentenza n. 8406 del 05/04/2013, Rv. 626329).

Ne deriva che la notificazione della cartella, pacificamente effettuata in data 31.1.2005, sulla base di un ruolo il 14.6.2014, è avvenuta entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione Irpeg-Iva dell’anno 2000.

2. Il secondo motivo, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza, è Inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, perchè non si riproducono quelle parti dell’atto d’appello nelle quali sarebbe stata posta la questione sulla quale la Commissione tributaria regionale non si sarebbe pronunciata.

Per principio di autosufficienza, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 45 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825).

La soccombenza del ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese in favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in Euro 2.200 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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